Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
È inammissibile la domanda di revisione che prospetti il proscioglimento come esito meramente ipotetico del giudizio e lo colleghi ad ulteriori acquisizioni e sviluppi auspicati per la fase rescissoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2012, n. 8710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8710 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/02/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 387
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 39317/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HA WE N. IL 21/06/1977;
avverso l'ordinanza n. 201/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 03/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. SELVAGGI Eugenio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 3 marzo 2011 e depositata in pari data, la Corte di appello di Genova ha dichiaralo inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di appello di Firenze, 16 dicembre 1997 (irrevocabile dall'11 luglio 1998), di condanna alle pena di giustizia a carico di HA IX, imputato di sequestro di persona e di estorsione tentata, commessi in Firenze il 21 gennaio 1995, motivando che la nuova prova versata dal difensore (il passaporto del condannato comprovante la nascita alla data del 21 giugno 1977 e, pertanto, la minore età di anni diciassette al momento della commissione dei delitti) non avrebbe comportato il proscioglimento del condannato;
sicché la richiesta di revisione non era riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 630 e 631 cod. proc. pen.. La Corte territoriale ha osservato che il precedente di legittimità invocato dal condannato (Sez. 6^, 10 settembre 1992. h. 3152), non è pertinente, in quanto l'arresto concerne la diversa ipotesi della richiesta di revisione fondata sulla prova nuova circa il difetto di imputabilità del condannato, minore di anni quattordici al momento del fatto.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Alessandra Silvestri, mediante atto recante la data del 30 marzo 2011, col quale denunzia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 631 cod. proc. pen. "in relazione alla normativa di cui al D.P.R. n. 448 del 1988". Il difensore, dopo aver richiamato e riportato il precedente di legittimità (motivatamente disatteso dalla Corte territoriale perché non pertinente al caso di specie), sostiene: può essere formulato "un giudizio pronostico astratto in ordine alla idoneità dei nuovi elementi di prova .. a determinare la sostituzione della condanna con una di proscioglimento" (sic); la minore età del giudicando comporta la applicazione degli istituti del processo per i minorenni (tra i quali la cd. messa alla prova) "con notevoli ripercussioni sul piano dell7accertamento dell'elemento soggettivo reato" il giudice della condanna è incorso nella palese inosservanza del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 8, comma 2, in quanto nel dubbio ha presunto la maggiore età dell'imputato al momento del fatto;
il passaporto di comprovata autenticità dimostra che il ricorrente è nato il [...] e costituisce nuova prova, la quale comporta la revisione della sentenza di condanna. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 29 settembre 2011, obietta: dalla prova nuova addotta non discende "il proscioglimento del condannato: si tratta infatti non di persona non imputabile, ma, a tutto concedere, di persona minorenne" peraltro la prova addotta non è dirimente;
l'attestazione della Questura di Milano comprova la autenticità del passaporto, "ma nulla dice circa la veridicità dei dati contenuti nello stesso".
4. - Il ricorrente replica con memoria recante la data del 12 gennaio 2012, colla quale ribadisce le deduzioni formulate col ricorso e, richiamando un recente arresto della Corte costituzionale, argomenta che la lesione del diritto dell'imputato al processo equo (ravvisabile nella specie), abilita il condannato a instare per la revisione.
5. - Il ricorso è infondato.
5.1 - La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art.631 cod. proc. pen..
La norma recita: "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.. Epperò, nell'ambito del "giudizio prognostico astratto" contemplato (Cass., Sez. 1^, 24 marzo 1992, n. 1100, Durante, massima n. 189923;
Sez. 3^, 11 aprile 1994, n. 595, Valseceli massima n. 197399; Sez. 1^, 1 dicembre 1994, n. 4577, Faedo, massima n. 199955; Sez. 1^, 19 gennaio 1996, n. 6186, Suarez, massima n. 203356; Sez. 4^, 11 marzo 1996, n. 30, Tufo, massima n. RV 204169; Sez. 1^, 28 ottobre 1998, n. 4837, Bompressi, massima n. 211458; Sez. 1^, 25 novembre 2003, n. 45612, Drozdzik, massima n. 227131; Sez. 4^, 28 settembre 2007, n. 35697, Bozi, massima n. 237455), il tenore inequivocabile della disposizione recante la comminatoria della inammissibilità - e caratterizzata dalla reiterazione del verbo ausiliare dovere sia nella proposizione principale che nella subordinata - esige che il favorevole epilogo del proscioglimento, consegua immediatamente e necessariamente all' accertamento del novum posto a base della domanda di revisione.
E siffatto epilogo (quand'anche à termini dell'art. 530 cod. proc. pen., commi 2 e 3) deve porsi in termini di evidenza (Cass., Sez. 6^,
17 dicembre 1992, n. 4468, Barisano, massima n. 193838: "m sede di revisione di un giudicato, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, gli elementi di prova sopravvenuti o scoperti debbono essere, non soltanto nuovi, ma, soprattutto, tali da rendere evidente che il condannato sia da assolvere dall'imputazione ritenuta a suo tempo").
Inammissibile è, pertanto, la domanda di revisione che prospetti il proscioglimento del condannato quale esito meramente ipotetico del giudizio e in dipendenza di ulteriori acquisizioni e sviluppi auspicati in fase rescissoria.
Orbene, nella specie, l'assunto del condannato circa la minore età al momento del fatto (età, tuttavia, superiore a quattordici anni e, pertanto, non escludente ai sensi dell'art. 97 c.p. la imputabilità del reo), non implica, se provato, che il ricorrente debba essere "prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.". Mentre è palesemente inammissibile ogni prospettazione circa la possibilità della eventuale adozione, in fase rescissoria, della ordinanza prevista dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma 1, e, ulteriormente, dell'(affatto ipotetico e incerto) esito positivo della messa alla prova (colla estinzione dei reati e il proscioglimento che ne consegue).
Infine è appena il caso di aggiungere che - in difetto dell'accertamento da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo di alcuna violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - non è pertinente il richiamo all'arresto del Giudice delle leggi. 5.2 - La denunzia della inosservanza del D.P.R. 22 settembre 1988, n.448, art. 8, comma 2, in cui sarebbe incorso il giudice della condanna, non può essere presa in considerazione nella sede dello scrutino di revisione.
Il mezzo straordinario di impugnazione non consente, infatti, la deduzione degli errori di diritto che inficino la condanna. 5.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012