Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11600 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
: Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1-1600/ 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dag Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 16697/00 Consigliere Cron. 25475 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Pasquale PICONE Rel. Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA SARTO GRAZIANO, elettivamente presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO,, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 4925 delega in atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 62/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/05/00 R.G. N. 96/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di IA SA
contro
I'INAIL, rivolta ad ottenere la corresponsione di una rendita per una neoplasia vescicale di origine professionale. In base alle osservazioni del ctu, il giudice del gravame ha affermato, innanzitutto che pur dovendo riconoscersi fra le cause della neoplasia vescicale la lavorazione della gomma e della plastica e l'uso di solventi e vernici, non risultava dimostrata dalla documentazione in atti né altrimenti l'esposizione del SA a sostanze chimiche potenzialmente nocive. Ad avviso della Corte territoriale, era poi del tutto generico il motivo di gravame con il quale l'appellante aveva censurato l'affermazione del c.t.u. secondo cui l'esposizione al fumo di sigaretta deve essere individuata come causa extraprofessionale della malattia. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante. il ctu si era limitato ad evidenziare la compatibilità della patologia riscontrata con entrambe le cause, e, dunque, non si era in presenza di una concausa extraprofessionale ma dell'impossibilità di attribuire con certezza l'insorgere della patologia ad una causa professionale extraprofessionale. IA SA ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, sulla base di un unico motivo. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 74 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'articolo 41 codice penale, degli artt. 2697, primo comma, codice civile, e comunque dei principi generali del diritto in ordine all'onere della prova, nonché omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 del codice di procedura civile, il ricorrente addebita anzitutto alla sentenza impugnata di aver escluso che dalla documentazione in atti si potesse ricavare la prova dell'esposizione a sostanze chimiche potenzialmente oncogene, in ambito lavorativo, e di aver ritenuto che l'appellante non aveva fornito alcun dato documentale da cui si potesse desumere la dimostrazione dell'esposizione certa a tali sostanze, ignorando in tal modo la circostanza che il consulente tecnico di primo grado non aveva affatto escluso che l'assicurato fosse venuto in contatto con materiali oncogeni, essendosi limitato ad affermare che non vi era la prova sicura dell'inalazione di tali sostanze, concludendo però anche nel senso che la patologia era compatibile con l'esposizione a sostanze potenzialmente oncogene. Il ricorrente muove poi alla sentenza impugnata l'ulteriore addebito di non aver considerato il nesso concausale fra la lavorazione e la patologia, pur ampiamente ricavabile dalla documentazione in atti, travisando in tal modo il parere del consulente, il quale non si era affatto limitato ad affermare la compatibilità fra la causa professionale e quella extraprofessionale, individuata nel fumo di sigarette, ma aveva riconosciuto nell'abitudine al fumo una concausa, individuando però l'altra concausa nell'attività lavorativa del SA. Il motivo non merita accoglimento. Come questa Corte ha più volte affermato poiché la presunzione dell'eziologia professionale sussiste solo con riferimento alle malattie comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, in caso di malattia non tabellata, l'assicurato deve provare non soltanto l'esistenza della malattia, ma anche la sua origine professionale ( Cass. 29 dicembre 2000, n. 16208) il che si risolve nella prova della causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto (Cass. 28 agosto 2002, n. 12629). A tal fine, peraltro, non basta dimostrare la mera esposizione ad una attività che potrebbe, in via ipotetica, avere quale effetto la patologia denunziata, ma occorre che venga provato lo specifico nesso, o la seria probabilità, di derivazione di quest'ultima dall'attività svolta, poiché, diversamente, il trattamento della malattia non tabellata e il trattamento di quella tabellata finirebbero con il coincidere. Come emerge dalla narrativa che precede, la Corte territoriale ha in sostanza osservato che il c.t.u., mentre aveva riconosciuto il possibile legame fra la lavorazione della gomma e della plastica, e l'uso di solventi e vernici da un lato, e la neoplasia dall'altro, aveva negato in concreto che vi fosse la prova dell'esposizione a sostanze chimiche potenzialmente oncogene. Il ricorrente cerca ora di contestare tale giudizio di fatto, sollecitando questa Corte ad un riesame del materiale che assume trascurato o mal interpretato dalla Corte di merito, ma si tratta di tentativo vano in questa sede. Del resto, la stessa affermazione contenuta nella ctu ( come riportata alla pag. 6 del ricorso), secondo cui la documentazione in atti non prova con sicurezza l'inalazione di sostanze tossico-cancerogene, risulta anche conseguenza dell'esame da parte del sanitario della documentazione prodotta dal SA in primo grado, e da lui menzionata nel ricorso, il che dimostra come la Corte territoriale abbia fondato il proprio giudizio sulle medesime basi di fatto delle quali viene ora, inammissibilmente, sollecitata una diversa valutazione. Tali rilievi valgono, ovviamente, anche per la questione della concausalità, sollevata con il secondo profilo del motivo in ctu poggia sulla circa la quale il giudizio del esame, fondamentale e decisiva considerazione dell'assenza di prova dell'esposizione alla causa professionale della malattia, onde esattamente la Corte territoriale ha ritenuto di escludere che il sanitario avesse ravvisato, nella specie, l'esistenza, in concreto, di una pluralità di cause, avendo egli ribadito soltanto la loro astratta compatibilità. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ha Core:
P.Q.M
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2002 A S S A T , Il Presidente I A S D Il cons. est. E , P S O I Vincenzo Mileo L L N 0 Filippo Curcuruto 1 O G 3 B 3 O . T مته في I 5 A ن R D D . A ' E A N L T , L O S 3 E R O T 7 D - P IS I 8 M G - S I E 1 N R 1 A E ia S D E celler I E G A T G N O Can E E T IL CANCELLIERE S L in T E I to R osita A I L D L -2.8 LUG. 2003 Dep E 0 D oggi, 7 IL CANCELLIERE T R O C