Sentenza 12 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12171 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
CROH. 29781 UD. 24.04.2002 Reg. Gen. N. 21916/01 1 2171/02 REPUBBLICAДI T IN NOM DE POP LO TALI NO/ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Prep. 3255 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Consigliere Dott. Antonio VELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere rel. UFFICIO COPIE Dott. Antonino ELEFANTE Richiesta copia studio Sole Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO dal Sig. per diritu 1,55 Consigliere 12 AGO 2002 Dott. Carlo CIOFFI il IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 21916/01 proposto Oggetto: Compravendita da immobiliare. MA RO e LL RI, elettiva- merte domiciliati in Roma, Via Lucrezio Caro n.12, presso lo CANCELLE studio dell'Avv. Enrico Dante, difesi dall'Avv. Luigi Alibrandi come da procura a margine del ricorso. RICORRENTI
contro
CANCELLERIA IMMOBILIARE CROARA S.p.A., in persona del suo Ammi- nistratore Unico Dott. A. Gotti Lega, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 10, presso lo studio legale Rap- 1 663/02 pazzo, difeso dall'Avv. Antonio Rappazzo come da procura a margine del ricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 894/01 del 27.02.2001 / 27.03.2001. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio del 24.04.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen.le Dott. Mario Fa- the ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infon- dateaza dei motivi. Ritenuto in fatto 1 DR ZZ ed CA SE convennero in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Immobiliare Croara s.p.a e proposero domanda di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c., in ordine al trasferimento di alcune unità immobi- liari, relativamente a contratto preliminare ceduto. 2 Il Tribunale respinse la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese processuali. 3 Tale decisione venne confermata dalla Corte d'appello di Milano che, con sentenza n. 894/01 del 27.02.2001/27, 2001, rigettò il gravame proposto dal ZZ e dalla OS. escludendo la cessione del contratto per mancanza di accetta- zione del venditore promittente ceduto: accettazione che, ri- guardando un contratto di trasferimento di immobile, doveva 2 essere fatta per iscritto. Riconobbe fondata l'eccezione di pre- scrizione proposta sin dal suo primo atto difensivo e successi- vamente reiterata dalla soc. Immobiliare Croara, ritenendo la documentazione prodotta dal ZZ e dalla SE inido- nea a realizzare l'effetto interruttivo della prescrizione, e di- chiarò inammissibile la prova testimoniale perché generica. 4 II ZZ e la SE contro tale sentenza hanno pro- posto ricorso per cassazione in base a due motivi, ciascuno articolato in due punti. 5 La soc. Immobiliare Croara ha resistito con controricor- SO. Considerato in diritto 1 Col primo mezzo i ricorrenti denunciano: A) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 2943 e 2944 c.c., per aver l'impugnata sentenza erroneamente dichiarato la prescri- zione del diritto in capo alla SE. B) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.) e, segnatamente, in or- dine al punto decisivo della controversia di cui sub A). 2 Col secondo mezzo denunciano: A) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 1406. 1407, 1376 e 1470 3 c.c., per aver l'impugnata sentenza erroneamente escluso la successione a titolo particolare del ZI nel rapporto giuridi- co contrattuale originariamente sorto tra la SE e l' Im- mobiliare Croara. B) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.) e, segnatamente, in or- dine al punto decisivo della controversia di cui sub A). 3 Il primo motivo è destituito di ogni fondamento perché l' impugnata sentenza ha spiegato come i documenti prodotti dal ZZ, il quale non aveva fornito alcuna prova della ces- sione a suo favore del contratto preliminare intercorso tra la SE e l'Immobiliare Croara, non erano idonei ad inter- rompere la prescrizione in quanto non provenienti dal titolare del diritto. Invero, in base al combinato disposto degli artt. 2934 e 2943 c.c., ogni atto di costituzione in mora, ai fini dell' interruzione della prescrizione, deve provenire necessaria- mente dal titolare del diritto. Poiché il ZZ non aveva pro- vato di aver acquistato la titolarità del contratto preliminare di vendita, ogni atto da lui proveniente non poteva rivestire ef- fetto interruttivo della prescrizione, spettante ciò solo alla SE, unica titolare del diritto. In ricorso, per la prima volta e, quindi, inammissibilmente, viene dedotta la esistenza di un riconoscimento del diritto del 4 ZZ da parte dell'Immobiliare Croara. 4 Il secondo motivo è infondato perché, nella corretta va- lutazione della Corte d'appello, il ZZ non è divenuto ces- sionario del negozio stipulato nel 1973 dalla SE, in quanto della pretesa cessione del contratto preliminare immo- biliare non è stata data prova scritta in relazione all' indispen- sabile consenso del contraente ceduto Immobiliare Croara. Al riguardo c'è solo una unilaterale manifestazione di volontà del ZZ diretta in data 18.10.1998 alla Immobiliare Croara, ma manca qualsiasi accettazione da parte di quest'ultima. I do- cumenti prodotti non costituiscono consenso del contraente ceduto alla cessione del contratto poiché non provengono dalla Immobiliare Croara, essendo oltretutto dubbio che tali documenti si riferiscono ai beni immobili oggetto dei dedotti contratti preliminari. Con affermazioni apodittiche i ricorrenti censurano tale ac- certamento fattuale della Corte di merito e per la prima volta, inammissibilmente, tentano di sostenere che gli asseriti con- tratti preliminari, di cui avevano chiesto l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., hanno natura di contratti definitivi di com- pravendita, deducendo come avvenuto il pagamento del prez- zo, che peraltro l'indagine condotta ha escluso. 5 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. In base alla soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida oltre Euro 1.500,00 per onora-in complessivi Euro..84.00 rio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 24 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Autorino Ellante HL CANCELLIERE G1 Paolo Calorico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 129.11 Roma 12 AGO 2002 20,66 IL GANCELLIERE C1 сег 149.77 TOT. AGENZIA DELLE ENTRAY OMA 2 4 GEN. Serie 4. Registigio in goth 149.77 (euro CENTOQUARANIANOME/77...) al p. Dinga (Doitssa Mart G UPPO) izlari Responsabils for M. RAC AVANT O R I D