Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
040 8 9 /02 REPUBBLICA IN NOME DEL POR O ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 12584/99 SEZIONE LAVORO 14485/99 Cron. N. 9554 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- 462. Michele De Luca -Consigliere- Ud. 4.12.2001 3.66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4.66 Camillo Filadoro -Consigliere- 665. Giuseppe Cellerino -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA CO CO, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Stazione di Monte Mario 9, presso lo studio dell'Avv. Alessan- dro Gullo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Magaraggia del foro di Lecce Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore Intimato e sul ricorso n. 14485/99 proposto DA 5 3 7 7 - - 2 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Controricorrente e ricorrente incidentale
CONTRO
CO CO Intimato per la cassazione della sentenza n. 8/99 del Tribunale del Lavoro di Lecce del 22.10.1998/8.1.1999 nella causa n. 4071 R. G. 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.12.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Rai- mondi , che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, SI NO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Lecce il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto a perce- pire l'indennità di accompagnamento negatagli in sede ammini- strativa. La parte convenuta costituendosi contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza del 9.4.1997 accoglieva la domanda 3 con condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.2.1996. Tale decisione, a seguito di appello proposto da parte del NO, veniva confermata dal Tribunale di Lecce con sentenza 22.10.1998/8.1.1999. In particolare il Tribunale osservava che dalla consulenza tecnica di ufficio di primo grado risultava che la situazione patologica (note di schizofrenia e aggravamanento del diabete) si eviden- ziavano, a seguito di visita specialistica eseguita dal dott. Ben- fatto, a carico del NO nel gennaio 1996 e non per il periodo anteriore. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il NO con unico articolato motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale contenente sei motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono i presupposti per riunire i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni relative alla medesima senten- za. Con il primo, secondo e terzo motivo del ricorso incidentale il Ministero dell'Interno denuncia rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), vizi di motivazione su punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.). 4 Al riguardo sostiene che il NO a causa del deficit psichico non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, dal che de- duce la nullità o inesistenza del rapporto processuale, avendo la parte, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giu- dizio e non per il tramite del legale rappresentante. Lo stesso ricorrente fa discendere da quanto sopra esposto la nullità dell'intero procedimento giurisdizionale. Le censure non sono fondate e vanno pertanto disattese. Sul punto questa Corte con indirizzo costante, che si ritiene di condividere pienamente, ha affermato che l'art. 75 C.P.C., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non han- no il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con un provvedi- mento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. sen- tenza n. 5152 del 26 maggio 1999). . L'esposto principio trova applicazione al caso di specie, non es- sendo intervenuto nei confronti del NO alcun provvedimento di privazione della capacità di agire. Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente rispettivamente denuncia violazione dell'art. 34 e dell'art. 295 C.P.C. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nullità del procedimento (in rela- zione all'art. 360 n. 4 C.P.C.), vizi di motivazione su un punto 5 decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.). evidenziato al riguardo come il riconoscimentoViene dell'indennità di accompagnamento sul presupposto dell'accertata patologia psichica si risolva in un inammissibile accertamento di status circa la capacità d intendere e di volere, che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento inci- dentale ai fini del richiesto beneficio dell'indennità di accompa- gnamento, ma che, viceversa, avrebbe dovuto formare in via pre- giudiziale oggetto di apposito accertamento in sede di autonomo procedimento camerale ai sensi degli artt. 712 e seguenti C.P.C. Le esposte doglianze sono infondate. Questa Corte ha più volte affermato che la sospensione del giu- dizio civile ex art. 295 C.P.C. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo ca- rattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente lo- gico- giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiu- dicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudi- cato (in questo senso Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. Sezioni Unite sentenza n. 3354 del 1994). Orbene in applicazione di tale principio nell'ipotesi di un proce- dimento diretto al riconoscimento, come quello di specie, dell'indennità di accompagnamento sul presupposto di una ac- certata patologia psichica, instaurato personalmente 6 dall'interessato e non per il tramite del legale rappresentante non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizione o di inabilitazione- non trova applicazione l'art. 295 C.P.C. al fine di ottenere l'accertamento, in via pregiudiziale, della legale priva- zione dell'incapacità di agire dell'attore, non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico- giuridico tra il procedimento di cui agli artt. 712 e seguenti C.P.C. e il procedimento in questio- ne. Con l'unico motivo del ricorso principale il NO lamenta viola- zione ed erronea applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 e della legge n. 588/1988, nonché omessa ed insufficiente motiva- zione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente osserva che il Tribunale ha errato nel basare il pro- prio responso, come la consulenza tecnica di ufficio, sulla saltua- rietà del bisogno di accompagnamento prima del 1996, laddove anche prima il bisogno continuo sussisteva in entrambe le alter- native di cui alla legge- atti della vita quotidiana e deambulazio- ne. Le esposte doglianze sono infondate e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado non contrastando gli accurati accertamenti con precisi e puntuali elementi probato- ri in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento in ordine alle patologie ri- scontrate a suo carico e alla loro incidenza sugli atti della vita 7 quotidiana e sulla deambulazione nonché a contrastare la data di decorrenza del beneficio. L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza, la quale ha accertato sulla base di accurati esami specialistici la presenza di note di schizo- frenia e aggravamento della patologia diabetica a decorrere dal gennaio 1996 e solo da tale data ha ritenuto la necessità dell'accompagnamento. Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- sotto il profilo del vizio di motivazione me unicamente dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). Anche la denuncia dell'erroneità della fissazione della decorrenza del requisito sanitario al gennaio 1996 si risolve in una censura non ammissibile in sede di legittimità, e ciò alla stregua del ri- chiamato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla necessità di indicazione di precise carenze e deficienze diagnostiche, il che non è dato riscontrare, come già si è detto, nel caso di specie, in cui si prospetta un diverso apprezzamento del requisito sanitario sotto il profilo temporale. In conclusione entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento vanno rigettati. Sussistono giusti motivi, in relazione alla soccombenza di en trambe le parti, per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addi 4 dicembre 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente th eداستان. alessandro de Reusis десеShilla IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 MAR. 2002 E IL CANCELLIERE, I R O G