Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2001, n. 8921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8921 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA892 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO Oggetto SERVITU DI VEDUTA- SEZIONE SECONDA CIVILE -COSTITUZISHE- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 7484/99 Cron. 20381 Dott. FR CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Rep.
2.15A Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.15/03/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 196 SE NTENZA per diritti L. 6000 2XUG. 2001. sul ricorso proposto da: IL IE DI CO, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato BARTOLI G, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
OP. PIA VILLA FILIPPINA, in persona del suo preposito Prefetto dell'Oratorio pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato RAPPAZZO ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato MACALUSO FRANZ, giusta delega 2001 in atti;
controricorrente 474 -1- avverso la sentenza n. 927/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 30/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito 1'Avvocato Giuseppe BARTOLI, per delega (DAL dell'Avv.F.DI, depositata in udienza difensore l'accoglimento del del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 27.9.1982 l'Opera Pia Villa Filippina conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo FR AL e, premesso di essere proprietaria di un edificio denominato Piazza S. Villa Filippina sito in Palermo, terrazza si FR di Paola, dalla cui sulla villa esercitava una veduta, oltre che circostanti, medesima, anche sulle proprietà esponeva che il convenuto aveva ostruito la suddetta veduta, costruendo un immobile in appoggio al muro del terrazzo;
l'attrice chiedeva pertanto la condanna del convenuto alla demolizione delle opere eseguite a distanza illegale dal confine. Costituendosi in giudizio l'AL contestava il fondamento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale adito con sentenza del 29.10.1994 condannava l'AL "a demolire il corpo aggiunto realizzato al secondo piano dell'edificio di sua proprietà sino a ripristinare l'originaria distanza di metri 3,17 dal parapetto esterno della terrazza della Villa Filippina". Proposto gravame avverso tale decisione da parte dell'AL cui resisteva l'Opera Pia Villa 3 Filippina che proponeva altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 30.12.1998 respingeva entrambe le impugnazioni. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, rilevava come fatto pacifico in causa che fino all'inizio dell'anno 1979 la copertura del primo piano dell'immobile di proprietà dell'AL era costituit da un tegolato solo successivamente sostituito da un terrazzo, cosicché l'unica servitù di veduta Ч legittimamente esistente fino al 1979 era quella esercitata dal terrazzo della Villa Filippina;
riteneva inoltre ininfluente ai fini del decidere la prospettazione dell'AL in ordine ad una sua pretesa proprietà esclusiva del muro divisorio tra il suo immobile e quello di proprietà della controparte con particolare riferimento al piovente del suddetto muro purché, anche ammettendo tale proprietà esclusiva in favore dell'appellante principale, si trattava di circostanza irrilevante rispetto alla questione oggetto di controversia relativa alla inesistenza di un diritto dell'AL di ostruire con la sopraelevazione del secondo piano eseguita a distanza dal confine 4 inferiore a quella legale l'esercizio della servitù di veduta dal terrazzo della Villa Filippina. Per la cassazione di tale sentenza l'AL ha proposto un ricorso basato su quattro motivi;
controricorso 1'Opera Pia Villaresiste con Filippina;
entrambe le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'AL denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 880 e 881 C.C. nonché insufficiente motivazione. Il ricorrente rileva che a seguito dei lavori ristrutturazione eseguiti dall'esponente nella di sua proprietà, il vecchio tetto di copertura del primo piano dell'immobile era stato trasformato in terrazza a livello, cosicché da allora si era in presenza di due edifici (l'uno di proprietà dell'AL, l'altro di proprietà dell'Opera Pia Villa Filippina) di altezze disuguali, sovrastati da terrazze, delimitati da un muro divisorio comune sino al piano di calpestio della terrazza di proprietà della controparte, e di proprietà esclusiva del ricorrente per la parte di muro che la sovrasta;
merita quindi censura, secondo il ricorrente, il convincimento del giudice di merito che ha ritenuto sussistere la presunzione di comunione tra le parti del suddetto muro;
l'invocato accertamento della proprietà esclusiva di tale muro avrebbe poi comportato l'esclusione dell'esistenza di un'opera visibile e permanente destinata all'esercizio di una veduta sull'immobile di proprietà dell'AL. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 907 874 ed 878 C.C. nonché omessa e contraddittoria motivazione. Al riguardo l'AL sostiene che in ogni caso, a seguito dei lavori di trasformazione del tetto а tegola in terrazza calpestabile eseguiti dall'esponente, si era determinata una reciproca possibilità di affaccio dal muro divisorio sussistente tra le due proprietà, cosicché, lungi dal riconoscere l'esercizio esclusivo del diritto di veduta in favore dell'immobile di proprietà dell'Opera Pia, si sarebbe dovuto pervenire alla configurazione di due servitù reciproche esistenti tra i due immobili. I due motivi suddetti, da esaminare congiuntamente in quanto almeno parzialmente connessi, sono infondati. In effetti le censure sollevate dal ricorrente prescindono totalmente dalla ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia come effettuata dal giudice di appello. Giova invero osservare che non è stata censurata in questa sede l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale doveva ritenersi circostanza non contestata dall'AL nel giudizio di primo grado e comunque documentata U prima dalla corrispondenza intercorsa dell'introduzione del giudizio stesso tra il legale rappresentante della Villa Filippina, l'attuale ricorrente, la Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici ed il Comune di Palermo, che fino all'anno 1979 la copertura del primo piano dell'immobile di proprietà dell'AL era costituita da un tegolato sostituito solo successivamente da un terrazzo;
da tale premessa in fatto il giudice di appello è giunto alla conclusione che fino al suddetto anno 1979 l'unica servitù di veduta legittimamente esistente era quindi quella esercitata dal terrazzo dell'immobile dell'Opera Pia Villa Filippina. Se dunque non è mai stato contestato 7 dall'AL che le caratteristiche originarie dello stato dei luoghi evidenziavano l'oggettiva idoneità del menzionato terrazzo della Villa Filippina alla "inspectio" ed alla "prospectio" verso l'immobile dell'attuale ricorrente, e che quindi sussistevano i requisiti per riconoscere l'esistenza di una servitù di veduta esercitabile dall'immobile di proprietà dell'Opera Pia Villa Filippina ed alla quale era assoggettato l'edificio di proprietà dell'AL, deve concludersi che i и motivi in esame, con i quali si ripropongono sia la questione relativa alla pretesa proprietà esclusiva in favore del ricorrente del muro divisorio esistente tra le due proprietà sia quella concernente la configurabilità di due servitù di veduta reciproche, appaiono irrilevanti e come tali inidonee in radice a scalfire il convincimento espresso dal giudice di appello. Come invero correttamente argomentato da quest'ultimo, l'ipotetica proprietà esclusiva da parte dell'AL del muro suddetto non sull'oggetto della inciderebbe comunque controversia, attinente all'esistenza 0 meno di un diritto dell'AL medesimo ad ostruire con la sopraelevazione del secondo piano del suo immobile 8 eseguita a distanza dal confine inferiore a quella legale l'esercizio della servitù di veduta dall'immobile di proprietà della Villa Filippina. Del pari anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento di due servitù di veduta reciproche contrasta irrimediabilmente con l'originario stato dei luoghi così come delineato senza - dal qualecontestazioni dal giudice di appello emergeva l'esistenza di una sola servitù esercitata dal terrazzo della Villa Filippina;
né è stata censurata l'ulteriore affermazione della Corte territoriale che ha escluso l'acquisto per usucapione di una servitù di veduta a favore del terrazzo di proprietà dell'AL, reciproca rispetto a quella invocata dall'Opera Pia Villa Filippina, per mancato decorso del termine di legge dall'anno 1979 fino al 27.9.1982, data dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 1061 C.C., assume che la servitù di veduta pretesa dalla controparte, priva del necessario requisito dell'apparenza per la mancanza di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, non poteva essere costituita per usucapione. La censura è inammissibile in quanto attinente una questione non prospettata nel giudizio di ad appello (laddove infatti non si હૈ discusso sul carattere apparente o meno della servitù esercitata dal terrazzo di proprietà della Villa Filippina) e dunque sollevata per la prima volta. in sede di legittimità. Infine con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 356 c.p.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione, lamenta l'omessa Mpronuncia da parte del giudice di appello sulla richiesta effettuata dall'esponente di un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio o di un rinnovo di essa. La censura è infondata. Invero il giudice di merito non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche supplemento о di implicito, dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, rientrando nei suoi poteri discrezionali la valutazione della opportunità di disporre indagini tecniche suppletive о integrative di quelle già espletate, ovvero di rinnovare queste ultime con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un 10 tale potere non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di lire 279.700. per spese e di lire 5.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 15.3.2001. Vice Mesne une estergare баліши Стаптало ник IL IE C1 FR Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2 LUG. 2001. IL CANCELLERE 01 Franceous frauma 69000 310000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 5 MOR 200 4. Regiityla in co d 3475 160.10 ANIA/TO (euro LIPPO) Gludicari (Dr. M. RADCHA 11