Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/1999, n. 338
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Per il principio di indipendenza della magistratura sancito dagli art. 101 e 104 Cost. non possono essere sottoposti a sindacato in sede disciplinare gli atti posti in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni e pertanto l'inesattezza tecnico - giuridica dei provvedimenti, censurabile con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, non può di per sè costituire illecito disciplinare, acquisendo rilevanza sotto tale profilo solo ove essa sia sintomatica di scarso impegno, approssimazione, insufficiente ponderazione o limitata diligenza, ovvero quando emerga come risultato di una determinazione arbitraria in quanto determinata dal dolo o colpa grave, atteso che in tali ipotesi sussiste il rischio di compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario; ne consegue che il giudice disciplinare non può limitarsi a rilevare l'errore tecnico giuridico, ma è tenuto ad accertare in concreto, e a darne conto in motivazione, se, avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto e al contesto nel quale il provvedimento è stato emesso, dalla condotta del magistrato sia derivato quell'effetto pregiudizievole della stima del medesimo e della funzione esercitata che l'art. 18 R. D. Lgs. N. 511 del 1946 chiaramente indica come elemento costitutivo dell'illecito disciplinare. Peraltro, in ipotesi di provvedimento collegiale, il giudice disciplinare è tenuto altresì ad affrontare il problema della personalizzazione dell'incolpazione e della segretezza che caratterizza le decisioni prese in Camera di Consiglio ed a valutare la condotta materiale posta in essere da ciascun componente il collegio esprimendo adeguata motivazione per distinguere le singole posizioni e per vagliare la graduazione di impegno di ciascuno, che, specie per quanto riguarda i dati di fatto da accertare mediante lo studio del fascicolo processuale, può caratterizzare in misura diversa il rispettivo dovere di diligenza.

L'azione disciplinare a carico dei magistrati, pur non essendo obbligatoria per gli organi che sono dalla legge preposti a promuoverla, non può tuttavia essere oggetto di rinuncia, con la conseguenza che le conclusioni del Procuratore Generale dinanzi alla sezione disciplinare non sono vincolanti per quest'ultimo e non possono configurare, ove favorevoli all'incolpato, una rinunzia all'azione a suo tempo promossa, attesa l'indisponibilità e irretrattabilità dell'azione medesima una volta esercitata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/1999, n. 338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 338
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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