Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7922 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL P LO ALIAND07 922/02 REPUBBLICA IT CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 20373/99 - - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 23644/99 - Cron. 71841 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 06/02/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato GAETANO LEPORE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA RISCOSSA 1973 S.CA.RL in persona del Presidente p.t.; - intimato e sul 2° ricorso n° 23644/99 proposto da: RISCOSSA 1973" COOP. EDILIZIA ARL, in persona del"LA 2002 Presidente Dr.CODISPOTI Mario, elettivamente 182 domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo -1- studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che lo difende unitamente all'avvocato ELISABETTA GIRARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè controпорске VA UC;
- intimata avverso la sentenza n. 7056/99 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 01/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato Gaetano LEPORE, difensore del be ricorrente che ah chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito 1'Avvocato Paolo A. CAMPOSARCUNO, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'ccoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- R.G.N.30373+23644/99 Oggetto: Pagamento-procedimento davanti al giudice di pace. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositata il 1° settembre 1999 il Con sentenza giudice di pace di Roma, pronunciando secondo equità ex art 113, comma 2, c.p.c., nelle cause riunite n.15220/98 e n.18884/98, ha rigettato l'opposizione proposta da RA LU avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla soc.coop. a r.l. "La Riscossa 1973", per il pagamento della somma di lire 157.800 oltre interessi e spese liquidate in lire 158.000), pretesa dalla cooperativa, sulla base di "deliberazione formale dell'assemblea della cooperativa (22-5-1996) non impugnata nei modi e termini di legge", confermando in toto il decreto;
ed ha rigettato, inoltre, la "domanda" ex art.615 c.p.c., di opposizione al precetto notificato alla stessa RA, per il pagamento della somma di relativa all'importo di cui allire 422.472, decreto ingiuntivo, oltre spese e competenze di precetto. La motivazione della decisione è la seguente: "In relazione a ragionevole motivazione di natura 2 equitativa, rileva il giudicante che l'opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'esigua somma di lire 157.800 è manifestamente correlata a motivazioni di principio puntigliosamente dedotte ma chiaramente riferibili ad un pagamento di somme ritenute unilateralmente non dovute nonostante la delibera formale dell'assemblea della cooperativa "Inon sia stata impugnata ecc. ..". Motivazioni che se pure espresse dal procuratore dell'opponente in maniera egregia, non appaiono, per il giudice adito, condivisibili". Ricorre per cassazione LU RA, sentenza perdenunciando la nullità della violazione dell'art.360 n.4 c.p.c., а causa della mancata indicazione del criterio equitativo seguito dal giudice e delle ragioni giuridiche della decisione, nonché contraddittorietà della motivazione ex art.360 n.5 c.p.c. Resiste con controricorso la soc.coop. a r.1. "la Riscossa 1973", in persona del presidente Mario Codispoti, proponendo anche ricorso incidentale condizionato per violazione dell'art.112 c.p.c., a causa dell'omessa pronuncia sulla dedotta ineccepibilità della delibera 18-9-1996 del consiglio di amministrazione della cooperativa. 3 Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale è infondato. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c., ma non si indica la causa di tale pretesa nullità, non potendo evidentemente essere considerata nulla la impugnata sentenza, pronunciata dal giudice di pace secondo equità ex art.113, comma 2, c.p.c., a motivo che essa, come dedotto dalla ricorrente, non conterrebbe il richiamo al criterio equitativo seguito né alle ragioni giuridiche della decisione. Siffatto mancato richiamo non è, infatti, causa di nullità della sentenza. (violazione dell'art.360 Quanto al secondo motivo n.5 insufficiente e c.p.c., per omessa, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti), si Osserva che, valutata alla luce dei principi enunciati nella sentenza n.716 del 15 ottobre 1999 delle Sezioni Unite di questa Corte, la motivazione della pronuncia qui impugnata non è né inesistente né contraddittoria, avendo il giudice di pace fornito delle ragioni del suoadeguata spiegazione 4 convincimento, maturato a seguito dell'espletata istruttoria, in ordine alla reale sussistenza del debito della RA, per le indicate causali, nei confronti della cooperativa "La Riscossa". Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese. incidentale condizionato rimaneIl ricorso assorbito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente principale alle spese, 98,00, oltre a euro 300,00 per liquidate in euro onorari. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Huis felitter врайни IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERA 3.0 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma