Sentenza 17 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 comma secondo cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro(in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. volto a contestare la concessione dell'attenuante speciale, basata sulla modestia dell'importo dalla somma ricettata, in luogo di quella comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2003, n. 43394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43394 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pasquale Lacanna Presidente
1. Dott. Diana Laudati Consigliere
2. Dott. Luigi Fenu Consigliere
3. Dott. Giuliano Casucci Consigliere
4. Dott. Giovanni Diotallevi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 15/3/02 nei confronti di AR NO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Diana Laudati;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Genova, disattendendo le impugnazioni proposte dall'imputato, instante per una riduzione della pena, e del Procuratore Generale - che contestava la concessione dell'attenuante speciale di cui all'art.648 cpv cod. pen. - ha integralmente confermato la decisione in data
25/11/97 con cui il Pretore di San Remo, sez. dist. di Ventimiglia, aveva dichiarato AR NO colpevole di ricettazione lieve condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione e L. 500.000 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento al ribadito riconoscimento dell'ipotesi attenuata, nonché vizio motivazionale, per avere la Corte di Appello operato un'indebita confusione tra l'attenuante speciale e quella comune di cui all'art.62 cod. pen., in ipotesi riconoscibile per la modestia dell'importo
- L. 400.000 - indicato nell'assegno ricettato.
TANTO PREMESSO LA CORTE
OSSERVA
che il ricorso non risulta accoglibile.
Devesi preliminarmente rilevare che il discorso giustificativo censurato è volto, innanzitutto, a confutare la fondatezza della proposta impugnazione. Avendo infatti il P.G. appellante richiamato, al fine di contestare la riconoscibilità dell'ipotesi attenuata, principi affermati in tema di ricettazione di un modulo di assegno in bianco, la Corte di merito ha, innanzitutto, correttamente chiarito che, nel caso di specie, il titolo era stato sottratto alla beneficiaria già completamente riempito, onde inapplicabile risultava la nota giurisprudenza di legittimità in ordine al necessario apprezzamento sulla potenzialità del danno ulteriore derivante dalle modalità di successiva circolazione. Tanto chiarito, si osserva che la sentenza impugnata non si limita a valorizzare la modestia dell'importo (L. 400.000) ma pone attenzione anche alle modalità esecutive e alla successiva condotta dell'agente, sottolineando come il fatto della ricezione non fosse stato prodromico ad altri delitti, con conseguenti ulteriori danni, essendosi l'imputato limitato a presentare l'assegno in banca per l'incasso.
Se ben vero è, quindi, che il mero aspetto patrimoniale non è esclusivo ne' decisivo, atteso che la nozione di fatto di particolare tenuità investe più elementi integrativi del fatto reato, nondimeno il valore della cosa ricettata può sempre essere tenuto presente dal giudice in unione ad altre circostanze caratterizzanti il fatto concreto, assurgendo anche a elemento di più pregnante considerazione ai fini del riconoscimento o meno dell'ipotesi attenuata.
Ed in tale ipotesi, che è quella del caso in esame, correttamente si esclude la riconoscibilità dell'attenuante comune, al fine di evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione di analogo parametro fattuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 NOVEMBRE 2003.