Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 5.50 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO DO ITAL NO S AZIONE LA CORTE SUPREMA DI SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.5875/98 Dott. Francesco AMIRANTE Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Consigliere Cron. 11882 Dott. Natale CAPITANIO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 26/01/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Richiesta copia studio INPS, dal Sig. IL SOLE 24 ORE.. persona del Presidente e legale rappresentante pro per diritti L. 3.000 1.2.APR. 2001 tempore, prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato in Roma, via della Frezza n.7, presso gli avv. Vincenzo Morelli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SAIA ESERCIZIO S.p.a., in persona dell'Amministratore Unico, rag. Enrico Tamagnini, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n.110, presso l'avv. Giovanni 452 1 : Merla, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Giuseppe Catalano del Foro di Milano;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 4-20 dicembre 1997, n. 3031 del 1997, RGAC 5722 del 1997, cron. 20349 del 1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica : udienza del 26 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Vincenzo Morielli e Giuseppe Catalano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 4-20 dicembre 1997, il Tribunale di Brescia rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del locale Pretore del 15 gennaio 1997, che aveva accolto la domanda della SAIA Esercizio s.p.a. -esercente attività di autotrasporto- intesa ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 724 del 1994 (art.18) per i sussidi di malattia relativi ai primi tre giorni di malattia ed all'intero periodo di cure termali. La società ricorrente aveva chiesto al Pretore la condanna dell'INPS alla restituzione di quanto pagato agli interessati (lavoratori alle sue dipendenze) a tale titolo, sul rilievo che, poiché, a seguito della riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia, già erogate dagli enti posti in liquidazione (nella specie, l'INAM), era attribuita dal 1° gennaio 1980 all'INPS (art. 74, 1° comma), dovevano essere ricomprese tra queste anche l'indennità economica di malattia per i primi tre giorni di assenza e termali, previste l'intero periodo di cure 29 ottobre 1963 al dall'accordo nazionale del 3 personale delle Tramvie Provinciali Cremonesi e poi estese al restante personale in forza dell'accordo aziendale dell'11 novembre 1975. Il Tribunale osservava che il primo motivo di appello, con il quale si deduceva che il Pretore non aveva spiegato per quale ragione un contratto collettivo nazionale dovrebbe essere vincolante per un terzo non era ammissibile, in quanto proposto per la prima volta in appello. In ogni caso, esso era anche infondato, poiché la riforma sanitaria nazionale ha inteso garantire ai lavoratori dipendenti lo stesso trattamento di malattia di cui gli stessi godevano al momento dell'estinzione dell'INAM, ponendolo a carico dell'INPS dal 1° gennaio 1980. "Nè, in contrario, vale soffermarsi su una pretesa distinzione tra contratti collettivi e accordi aziendali, attribuendo solo al contenuto dei primi un'efficacia nella determinazione dell'indennità di malattia, perché in realtà, in assenza di una espressa previsione normativa sulle specifiche لا fonti di regolamentazione del trattamento di malattia, la suddetta distinzione non può assumere anche perché laalcun rilievo, stessa contrattazione collettiva nazionale del 23 luglio 4 1976, all'art.44, fa salve le condizioni di maggior favore in atto presso le singole Casse di Soccorso e, quindi, anche l'accordo aziendale richiamato nella specie". Il Tribunale riteneva infondato anche il secondo • motivo di appello, riguardante la ripetibilità delle somme versate dalla società, a seguito di avanzata con riserva di domanda di condono, ripetizione. Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste la s.p.a. SAIA Esercizio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Istituto ricorre te denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'art. 11, 2° comma, allegato B al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nonché dell'art.18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 360 n.3 codice di procedura civile). Secondo il ricorrente, 1' INPS non era tenuto a rimborsare quanto erogato dalla società a titolo di indennità economica di malattia (per i primi tre giorni di malattia O per cure termali), non rientrando il trattamento concordato nella S previsione dell'unica norma applicabile: art. 11, secondo comma, del R.D. n. 131 del 1948, allegato B. Come del resto già riconosciuto da questa stessa Corte (con sentenza n. 4961 del 1991), l'INPS è obbligato a rimborsare le indennità di malattia secondo le norme vigenti (leggi о contratti collettivi generali) e non rientrano tra quelle indennità “i trattamenti di maggior favore fatti per avventura dalle singole casse di soccorso che gestivano per il passato tale servizio". "Con la introduzione della normativa sulla riforma sanitaria, si è mirato -osservano ancora i giudici di appello a rendere più omogenea l'erogazione dei di malattia, siccome prevista dalle trattamenti disposizioni in materia: e queste non vigenti possono essere rappresentate dai diversi, singoli accordi aziendali che le parti datoriali hanno dovuto localmente stipulare per i più disparati motivi, avendo beninteso sempre una base di provvista idonea". Quanto alla ripetibilità delle somme versate in esecuzione del condono, i giudici di appello richiamano la giurisprudenza di questa Corte che ritiene inefficace e illegittima l'apposizione 6 della riserva di ripetizione alla regolarizzazione contributiva successiva al condono. Il ricorso è infondato. Occorre innanzitutto esaminare la questione relativa alla ripetibilità delle somme erogate a seguito della domanda di condono, di cui alla legge 23 dicembre 1994 n. 724 (art.18). Sul punto, si osserva che -ai sensi dell'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, ivi comprese, stante il tenore letterale della norma, quelle relative a provvedimenti di condono precedenti a quello disposto con l'art. 3 decreto legge n, 79 del 2 marzo 1997, convertito in legge 2 maggio 1997 n.140 sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito, di talché si deve escludere che la domanda di condono possa valere come riconoscimento di debito (in questo senso cfr. Cass. 13 luglio 2000 n.9306, 1 agosto 1999 n. 8698, 8 giugno 1999 n. 5655). Le censure di violazione di legge, contenute 7 nell'unico motivo di ricorso, sono ammissibili, ma infondate. Non risponde, infatti, a verità che l'Istituto non abbia censurato la decisione di primo grado che riconosceva validità all'accordo aziendale. Infatti, nel primo motivo d'appello l'INPS ha denunciato vizio di motivazione, sottolineando che il Pretore non aveva spiegato per quale motivo l'accordo aziendale sarebbe stato vincolante anche per un terzo, qual'è esso stesso Istituto. La stessa censura è stata riproposta in questa sede di legittimità (pagg.
2-4 del ricorso). Quanto al merito della causa, la denuncia di violazione della legge n. 833 del 1978 (art. 74) e n. 148 del 1931 devedell'art.11 all. B R.D. ritenersi infondata, alla luce della giurisprudenza più recente di questa Corte. La lettera e la "ratio” di tali disposizioni fanno, infatti, ritenere che il riferimento alle "vigenti disposizioni in materia" (art. 74 legge n. 833 del 1978) riguardi tutte le norme contrattuali derivanti non solo dai contratti nazionali, ma anche da quelli territoriali o aziendali, che hanno identica natura giuridica e corrispondente funzione normativa dei primi (Cass. n. 6748 del 15 giugno 8 1995). Deve, pertanto, ritenersi superato l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. 6 maggio 1991 n. 4961. La tesi sostenuta in questa decisione, infatti, oltre a risultare in contrasto, come detto, con la lettera della legge, non risulta fondata su logiche e congrue ragioni, laddove opera una distinzione tra contratti collettivi ed accordi aziendali, riconoscendo efficacia solo al contenuto dei primi ai fini della determinazione dell'indennità di malattia. espressaNella completa assenza di qualsiasi previsione normativa sulle specifiche fonti di regolamentazione del trattamento di malattia (erogabile anche in caso di sottoposizione a cure termali), la suddetta distinzione non può assumere alcun rilievo, anche perché la stessa contrattazione collettiva nazionale del 1976, nell'assicurare per i primi tre giorni di malattia l'erogabilità da parte della Cassa di Soccorso del normale sussidio giornaliero nella misura del 50%, faceva comunque salve "le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Casse di Soccorso" quindi, anche l'accordo aziendale cui si èe, richiamata la società controricorrente. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Canto dedo Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001. poresso Amizante IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE C Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 12 APR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE O N A S I S 3 D A , 3 T 0 5 , O 1 L A . . L S T E N O P R B S 3 A I ' I 7 D L - N L 8 A G E - T O 1 D S 1 I A O S D P E N E M E , G I S O G I A R E D A T L S I E O T G T A E T N L I R E L R S I E E D D O 10