Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
03 042 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA DI CASSAZIONE LA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11967/99 Presidente Dott. Giovanni OLLA 15104/99 Cons. Relatore 6359 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. 987 Ud.
2.1.11.00 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente: OGGETTO:arbitrato rituale - SE N TENZA impugnazione lodo sul ricorso proposto da: I.T.S. s.p.a., in persona del Presidente del C.d.A. e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legale rappresentante Sergio Borelli, elettivamente Richiesta copia st IL SOLE dal Sig. domiciliata in Roma, via Orti della Farnesina 126, per diritti 30000 presso l'avv. prof. Giorgio Stella Richter, che lo il IL CANCELLJERE rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. LIRE 3000 CANCELLERIA Massimo Bione del foro di Modena, giusta delega in atti;
- ricorrente CG069123
contro
ITAINVEST s.p.a. (già GEPI s.p.a., Società Gestione e Partecipazioni Industriali) in persona del legale 6/2145 rappresentante Gianfranco Borghini, elettivamente 99, presso domiciliata in Roma, via Bruno Buozzi l'avv. Antonio D'Alessio, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.1851 del 13.5/1.6.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Stella Richter per la ricorrente principale e l'avv. Iannone, con delega, per la resistente ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo Con lodo 14.7/28.10.94 veniva respinta la domanda di risoluzione per inadempienza del contratto 18.12.90 -di cessione dell'intero pacchetto azionario della RI spa-, intervenuto tra la IT srl, acquirente e la GEPI spa, venditrice, proposta dalla IT in via subordinata;
veniva dichiarata l'incompetenza del collegio arbitrale a provvedere sulle domande riconvenzionali di restituzione di somme avanzate dalla GEPI, nonché sulle subordinate eccezioni di compensazione;
in parziale accoglimento delle domande principali della IT, veniva condannata la GEPI a corrispondere 1.800 milioni, pari alla differenza tra il contributo di 4.800 milioni 2 برة concesso alla RI e l'importo di 2.940 milioni già erogatole;
nonché a risarcire i danni provocati dalla inadempienza, liquidandoli -in via equitativa ex art. 1226 cc- in 1.100 milioni. Spese, della procedura e del collegio, compensate. Contro tale decisione proponevano impugnazione sia la GEPI che l'IT. La GEPI, sostenendo che il lodo era viziato perché gli arbitri avevano statuito su diritti della RI senza che tale società avesse partecipato al giudizio;
perchè l'IT era carente di legittimazione a far valere diritti della società RI e perchè era incorso in errore il lodo nell'escludere che il contratto 18.12.90 potesse qualificarsi contratto a favore di terzo;
perchè l'esorbitanza dal patto compromissorio non poteva essere rilevata d'ufficio; perchè il lodo aveva errato nel rigettare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla GEPI;
perchè la condanna al risarcimento era viziata da ultrapetizione ed errata nel quantum. A sua volta l'IT sosteneva che la differenza dovuta dalla GEPI ammontava a 3.160 -anziché a 1.860 milioni- perchè era pari alla differenza tra la somma erogata (2.940 milioni) ed il contributo previsto nel contratto (6.100 milioni); che era errata la integrale compensazione delle spese, di lite ed arbitrali. Con sentenza 13.5/1.6.98 la Corte d'appello di Roma respingeva le impugnazioni, nuovamente compensando le spese. Rilevava la Corte che la questione di legittimazione era infondata perché la qualificazione giuridica del contratto 18.12.90 risultava adeguatamente motivata, costituiva giudizio di fatto, incensurabile in sede di giudizio di nullità ed era comunque irrilevante perchè, anche se si fosse trattato di contratto a favore di terzo, non per questo la società RI sarebbe stata parte, sostanziale o formale, dell'accordo. Ne conseguiva che la IT era legittimata in quanto aveva dedotto nel giudizio arbitrale un proprio diritto, che trovava il suo titolo nel contratto 18.12.90 e non un diritto della RI;
quest'ultima non era pertanto parte necessaria del 3 برة giudizio. L'incompetenza a provvedere sulle pretese restitutorie della GEPI discendeva da espressa previsione della clausola compromissoria e l'incompetenza, oltre ad essere rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 38 cpc (vecchio testo) era stata comunque dedotta dalla stessa GEPI. Anche in ordine al risarcimento l'IT era titolare di un interesse diretto e sostanziale, in funzione della reintegrazione della sostanza patrimoniale del pacchetto azionario acquisito;
il lodo aveva specificato le conseguenze dannose derivate dalla inadempienza della GEPI e la impossibilità di una esatta quantificazione: la liquidazione equitativa ex art. 1226 cc nell'importo indicato si sottraeva quindi ad ogni censura di illegittimità. Quanto alle censure mosse dall'IT, l'indicazione contrattuale dell'ammontare del contributo in 6.100 milioni costituiva -secondo il giudizio arbitrale- errore comune delle parti contraenti e non era elemento essenziale del sinallagma contrattuale;
tali apprezzamenti del collegio arbitrale, adeguatamente motivati, costituivano giudizi di fatto non censurabili in sede di impugnazione, mentre era inammissibile -oltrechè infondata- la censura relativa alla compensazione delle spese. Contro tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione l'IT avanzando, con atto notificato il 15.06.99, un unico motivo di censura. Si è costituita la ST spa -nuova denominazione della GEPI spa- resistendo ed avanzando, con atto notificato il 18.07.99, due motivi di censura. Le parti hanno depositato ampie memorie. Motivi della decisione I ricorsi vanno, a norma dell'art. 335 cpc, riuniti. Sostiene la IT spa che la sentenza impugnata è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 829 n.4 cpc, nonché in omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La richiesta, formulata in sede di nullità, di condannare la GEPI a corrispondere 3.160 milioni, 4 میره oltre interessi, si basava sulla nullità del lodo conseguente alla omessa pronuncia sulla domanda in tal senso formulata dalla IT. Infatti gli arbitri, dopo aver riconosciuto che l'errore sull'importo del contributo era comune e dopo aver escluso che fosse determinante del consenso ed idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale, avrebbero dovuto accogliere la domanda di adempimento proposta. Replica la GEPI che la censura è inammissibile perché nuova, immotivata e, comunque, infondata. La censura è infondata. La sentenza impugnata non ha omesso di pronunciare sulla questioni di nullità (per omessa pronuncia e per omessa motivazione) sollevata dalla ricorrente, perché ha rilevato che il lodo aveva qualificato l'errore bilaterale e non determinante, escludendo perciò l'invalidità del contratto e condannando la GEPI, in adempimento dell'impegno di garanzia assunto, a corrispondere il contributo concesso e non quello erroneamente previsto. In tal modo, la sentenza impugnata ha anche assolto all'obbligo di motivare la propria decisione di rigetto delle questioni di nullità proposte. Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'art. 829, dell'art. 81 cpc, degli artt. 1411 ss, 1362 ss cc;
la falsa applicazione delle disposizioni che regolano i poteri della Corte d'appello nella impugnazione di lodo arbitrale;
il difetto di legittimazione attiva della IT. La GEPI sostiene di aver denunciato, alla Corte d'appello, un errore di diritto del lodo e non un errore di fatto: di aver cioè dedotto che erroneamente il lodo aveva ritenuto di non poter sussumere la fattispecie individuata sotto la normativa del contratto a favore di terzo. L'esatta qualificazione giuridica del contratto avrebbe comportato il difetto di legittimazione della IT, dal momento che né dottrina né giurisprudenza riconoscono la legittimazione dello stipulante a pretendere l'adempimento delle obbligazioni a favore del terzo. 5 Caf La censura è infondata. La sentenza impugnata ha individuato l'elemento peculiare del contratto a favore di terzi nel carattere diretto od indiretto del vantaggio del terzo, considerando contratto a favore di terzo quello in cui la prestazione a favore del terzo è voluta come elemento fondamentale del sinallagma, conseguentemente escludendo tutti i casi in cui il vantaggio del terzo è strumentale all'interesse specifico delle parti contraenti ed ha concluso che, poiché a tale criterio si erano attenuti gli arbitri, e poiché gli elementi individuati (scopo del contratto era la cessione del pacchetto azionario della RI ed il risanamento della stessa risanamento che in tal modo soddisfaceva il duplice interesse, quello istituzionale della GEPI e quello di effettuare un investimento non in perdita della IT-; la impraticabilità di una soluzione diversa, dato il collegamento delle obbligazioni GEPI ai diritti verso terzi spettanti alla RI) corrispondevano al criterio giuridico, la questione di nullità proposta dalla GEPI riguardava il giudizio di fatto degli arbitri e non era quindi sindacabile in sede d'impugnazione. Non sussiste, quindi, la denunciata violazione di legge da parte della sentenza impugnata. Col secondo motivo del ricorso incidentale si deduce l'omessa pronuncia, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la violazione degli artt. 829 n.7, 101 e 102 cpc, per non aver rilevato che il collegio arbitrale aveva statuito su un diritto della RI spa, anche se essa non aveva partecipato al giudizio. La censura è infondata. Il rilievo della sentenza impugnata, che la IT agiva, quale stipulante, per far valere un proprio diritto -diritto all'esatto adempimento da parte della GEPI, diritto al risarcimento dei danni che, come (unica) azionista della RI, l'inadempienza della GEPI le aveva cagionato- comportava che titolare dei diritti azionati fosse la IT e non la RI la cui legittimazione concorrente e necessaria risultava quindi esclusa, tanto più che, non avendo la RI assunto la 6 برة veste di parte contraente -del contratto 18.12.90 e della relativa clausola arbitrale- la sua partecipazione al giudizio arbitrale non traeva giustificazione neppure da tale titolo. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, li rigetta e compensale spese. Roma, 21 novembre 2000 11Presidents All Cons. est. Depositato in Cancelleria JL CANCELLIERE Andrea Banchi - 2 MAR. 20 oggi, 01 204 OLLABORATORE IL REMONLLERIA OFFICIO DELLE DIRA ROMA 2 Registrato in data07-12-01 4 Serie hoov ain. 54222 versate £. 290.000 al NTAMILA FOT290000 DU (lire p. (Dista 11 Responsabile Servizio M C L (Dr. M. RACCICHINI 7 Caf