Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/1997, n. 1492
CASS
Sentenza 1 dicembre 1997

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Poiché, secondo quanto dispone l'art. 1 d.l. 27 giugno 1985 n. 312 (conv. in l. 8 agosto 1985 n. 431), l'autorizzazione paesaggistica è sottoposta al potere di annullamento del ministro per i B.C.A., essa non può considerarsi efficace prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è pervenuto all'autorità tutoria; ne deriva che la concessione edilizia relativa a lavori che richiedono l'autorizzazione paesaggistica può a sua volta dirsi efficace solo dopo il decorso di tale ulteriore termine e che allo stesso modo solo dopo il decorso di questo può formarsi, nel caso in cui sia stata rilasciata un'autorizzazione espressa, il silenzio-assenso su un'istanza di concessione).

L'autorizzazione ai fini paesaggistici richiesta dall'art. 25 del r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento di attuazione della l. n. 1497 del 1939) costituisce un provvedimento autonomo rispetto alla concessione edilizia, nei cui confronti si pone tuttavia come condizione di efficacia, nel senso che la concessione, pur potendo essere emanata dal sindaco ancor prima dell'adozione del provvedimento posto a protezione del vincolo paesaggistico, diviene efficace solo dopo il rilascio dell'autorizzazione predetta. Ne consegue che una concessione edilizia rilasciata in assenza dell'autorizzazione paesaggistica non è illegittima ma solo inefficace, sicché non è consentito dar corso ai lavori prima della conclusione dell'intero procedimento, configurandosi, nel caso contrario, i reati urbanistici e paesaggistici di cui all'art. 20 lett. c) l. 28 febbraio 1985 n. 47 ed 1 sexies d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985 n. 431.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/1997, n. 1492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1492
    Data del deposito : 1 dicembre 1997

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