Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, difeso dall'avvocato ALDO VALENTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI PP, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PALMERI, che lo difende, procura notaio PREDIERI Anna Rita di URBINO del 22/3/2002 rep. 979;
- resistente -
avverso la sentenza n. 496/99 del Tribunale di URBINO, depositata il 20/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato ROMANELLI Guido, con delega dell'Avvocato Aldo VALENTINI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato PALMERI Giovanni, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 1/10/96 GI ED convenne in giudizio davanti al Pretore di Urbino SA EP e, dopo avere premesso che da sempre aveva posseduto in modo esclusivo un terreno posto di fronte alla sua abitazione, in Acqualagna, utilizzandolo per deposito del proprio autotreno, di altri veicoli e di varie attrezzature;
che, in data 3/9/96 il SA, proprietario del terreno, lo aveva spogliato del possesso rimovendo forzatamente l'autovettura che vi si trovava parcheggiata ed apponendo una recinzione;
che, con provvedimento 3/9/96, emesso in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Urbino aveva ordinato al SA la reintegrazione del possesso e la rimozione della recinzione, chiese la conferma del provvedimento interdittale.
Costituitosi, il SA oppose di essere proprietario del terreno e di usarlo per recarsi, anche con veicoli, ad un proprio fondo, del quale costituiva l'unico accesso, mentre il GI lo usava soltanto per sua tolleranza, dovuta a rapporti di buon vicinato, e comunque non in modo esclusivo.
Con sentenza 17/3/98 il Pretore, ritenuto, in base all'istruttoria svolta, che il possesso del GI corrispondeva all'esercizio di fatto di una servitù di parcheggio temporaneo, compatibile con l'uso del terreno fatto dal SA per accedere con mezzi meccanici alla sua proprietà, ordinò a quest'ultimo di reintegrare il GI nel possesso dell'area limitatamente all'uso di parcheggio di veicoli, tranne che tra le ore 14 e le ore 19 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
La decisione venne confermata dal Tribunale di Urbino che, con sentenza 20/12/99, rigettò i gravami proposti da entrambe le parti. Contro la sentenza il GI ha proposto ricorso per Cassazione per un unico motivo, illustrato da una memoria.
L'intimato si è costituito depositando procura speciale in forza della quale ha partecipato alla discussione orale, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 1027, 1030, 1066, 1168 c.c.; 702 c.p.; 1064 c.c., 112 c.p.c. perché la sentenza, disponendo solo in parte la reintegrazione del ricorrente nel possesso del terreno (e cioè limitatamente ai parcheggio di veicoli in alcuni giorni e in alcune fasce orarie), ha pronunziato ultra petita, non avendo tenuto conto che, da parte del ricorrente)era stato dedotto un possesso esclusivo, e non un possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di parcheggio, per giunta sottoposta a limiti orari, e che, a sua volta, il resistente aveva opposto che egli utilizzava il terreno per accedere con i propri veicoli ad un suo proprio fondo al solo scopo di contestare in toto il possesso del ricorrente, non già per ottenere, a sua volta, una tutela possessoria.
Con lo stesso motivo si lamenta che la sentenza ha riconosciuto al ricorrente un diritto d'uso di carattere personale e non reale, disattendendo le testimonianze D'RI e OL dalle quali risultava che il terreno veniva usato al ricorrente anche per parcheggiare veicoli, e depositare masserizie.
La censura va disattesa in tutti i suoi profili.
Non ricorre il vizio di ultrapetizione se la domanda viene accolta solo in parte, perché in tal caso il giudice, concedendo alla parte meno di quanto ha chiesto, ma non di più, pronuncia su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, secondo il dettato dell'art. 112 c.p.c.. Nel caso di specie, il giudice di appello, avendo rilevato dall'istruttoria svolta che, da parte del ricorrente, era stato provato solo l'esercizio di un possesso corrispondente ad una servitù di parcheggio, peraltro limitato ai giorni e alle ore feriali, ha appunto confermato che la domanda di reintegrazione da lui proposta poteva essere accolta solo in parte. Con ciò ha pronunziato sull'unica domanda proposta (quella, cioè, del GI ), senza nulla disporre in ordine al possesso del resistente, al quale non ha accordato alcuna tutela diretta, limitandosi ad esaminare doverosamente solo le eccezioni difensive. Il primo profilo di doglianza è, quindi, manifestamente infondato. Inammissibili sono i restanti profili.
Ed infatti, l'esistenza di elementi che avrebbero potuto condurre il giudicante ad una diversa decisione è stata solo genericamente affermata dal ricorrente, che aveva invece l'onere di specificarne il contenuto al fine di consentire il controllo da parte del Collegio sull'operato del giudice di merito e sulla decisività della prova da questi asseritamele trascurata (Cass. 2692/01). I restanti rilievi aderiscono a profili petitori che non rilevano in sede possessoria.
Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 700, 00 (settecento) per onorari e 45, 50 (quarantacinque, 50) per spese.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004