Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
In tema di diritto d'autore, in relazione al reato di abusiva duplicazione o riproduzione di supporti audiovisivi, previsto dall'art. 171- ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., può ritenersi configurabile nel caso in cui la speciale tenuità riguardi solo il danno e il lucro prodotti, atteso che, qualora anche il fatto sia di particolare tenuità può trovare applicazione la sola circostanza attenuante speciale di cui al comma terzo del citato art. 171- ter, l. n. 633 del 1941, che comprende in sé la detta attenuante comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2015, n. 7213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7213 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
7 2 13/ 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.360 Aldo Fiale Silvio Amoresano up 11 novembre 2015 Elisabetta Rosi R.G. n. 24757/2015 Enrico Mengoni Alessandro M. Andronio · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SE OU El OU, nato il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 19 febbraio 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Raffaele Barra. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 febbraio 2015, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 24 maggio 2012, con la quale - per quanto qui rileva l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di ― reclusione ed euro 2600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, per avere detenuto a fini di vendita CD e DVD illecitamente riprodotti (fatto commesso l'8 settembre 2008). 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) l'insussistenza del reato, in mancanza di un controllo a campione sui supporti sequestrati;
2) l'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.; 3) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 171-ter, comma 3, della legge n. 633 del 1941, sul rilievo che la stessa sarebbe stata negata in considerazione del solo dato quantitativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile. 3.1. – Quanto al primo motivo, è sufficiente qui rilevare che l'abusiva duplicazione dei supporti magnetici trovati in possesso dell'imputato è stata logicamente desunta dai giudici di primo e secondo grado, sia dalle modalità della loro conservazione (avvolti in un lenzuolo destinato ad essere dispiegato per terra sulla pubblica via), sia dalle loro caratteristiche intrinseche (custodie in plastica e copertine fotocopiate, prive del logo del produttore). E la difesa non aveva specificamente lamentato con-l'atto di appello la- mancanza di un controllo a campione sui supporti sequestrati, cosicché la Corte territoriale non aveva comunque l'onere di fornire alcuna motivazione su tale profilo. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza. - --3.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso che possono essere trattati congiuntamente perché attengono entrambi alle circostanze attenuanti del reato - sono anch'essi inammissibili. Va premesso che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della persona offesa, 2 e r и di un evento dannoso o di una situazione di pericolo di speciale tenuità. A tal fine, il giudice è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità, con valutazione censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (ex multis, sez. 3, 12 ottobre 2011, n. 2685, rv. 251888; sez. 3, 22 febbraio 2006, n. 12664, rv. 234635). Diversi sono i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 171-ter, comma 3, della legge n. 633 del 1941, perché quest'ultima si riferisce, letteralmente, alla «particolare tenuità del fatto». E tale riferimento deve essere inteso come diretto al fatto nel suo complesso e, dunque, non solo ai profili del lucro e del danno, ma più in generale alle modalità della condotta e all'intensità dell'elemento soggettivo e agli altri elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere: il lucro e il danno sono elementi concorrenti solo in via sussidiaria, nel senso che, se essi non sono particolarmente lievi, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
se, invece, è accertata la loro tenuità, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi. Ne consegue che la circostanza di cui all'art. 62, n. 4), codice penale, deve essere ritenuta speciale rispetto a quella dell'art. 171-ter, comma 3, della legge n. 633 del 1941, nel senso che la stessa può essere ritenuta configurabile solo in presenza di un fatto che non abbia in sé la caratteristica della «particolare tenuità», ma solo quella della speciale tenuità del danno e del lucro prodotti. Qualora, invece, il fatto sia di particolare tenuità», può trovare applicazione, ai sensi dell'art. 68 cod. pen., la sola circostanza attenuante di cui all'art. 171-ter, comma 3, della legge n. 633 del 1941, perché che, come appena visto, la stessa comprende in sé quella di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.; con la conseguenza che può essere operata una sola diminuzione di pena, in misura non eccedente il terzo, ai sensi dell'art. 65, n. 3), cod. pen. (in senso analogo, in relazione al rapporto fra art. 62, n. 4, e art. 648, secondo comma, cod. pen., sez. 2, 17 ottobre 2003, n. 43394, rv. 227135). Fatte queste precisazioni in punto di diritto, deve osservarsi, quanto alla fattispecie concreta, che la Corte d'appello ha fornito un'adeguata risposta alle doglianze difensive, laddove ha evidenziato che vi era un numero rilevante di supporti detenuti per la vendita che escludeva la configurabilità delle invocate attenuanti, essendo evidente indice di un'attività illecita di non scarsa importanza. E, del resto, la stessa difesa aveva richiesto l'applicazione di tali attenuanti con un motivo di appello in cui le due circostanze venivano globalmente prese in considerazione. Infatti, il motivo recava, nel titolo, il riferimento alla circostanza di cui all'art. 171-ter, comma 3, della legge n. 3'AM 633 del 1941, ma si riferiva in concreto anche alla circostanza di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., richiamando genericamente il modesto numero dei supporti sequestrati a fondamento della ritenuta tenuità del danno e del lucro conseguiti. Né la difesa ha compiutamente prospettato con il ricorso per cassazione le ragioni per le quali, pur in presenza di un numero rilevante di supporti abusivamente duplicati, dovrebbero ricorrere le ipotesi della particolare tenuità del fatto o quella della speciale tenuità del lucro e del danno, essendosi limitata ad asserire - in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte d'appello - che i supporti stessi avrebbero scarso valore, vista la larga diffusione della pirateria informatica. 4.-Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'11 novembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. AndronioA Aldo Fiale Aerofoll DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 FEB 2016 IL CANCELLIERE Luana Vran : 4