Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
Per il principio di indipendenza della magistratura sancito dagli art. 101 e 104 Cost. non possono essere sottoposti a sindacato in sede disciplinare gli atti posti in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni e pertanto l'inesattezza tecnico - giuridica dei provvedimenti, censurabile con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, non può di per sè costituire illecito disciplinare, acquisendo rilevanza sotto tale profilo solo ove essa sia sintomatica di scarso impegno, approssimazione, insufficiente ponderazione o limitata diligenza, ovvero quando emerga come risultato di una determinazione arbitraria in quanto determinata dal dolo o colpa grave, atteso che in tali ipotesi sussiste il rischio di compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario; ne consegue che il giudice disciplinare non può limitarsi a rilevare l'errore tecnico giuridico, ma è tenuto ad accertare in concreto, e a darne conto in motivazione, se, avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto e al contesto nel quale il provvedimento è stato emesso, dalla condotta del magistrato sia derivato quell'effetto pregiudizievole della stima del medesimo e della funzione esercitata che l'art. 18 R. D. Lgs. N. 511 del 1946 chiaramente indica come elemento costitutivo dell'illecito disciplinare. Peraltro, in ipotesi di provvedimento collegiale, il giudice disciplinare è tenuto altresì ad affrontare il problema della personalizzazione dell'incolpazione e della segretezza che caratterizza le decisioni prese in Camera di Consiglio ed a valutare la condotta materiale posta in essere da ciascun componente il collegio esprimendo adeguata motivazione per distinguere le singole posizioni e per vagliare la graduazione di impegno di ciascuno, che, specie per quanto riguarda i dati di fatto da accertare mediante lo studio del fascicolo processuale, può caratterizzare in misura diversa il rispettivo dovere di diligenza.
L'azione disciplinare a carico dei magistrati, pur non essendo obbligatoria per gli organi che sono dalla legge preposti a promuoverla, non può tuttavia essere oggetto di rinuncia, con la conseguenza che le conclusioni del Procuratore Generale dinanzi alla sezione disciplinare non sono vincolanti per quest'ultimo e non possono configurare, ove favorevoli all'incolpato, una rinunzia all'azione a suo tempo promossa, attesa l'indisponibilità e irretrattabilità dell'azione medesima una volta esercitata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/06/1999, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio La Torre - Primo Presidente Agg.-
Dott. Francesco Amirante - Presidente di Sez.-
" Giuseppe Ianniruberto - Consigliere -
" Giovanni Prestipino Rel. "
" Giovanni Paolini "
" RO Preden "
" Francesco Sabatini "
" LE Varrone "
" Stefano MA GE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi n. 11152/98, 11772/98 e 12352/98 rispettivamente proposti da Dott. NOME1, elett.te dom.to in Roma, Via NOME2, n. 4, presso lo studio del Prof. Avv. NOME3,
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
e da Dott. NOME4, elett.te dom.to in Roma, Via NOME5,
n. 72, presso lo studio dell'Avv. NOME6, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
e da Dott. NOME7, elett.te dom.to in Roma, L.NOME8, n. 24, presso lo studio del Prof. Avv. NOME9,
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale, in Roma via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge.
- Controricorrente -
e
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
- Intimato -
per l'annullamento della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 48 del 22.4.1998 (R.G. n. 58/97).Sentita nella pubblica udienza del 3.12.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Uditi gli Avv. NOME3, NOME6 e NOME9 per i ricorrenti;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Franco Morozzo Della Rocca, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti dal NOME1 e dal NOME4 e per il rigetto dei motivi primo e secondo del ricorso proposto dal NOME7, con l'accoglimento del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un esposto inviato da un condannato, che aveva lamentato l'illegittimità del suo stato di detenzione per carenza di titolo, il Ministro di Grazia e Giustizia promuoveva l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati NOME7, NOME1 e NOME4, all'epoca dei fatti in servizio presso il
Tribunale di LOCALITA1 e componenti, il primo in qualità di presidente, gli altri due in qualità di giudici, del collegio che con due distinte ordinanze aveva rigettato, prima, l'istanza di sospensione dell'esecuzione e, poi, l'opposizione avverso l'ordine di carcerazione proposte dal detenuto.
I tre magistrati venivano incolpati della violazione dell'art. 18 r.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 511, per avere posto in essere provvedimenti giudiziari con colpa grave, consistente in una grave violazione di legge causata da negligenza inescusabile e, in particolare, per avere con le ordinanze del 10 luglio 1995 e del 30 ottobre 1995 rigettato le istanze del detenuto, omettendo di verificare che l'ordine di carcerazione non poteva essere emesso a causa della irregolare notifica della sentenza di condanna all'imputato contumace, nei cui confronti si era protratto uno stato di detenzione senza titolo.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione agiva con istruzione sommaria e, all'esito, avendo rilevato l'inesistenza degli addebiti contestati, formulava richiesta di non doversi procedere.
Con provvedimento del 4 luglio 1997 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura rigettava la richiesta e disponeva il dibattimento, a conclusione del quale i tre magistrati venivano riconosciuti responsabili dell'incolpazione loro ascritta limitatamente all'ordinanza pronunciata il 30 ottobre 1995. Agli incolpati veniva inflitta la sanzione dell'ammonimento. La Sezione disciplinare osservava che, essendo stato il detenuto condannato in contumacia dal Tribunale di LOCALITA1 con pronuncia emessa il 13 marzo 1995 e depositata il 24 marzo successivo, la sentenza era stata notificata il 14 aprile 1995, per estratto ma senza l'avviso del deposito richiesto per la validità della notifica all'imputato contumace dall'art. 548, ultimo comma, c.p.p., e che, ciò nonostante, la condanna era stata considerata definitiva. Il giudice di merito, al riguardo, rilevava che, attesa la motivazione dell'ordinanza - nella quale era stato affermato che "l'estratto contumaciale della sentenza del 13.3.1995 del Tribunale di Ferrara risulta regolarmente notificata in data 14.4.1995 ... onde l'interessato nulla può lamentare in tema di titolo esecutivo" - era dimostrata la negligenza inescusabile dei tre incolpati, "tanto più grave in quanto si verteva in ambito attinente alla libertà personale", aggiungendo che i tre componenti del collegio, avendo avuto la possibilità di appurare la verità dei fatti, non potevano invocare alcuna giustificazione a causa sia dell'anomalo comportamento tenuto dalla cancelleria (che aveva apposto sulla sentenza l'annotazione "irrevocabile ..... il 14 aprile 1995"), sia della sostanziale inerzia posta in essere dalla difesa del detenuto nell'udienza di trattazione dell'opposizione.
Avverso questa sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione il NOME1, il NOME4 e il NOME7.
Ha resistito con controricorso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il NOME7 ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza e ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei tre ricorsi e, in ordine logico, debbono essere esaminati i primi due motivi del ricorso proposto dal NOME7.
Quest'ultimo, con il primo motivo, prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 r.d. lgs. 31 maggio 1946 n.511, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione,
nella parte in cui è stabilito che la Sezione disciplinare, nella medesima composizione, può giudicare in due diverse fasi del procedimento, quella istruttoria e quella dibattimentale. Sostiene il ricorrente che nel caso in esame l'anomalia di tale situazione emergerebbe con maggiore evidenza per il fatto che la Sezione disciplinare, sulla richiesta di non doversi procedere del Procuratore Generale, aveva già espresso, ancorché con una sommaria delibazione, il proprio giudizio sulla fondatezza dell'incolpazione. Poiché la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata, il motivo deve essere disatteso. Come queste Sezioni Unite hanno avuto modo più volte di affermare, la composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in tema di procedimento a carico dei magistrati, rimane identica sia quando la stessa, compiuta l'istruzione, decida se farsi luogo o meno al dibattimento, sia quando proceda al dibattimento medesimo, senza che per questa ragione possano configurarsi una violazione del principio di incompatibilità sancito dall'art. 34 del codice di procedura penale attualmente vigente o un contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, atteso che il procedimento si svolge davanti ad un unico giudice e in un'unica fase, all'interno della quale non è possibile, senza romperne l'unità, isolare ogni atto contenente una decisione che, pur essendo idonea a manifestare un apprezzamento di merito, sia però preordinata, in via accessoria o incidentale, al giudizio del quale il giudice è già investito (Cass. Sez. Un. 12 giugno 1998 n. 5895; v. anche Cass. Sez. Un. 16 luglio 1998 n. 6957 e Cass. Sez. Un. 26 ottobre 1998 n. 10619). D'altra parte, come è stato osservato nella prima delle testè indicate pronunce - che ha richiamato nella motivazione la sentenza n. 55 emessa dalla Corte costituzionale il 27 febbraio 1996 - tenuto conto della attuale normativa, che attribuisce il procedimento disciplinare riguardante i magistrati ad un unico giudice con composizione predeterminata, alla questione di legittimità costituzionale, nei termini prospettati dal ricorrente, sarebbe di ostacolo il dettato dell'art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87, giacché, in caso di accoglimento da parte della Corte costituzionale, un intervento ablatorio della norma che ora regola la materia sarebbe possibile o a prezzo della creazione di un vuoto legislativo, o mediante l'emanazione di una pronuncia, avente efficacia additiva, "di contenuto non già costituzionalmente obbligato, ma risultante da una discrezionale scelta fra i più possibili assetti della Sezione disciplinare";
con la conseguenza che l'intervento in questione non sarebbe ipotizzabile, perché, nel primo caso, verrebbe leso il fondamentale principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, venendosi a creare un vuoto normativo di durata indeterminabile, e, nel secondo, sarebbe in modo inammissibile invaso il campo riservato alla discrezionalità del legislatore.
Infine, come è appena il caso di rilevare, la Sezione disciplinare, quando decide di farsi luogo al dibattimento, emana un provvedimento a cognizione sommaria, sicché, dovendosi fare riferimento a quanto la Corte costituzionale ha recentemente asserito (v. l'ordinanza n. 304 del 18 luglio 1998) - anche se in una fattispecie riguardante il processo civile - qualora un provvedimento giurisdizionale sia frutto "della particolare sommarietà della cognizione" non può ricorrere alcun profilo di incompatibilità relativo alla "preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima res iudicanda".
Avuto riguardo a tutti questi rilievi, deve essere dichiarata manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, non sussistendo la violazione degli articoli della Costituzione indicati dal ricorrente.
Con il secondo motivo il NOME7 deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 e 34 r.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 511, 74 e 75 del codice di procedura penale del 1930, 100 e 306 e segg. c.p.c., oltre al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., ed afferma che, avendo il Procuratore Generale all'esito dell'istruzione sommaria chiesto di non doversi procedere, tale richiesta dalla Sezione disciplinare avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una vera e propria rinuncia all'azione, con conseguente dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del processo a causa della sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente, al riguardo, asserisce che, pur dovendo nella materia del processo disciplinare a carico dei magistrati essere applicate le disposizioni contenute nel codice di procedura penale del 1930, tuttavia tale applicazione va effettuata entro i limiti della compatibilità, in considerazione del fatto che l'azione disciplinare è facoltativa e non obbligatoria (e, quindi, manca del carattere della irretrattabilità) e che il relativo procedimento integra pur sempre un processo amministrativo, riguardo al quale valgono le norme inerenti ai profili propri del processo civile, ivi comprese quelle aventi per oggetto la rinuncia all'azione.
Anche questo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - che a torto invoca l'applicazione di principi propri dell'ordinario processo civile - l'azione disciplinare a carico dei magistrati, pur non essendo obbligatoria per gli organi che sono dalla legge preposti a promuoverla, non può tuttavia essere oggetto di rinuncia, valendo in contrario la regola della irretrattabilità. Tale regola ha già formato oggetto di esame da parte della giurisprudenza di legittimità, da queste Sezioni Unite essendo stato asserito che nel procedimento disciplinare contro i magistrati le conclusioni del Procuratore Generale, non essendo vincolanti per la competente Sezione istituita presso il Consiglio Superiore della Magistratura, non possono configurare, ove siano favorevoli all'incolpato, una rinuncia all'azione a suo tempo promossa, stante l'indisponibilità e l'irretrattabilità dell'azione medesima una volta esercitata (Cass. Sez. Un. 2 novembre 1994 n. 9010):
principio, codesto, che deve essere tratto dalla norma contenuta nell'art. 33 r.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 511, secondo cui la Sezione disciplinare può dichiarare di non farsi luogo al dibattimento solamente se, su conforme richiesta del Pubblico Ministero e con un giudizio autonomamente (e non automaticamente) emesso, riconosca l'inesistenza degli addebiti.
Ciò posto, per ragioni di connessione appare opportuno esaminare congiuntamente l'unico motivo dei ricorsi rispettivamente dedotti dal NOME1 e dal NOME4 e l'ultimo motivo del ricorso proposto dal NOME7, con i quali vengono denunciati "la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione" (il NOME1), la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 oltre al vizio di omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (il NOME7) e vizi di motivazione (il NOME4), in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, del codice di procedura civile. Tutti e tre i ricorrenti, dopo la premessa formulata dal NOME7 - secondo cui i provvedimenti giurisdizionali, resi dai magistrati nell'esercizio dei poteri e delle competenze loro attribuiti dalla legge, sono insindacabili in sede disciplinare ammenoché non debbano essere considerati abnormi - sostengono, in sintesi, che abnorme o inescusabile (sotto il profilo dell'errore commesso) non può essere ritenuta l'ordinanza che ha dato luogo al procedimento disciplinare per cui è causa, mentre il giudice di merito si è limitato ad osservare, in contrasto con le conclusioni del Procuratore Generale che aveva svolto l'istruzione sommaria e senza il ponderato apprezzamento di tutte le circostanze di fatto che erano state addotte a scusante, che i tre componenti del collegio, nell'esaminare gli atti sottoposti alla loro valutazione, avevano agito con una rilevante negligenza. I ricorrenti, inoltre, deducono che non è possibile sottoporre a sanzione il comportamento posto in essere dai componenti di un collegio giudicante, in relazione ad un provvedimento reso in sede collegiale, non potendo essere svelata, per il principio di segretezza della camera di consiglio, la posizione assunta da ciascuno dei magistrati sulla questione esaminata, ed affermano che la Sezione disciplinare, nel dichiarare la responsabilità di tutti i componenti del collegio, non ha affrontato il tema, necessario e ineludibile, della personalizzazione della incolpazione.
Tutte queste censure sono fondate.
Sotto il profilo giuridico e con riferimento alle considerazioni svolte dai difensori dei ricorrenti (v., in particolare, la memoria depositata dalla difesa del NOME7), vanno ribaditi i principi di diritto più volte enunciati da queste Sezioni Unite, nell'interpretazione dell'art. 18 r.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 511, in materia di procedimento disciplinare relativo al comportamento di un magistrato collegato all'emanazione di un provvedimento giurisdizionale.
I. Per il principio dell'indipendenza della magistratura risultante dagli artt. 101 e 104 della Costituzione, non possono essere sottoposti a sindacato gli atti posti in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, non potendosi ravvisare alcun illecito disciplinare nella violazione di legge inerente alla inesattezza tecnico - giuridica dei provvedimenti emessi (i quali sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento secondo l'ordine istituzionale delle competenze). II. Ciò nonostante, sussiste la responsabilità disciplinare del magistrato, in relazione al provvedimento reso, non solo quando, come assume la difesa del NOME7, tale provvedimento risulti essere stato emanato al di fuori di qualsiasi schema legale, in modo da essere considerato abnorme, ma anche quando la commessa violazione di legge è idonea ad evidenziare un comportamento connotato da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e limitata diligenza, ovvero quando il suddetto provvedimento sia il risultato di un comportamento del tutto arbitrario, in quanto determinato da dolo o da colpa grave, giacché, anche in tali ipotesi, il comportamento stesso è suscettibile di incidere negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario (v., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 24 febbraio 1997 n. 1670, Cass. Sez. Un. 13 settembre 1997 n. 9092, Cass. Sez. Un. 13 settembre 1997 n. 9094 e Cass. Sez. Un. 7 agosto 1996 n. 7226). III. In particolare, si deve ritenere che il magistrato venga meno al dovere di diligenza, in modo tale che la sua condotta possa avere incidenza sulla sua stessa credibilità e sul prestigio della funzione giudiziaria, quando l'errore sia la conseguenza non già di una svista occasionale, resa scusabile da fattori esterni che hanno concorso in modo rilevante a commetterlo, ma di una grossolana e macroscopica violazione di legge, giacché solamente in tal caso può essere giustificata la sanzione disciplinare, costituendo la suddetta violazione l'espressione di un comportamento gravemente negligente, indice di uno scarso impegno professionale (v., da ultimo, Cass. 30 luglio 1998 n. 7476, in motivazione, anche per i richiami di precedenti giurisprudenziali).
IV. Sussistendo le indicate condizioni di sindacabilità, ai fini della responsabilità disciplinare del magistrato è pure rilevante la violazione delle norme processuali penali, la cui corretta osservanza è obbligatoria addirittura anche quando la loro mancata applicazione non implica alcun profilo di nullità degli atti processuali (Cass. Sez. Un. 13 settembre 1997 n. 9094).V. In applicazione degli enunciati principi, va affermata la regola secondo cui un qualsiasi errore compiuto dal magistrato nella emanazione di un provvedimento giurisdizionale non giustifica l'applicazione della sanzione disciplinare, dal momento che l'apposita Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura è tenuta ad accertare in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto e all'intero contesto nel quale il provvedimento è stato emesso, se dalla condotta del magistrato sia derivato "quell'effetto pregiudizievole della stima del medesimo e del prestigio della funzione esercitata, che l'art. 18 chiaramente indica come l'elemento costitutivo dell'illecito disciplinare" (Cass. 30 luglio 1998 n. 7476, sopra indicata). Ciò posto, in punto di fatto vanno riferiti gli elementi emersi dagli accertamenti compiuti dal giudice di merito, che, non avendo formato oggetto di censura, risultano ormai definitivamente acquisiti alla causa. Dai suddetti accertamenti si evince: a) che, emanata dal Tribunale di LOCALITA1 il 13 marzo 1995 una sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di un imputato contumace, la stessa era stata depositata in cancelleria il successivo 24 marzo 1995; b) che il relativo estratto era stato dalla cancelleria notificato all'interessato il 14 aprile 1995, senza peraltro che gli fosse stato pure notificato l'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza, previsto per l'imputato contumace dal terzo comma dell'art. 548 c.p.p.; c) che in calce alla sentenza dalla cancelleria era stata apposta l'annotazione "notificato estratto il 14.4.1995" e a margine della stessa "irrevocabile il 15 maggio 1995"; d) che su ordine di carcerazione emanato il 16 giugno 1995 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1il condannato era stato tratto in stato di detenzione;
e) che il giorno precedente (15 giugno 1995) il difensore dell'interessato aveva presentato un'istanza di sospensione dell'esecuzione, deducendo che avverso la sentenza di condanna era stata proposta impugnazione e che, fino alla pronuncia della Corte di appello di LOCALITA2, la "sentenza comunque non poteva essere eseguita"; f) che l'istanza era stata rigettata dal Tribunale di LOCALITA1 con ordinanza del 10 luglio 1995, depositata il 15 luglio successivo, in base al rilievo che la proposizione dell'appello tardivo non era idonea a determinare la sospensione della sentenza (provvedimento, codesto, che, secondo la sentenza impugnata, non ha fatto sorgere alcuna responsabilità disciplinare nei confronti dei magistrati che l'avevano emesso);
g) che il 26 luglio 1995 il detenuto aveva chiesto la revoca dell'ordine di carcerazione, lamentando per la prima volta che l'estratto della sentenza di condanna a lui notificato era privo della data del deposito della sentenza e ribadendo il proprio assunto in una memoria del 14 agosto successivo;
h) che, nominato dal Dott. NOME7 giudice relatore il Dott. NOME1, nell'udienza del 30 ottobre 1995, alla quale il procedimento era stato rimesso dopo diversi rinvii determinati da vari motivi, il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto dell'istanza e il difensore aveva insistito, puramente e semplicemente, per l'accoglimento; i) che con ordinanza pronunciata nel medesimo giorno il Tribunale aveva rigettato l'opposizione in base al rilievo che l'estratto contumaciale era stato ritualmente notificato il 14 aprile 1995 alla moglie convivente del condannato.
Considerati tutti questi elementi di fatto, la Sezione disciplinare, non avendo ritenuto fondata la giustificazione addotta dagli incolpati - e riferita "all'anomalo comportamento della cancelleria e alla sostanziale inerzia della difesa nel corso dell'udienza camerale" - ha affermato che risultava provata "l'inspiegabile superficialità (da parte dei tre magistrati) con la quale venne considerata l'opposizione del condannato detenuto e con la quale vennero esaminati gli atti processuali" e ha sostenuto che tale superficialità "integrava gli estremi della negligenza inescusabile, tanto più grave in quanto si verteva in ambito attinente alla libertà personale".
Questa motivazione, tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, non sfugge alle censure formulate dai tre ricorrenti, i quali fondatamente denunciano l'insufficiente verifica dell'esistenza dell'elemento psicologico dell'illecito contestato, rivendicando la mancanza di qualsiasi profilo di colpa inescusabile. In primo luogo, con riferimento alla posizione di tutti e tre i ricorrenti, nella sentenza impugnata è stata, per alcuni aspetti, omessa e, per altri aspetti, non sufficientemente approfondita la valutazione degli elementi di fatto che, a loro scusante, erano stati addotti dai tre incolpati per escludere la negligenza inescusabile loro addebitata e consistenti: a) nel comportamento tenuto sia dal detenuto che dal suo difensore, considerato che il primo aveva proposto la precedente istanza di sospensione dell'esecuzione senza denunciare l'invalidità del titolo esecutivo (istanza che aveva dato luogo all'ordinanza del 10 luglio 1995, emessa dallo stesso Collegio e non ritenuta dalla Sezione disciplinare passibile di alcuna sanzione), mentre il secondo, nell'udienza del 30 ottobre 1995, non aveva dedotto alcun profilo di nullità del medesimo titolo;
b) nel fatto che la sentenza di condanna era stata depositata nel termine stabilito dalla legge (nè nel dispositivo era stata indicata, ai sensi dell'art. 544, terzo comma, c.p.p., una data diversa), con la conseguenza che, dopo la notifica dell'estratto all'interessato, quest'ultimo e il suo difensore erano in grado di prendere cognizione del contenuto della decisione emessa;
c) nelle due annotazioni apposte dalla cancelleria in calce e a margine della sentenza (soprattutto la seconda, dalla quale risultava, anche se contrariamente al vero, che la sentenza era divenuta "irrevocabile il 15 maggio 1995"); d) nella condotta posta in essere dal Pubblico Ministero, il quale, dopo avere emesso il 16 giugno 1995 l'ordine di carcerazione, nell'udienza del 30 ottobre 1995 aveva concluso per il rigetto dell'istanza proposta dal detenuto senza rilevare alcun profilo di illegittimità. Ma, a parte queste considerazioni, che attengono genericamente alla posizione di ognuno dei tre incolpati senza distinzioni fra l'una e l'altra, ciò che nel caso in esame vieppiù rileva è che la Sezione disciplinare, nel dichiarare la responsabilità di tutti i componenti del collegio, non ha affrontato il tema della personalizzazione della incolpazione: manca, infatti, nella sentenza impugnata qualsiasi cenno alla circostanza che il provvedimento era stato emesso da un organo collegiale.
Vanno, al riguardo, richiamate le argomentazioni svolte davanti a questa Corte dal Procuratore Generale (oltre che dai difensori dei ricorrenti), secondo cui, proprio in relazione a tale tematica, il giudice disciplinare non ha ne' valutato la condotta materiale posta in essere da ciascuno dei tre magistrati, ne' ha tenuto conto del principio di segretezza che presiede le decisioni emesse in camera di consiglio, ne', soprattutto, ha espresso una adeguata motivazione per distinguere le singole posizioni e per vagliare, in modo distinto, la correlativa graduazione d'impegno professionale di ciascun componente del collegio che, specialmente per quanto riguarda i dati di fatto da accertare mediante lo studio del fascicolo processuale, può caratterizzare in misura diversa il rispettivo dovere di diligenza. Sotto questo profilo, anzi, del tutto sbrigativa e, in definitiva, omessa deve ritenersi la motivazione (sopra riportata) che sorregge la decisione impugnata, non potendo dirsi basata su congrua motivazione l'asserzione secondo cui "la superficialità con la quale venne considerata l'opposizione" - dalla Sezione disciplinare definita "inspiegabile" senza alcun (necessario) chiarimento - integrava "gli estremi della negligenza inescusabile" per tutti e tre gli incolpati, ai quali, per conseguenza, doveva essere inflitta la sanzione dell'ammonimento. Questa carenza di motivazione, che si risolve in una falsa applicazione dei principi di diritto inerenti alla materia, non sottrae la sentenza di merito alle censure formulate dai tre ricorrenti.
Pertanto, poiché la decisione impugnata risulta affetta dai vizi denunciati, una volta rigettati i motivi primo e secondo del ricorso proposto dal NOME7, vanno accolti tutti gli altri motivi rispettivamente dedotti dai medesimi ricorrenti e la suddetta decisione deve essere cassata in relazione ai profili accolti. La causa deve essere rinviata alla medesima Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che, uniformandosi ai principi di diritto sopra indicati, dovrà compiere un più approfondito esame di tutti gli elementi di fatto risultanti dagli atti.
Giusti motivi sussistono per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dato atto della riunione al presente ricorso dei ricorsi n. 11172/98 e n. 12352/98, accoglie tutti i ricorsi per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 3 dicembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GIUGNO 1999.