Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero regolata dalla Convenzione europea di estradizione, la trasmissione del solo dispositivo della sentenza di condanna (per la cui esecuzione, l'estradizione è richiesta) dà luogo ad un mero vizio formale della domanda che non ne giustifica la reiezione, a meno che l'estradando non alleghi la violazione, nel processo svoltosi all'estero, di diritti fondamentali o la presenza nella sentenza di disposizioni contrarie a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano. (In applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell'estradando che lamentava la violazione del suo diritto di difesa nel contraddittorio nel processo di appello celebrato nello Stato richiedente, in considerazione del fatto che il gravame proposto avverso la sentenza di condanna era stato respinto esclusivamente a causa della sua assenza, equiparata ad una rinuncia all'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 49249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49249 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
49 2 4 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1604 Giovanni Conti - Presidente - CC - 07/10/2016 Anna Criscuolo R.G.N. 28377/2016 Ersilia Calvanese motivazione semplificata Gaetano De Amicis Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DO DR nato il [...] avverso la sentenza del 16/06/2016 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ли яя - RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 giugno 2016 la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica Greca nei confronti del cittadino albanese DO DR, condannato con sentenza della Corte d'assise d'appello di Atene del 10 febbraio 1997 alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed ingresso clandestino nel Paese.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del DR, che ha dedotto i motivi di doglianza di seguito illustrati.
2.1. Violazione degli artt. 705, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen., in relazione agli art. 24 Cost. e 6 CEDU, sul rilievo che la sentenza della Corte greca era stata regolarmente impugnata da DO DR nel dicembre 1997, ma il gravame era stato respinto con sentenza del 5 giugno 2000 in quanto "non difeso", così equiparandosi l'assenza, dell'estradando ovvero anche del suo difensore, alla rinunzia all'impugnazione, che nel nostro ordinamento costituisce una dichiarazione vincolata al rispetto di precisi canoni formali. Il rigetto dell'impugnazione in ragione della sola assenza dell'imputato viola dunque il diritto di difesa e si pone in contrasto con il principio del favor impugnationis che permea il nostro sistema processuale, poiché la mera assenza dal processo non equivale a rinunzia al diritto di difesa e non può produrre un effetto estintivo di tale portata.
2.2. Violazione dell'art. 705, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per l'omessa allegazione della sentenza di condanna prevista dall'art. 700, comma 1, cod. proc. pen., avendo le Autorità elleniche trasmesso la traduzione del solo dispositivo, ciò che non consente di esercitare il necessario controllo sulle ragioni esposte dai Giudici e sulle relative fonti di prova, avuto riguardo, altresì, al disposto di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), della Convenzione del 1957. 2.3. Violazione dell'art. 700, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per la mancanza di informazioni utili a determinare l'identità dell'estradando, il cui nominativo è diversamente indicato nei vari documenti inoltri dalle Autorità richiedenti, senza che nelle relative pronunzie sia stata mai indicata la data di nascita completa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché la Corte d'appello non ha considerato le implicazioni sottese al principio affermato nella materia in esame da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 12501 del 09/01/2008, Antonik, Rv. 239152), secondo cui, in tema ли 1 Er di estradizione per l'estero regolata dalla Convenzione europea di estradizione, la trasmissione del solo dispositivo della sentenza di condanna per la cui esecuzione l'estradizione è richiesta dà luogo ad un mero vizio formale della domanda che non ne giustifica la reiezione, in quanto non spetta allo Stato richiesto il sindacato sulla motivazione della sentenza, a meno che l'estradando non alleghi la violazione, nel processo svoltosi all'estero, di diritti fondamentali o la presenza nella sentenza di disposizioni contrarie a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano. Nel caso in esame, come evidenziato in narrativa (v., supra, il par. 2.1.), proprio tale ultima evenienza si è realizzata, avendo il ricorrente contestato, sotto molteplici profili, una specifica violazione del suo diritto alla difesa e al contraddittorio in sede processuale, senza che la Corte di merito abbia potuto verificarne la fondatezza sulla base di una congrua disamina degli atti. Anche il terzo profilo di doglianza prospettato nel ricorso deve ritenersi fondato, avendo la Corte d'appello solo genericamente risposto ai dubbi sollevati dalla difesa circa le modalità di identificazione dell'estradando, che dovevano essere, di contro, compiutamente analizzati e risolti con riferimento all'insieme dei dati emersi dalla documentazione in atti acquisita, ovvero sulla base di eventuali informazioni integrative.
2. Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà porre rimedio ai vizi riscontrati. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203, disp. att., cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att., cod. proc. pen. . Così deciso il 7 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Giovanni Conti Jub 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 21 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito