Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SI5 004 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SL ONE AVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 11625/98 Cron.10700 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: IU LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 430 -1- STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 2003/97 del Tribunale di BARI, depositata il 27/06/97 R.G.N. 1781/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Bari, previo espletamento di due consulenze tecniche di ufficio, con sentenza del 28 febbraio 1996 condannava l'INPS a corrispondere a AR IA l'assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/84. L'INPS proponeva appello e il Tribunale di Bari, con sentenza in data 27 giugno 1997 ha accolto l'impugnazione, rigettando per l'effetto la domanda, sul rilievo che, tra le due CTU svolte in primo grado, appariva maggiormente condivisibile quella : del dr. RO piuttosto che quella del dr. TE, muovendo quest'ultima dal presupposto, giuridicamente errato, che la residua capacità di lavoro della IA dovesse essere valutata in relazione soltanto allo svolgimento dell'attività di bracciante agricola nella quale la stessa era occupata. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la IA con un motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.1 della legge 12 giugno 1984 n.222 e vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria osservando che il Tribunale non ha considerato che la consulenza del dr.TE aveva evidenziato la esistenza di infermità ulteriori rispetto a quelle accertate dal dr.RO e ha così omesso di verificare la rilevanza di tali affezioni (anche) con riferimento alla loro capacità di indurre il secondo consulente a conclusioni diverse da quelle rese. Critica inoltre la sentenza impugnata per aver valutato la riduzione della capacità di lavoro utilizzando il criterio della capacità generica (a svolgere cioè qualsiasi lavoro) anziché quello previsto dalla norma denunciata, che impone di tener conto delle "occupazioni confacenti alle attitudini”. Il ricorso non merita accoglimento. 3 Il Tribunale, infatti, non ha mancato di considerare le patologie riscontrate dal dr. TE, di cui anzi espressamente riferisce, sottolineando come il predetto consulente ne avesse accertato una consistenza tale da impedire all'assicurata la prosecuzione di un'attività, come quella di bracciante agricola, richiedente una particolare agilità fisica, comportando l'attività stessa (come rilevato dal CTU) la necessità “di procedere su terreni accidentati, salire sugli alberi, scavalcare muretti ecc." Ha, tuttavia, rilevato come erroneo dovesse considerarsi un giudizio di riduzione della capacità di lavoro espresso sulla base di quelle patologie, ma con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'attività di bracciante agricola nel quale era occupata la IA, affermando, in contrario, che la riduzione della capacità lavorativa rilevante per legge doveva giudicarsi tenendo conto della possibilità per l'assicurato di svolgere attività compatibili con le sue condizioni di salute ed accertando, in concreto, che la IA versava nella descritta situazione, dal momento che le modeste patologie dalle quali era affetta e la giovane età le consentivano di svolgere lavori anche medio-pesanti. Ora, mentre l'accertamento di fatto compiuto dal giudice a quo non è in questa sede censurabile perché adeguatamente giustificato con motivazione immune da vizi logici, deve del pari condividersi, in quanto conforme a principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione secondo cui la sussistenza del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, rilevante ai fini dell'attribuzione della prestazione previdenziale (assegno di invalidità) prevista dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.222, deve essere verificata, stante il richiamo normativo alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, considerando non soltanto la capacità di espletare la specifica attività nel corso della quale si è manifestato il quadro patologico invalidante, o attività sostanzialmente identiche, ma anche la possibilità di ulteriore impegno lavorativo dell'interessato in occupazioni diverse e peraltro senza usura da lui esercitabili per l'età, il sesso, la formazione professionale acquisita (vedi Cass. 13 maggio 2000 n.6185, 15 dicembre 1999 n. 14108, 23 gennaio 1996 n.489, 20 giugno 1994 n. 5934, 6 marzo 1992 n. 2739). Il ricorso va pertanto rigettato. Non deve provvedersi al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, perché l'INPS ha solo depositato la procura speciale.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001 Il Cons. estensore Il Presidente fal eller Roperis be unmisШинз Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4 APR. 2001 T IL CANCELLI 身 I R D A O , 0 S C 1 3 S O . 3 L A L T T 5 , R O . A B A ' S N I E L D L P 3 S E A 7 I D - T N S 8 I - S G O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N S I E A I G S L E E D L R E O D