Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 49249
CASS
Sentenza 7 ottobre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero regolata dalla Convenzione europea di estradizione, la trasmissione del solo dispositivo della sentenza di condanna (per la cui esecuzione, l'estradizione è richiesta) dà luogo ad un mero vizio formale della domanda che non ne giustifica la reiezione, a meno che l'estradando non alleghi la violazione, nel processo svoltosi all'estero, di diritti fondamentali o la presenza nella sentenza di disposizioni contrarie a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano. (In applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell'estradando che lamentava la violazione del suo diritto di difesa nel contraddittorio nel processo di appello celebrato nello Stato richiedente, in considerazione del fatto che il gravame proposto avverso la sentenza di condanna era stato respinto esclusivamente a causa della sua assenza, equiparata ad una rinuncia all'impugnazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 49249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49249
    Data del deposito : 7 ottobre 2016

    Testo completo