Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
In tema di indivisibilità della querela sotto il profilo attivo, la previsione di cui all'art. 122 cod. pen. - per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti in quanto, tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone in cui la "reductio ad unum" e cioè la rappresentazione unitaria è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2005, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 30/11/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2357
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 10681/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Santochirico Vincenzo, il 24/12/2004, difensore di:
RU NG, parte civile;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 15 ottobre 2004, nel procedimento a carico di:
NI IA, nata il [...] a [...];
MO AG, nato il [...] a [...];
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca delle statuizioni risarcitorie in favore di RU NG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 gennaio 2003, il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, dichiarava GR IA e NE AG colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (la prima del reato di ingiurie e minacce in danno di NE AG, profferendo, nel corso di una telefonata intercorsa con la di lui moglie RU NG, espressioni minacciose ed ingiuriose all'indirizzo di entrambi;
il NE dei reati di cui agli artt. 614, 56, 592 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 582 c.p., nei confronti della stessa GR). Per l'effetto, con la concessione delle generiche, condannava la GR alla pena di Euro 600,00 di multa ed il NE, con riferimento ai reati di cui all'art. 614 c.p., comma 1, (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 612 c.p., comma 3, e del reato di lesioni personali sub C), riuniti con il vincolo della continuazione e la concessione delle generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi cinque di reclusione. Condannava, inoltre, la GR al risarcimento dei danni morali e materiali cagionati alle costituite parti civili NE e RU, da liquidarsi in separata sede;
e condannava pure il NE al risarcimento dei danni morali e materiali cagionati alla stessa GR, costituitasi parte civile, pure da liquidarsi in separata sede.
Pronunciando sui gravami proposti da entrambi gli imputati, la Corte di Appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati a ciascuno di loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione;
dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile di RU NG e, per l'effetto, revocava le statuizioni civili emesse in suo favore;
confermava nel resto, dichiarando compensate tra le parti civili GR e NE le spese di giudizio.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore della parte civile RU NG ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Dopo aver preliminarmente sostenuto l'impugnabilità del provvedimento di esclusione della parte civile, in quanto emesso con sentenza, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) nonché inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Contesta, in proposito, l'assunto della Corte di merito che aveva dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile della RU sul rilievo che si trattava di soggetto formalmente estraneo al processo, non avendo formalizzato alcun atto di querela. A suo dire, tale affermazione contrastava con la norma dell'art. 74 c.p.p., secondo cui soggetto legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale è proprio colui che risulti danneggiato dal reato e tale qualità di persona offesa in capo alla RU emergeva chiaramente dalle risultanze processuali e dalla stessa contestazione;
inoltre, nessuna norma processuale subordinava il concreto esercizio dell'azione civile alla formalizzazione di un atto di querela e la mancanza di tale asserita condizione risultava anche dalla norma dell'art. 122 c.p., secondo cui il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.
2. - Una compiuta focalizzazione dei termini della vicenda costituisce opportuna premessa all'esame delle censure anzidette. Orbene, sullo sfondo di plurime contestazioni per fatti commessi da GR IA e NE AG, in danno, reciprocamente, l'uno dell'altra, la fattispecie che interessa specificamente la ricorrente RU, moglie del NE, è solo quella descritta al capo a), relativa ad una concitata telefonata effettuata dalla GR all'utenza NE e ricevuta dalla stessa RU. Nel corso di tale comunicazione l'imputata GR, da tempo indispettita per la mancata erogazione dei richiesti contributi di legge per il ristoro dei danni subiti dalla sua abitazione, a seguito di evento sismico, ed alla cui gestione era preposto il NE, dipendente comunale, profferiva espressioni minacciose ed ingiuriose (indirette) all'indirizzo di quest'ultimo nonché espressioni d'ingiuria all'indirizzo di entrambi i coniugi, e dunque (direttamente) anche della stessa RU. Infatti, il contenuto dell'imputazione anzidetto era così articolato, in riferimento all'art. 81 cpv c.p., artt. 595 e 612 c.p.: perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, col mezzo del telefono, dapprima offendeva l'onore e il decoro di NE AG e successivamente lo minacciava di ingiusti mali, profferendo nei confronti di RU NG, moglie dello stesso, le seguenti frasi: Sono GR, chiamo per vostro marito, passatemelo che gliene devo dire quattro. Tu e tuo marito fate i c... vostri sul Comune, ma io vi faccio passare i guai .... Ditegli a vostro marito di stare attento e che gli farò passare i guai. Nello stesso procedimento, il NE, a sua volta, era accusato di altri reati, che non interessano però il presente giudizio (ed infatti, dopo aver appreso dalla moglie di tale telefonata minatoria, si era precipitato in casa della GR, che ingiuriava, minacciava e percuoteva, procurandole lesioni personali).
Nel corso del giudizio avevano luogo reciproche costituzioni di parte civile. Da una parte, entrambi i coniugi NE - RU nei confronti della GR;
e, dall'altra, la stessa GR nei confronti del NE.
Come emerge dalla narrativa, il primo giudice aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati, condannandoli alle pene di giustizia e ciascuno di essi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della controparte:
la GR in favore dei coniugi NE;
lo stesso NE in favore della prima.
Il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava però inammissibile la costituzione di parte civile della RU, sul rilievo che si trattava di soggetto estraneo al processo ..... pur avendo direttamente percepito le minacce e le ingiurie profferite in danno del proprio coniuge, non avendo formalizzato alcun atto di querela e, per l'effetto, revocava le statuizioni civili emesse in suo favore. Dichiarava, poi, estinti i reati oggetto di giudizio per decorso dei termine prescrizionale, confermando, per la parte residua, le conseguenti disposizioni civili. 3. - Il testo dell'imputazione, come sopra riprodotto, vale - di per sè - a dimostrare l'inesattezza dell'affermazione del giudice di appello, secondo cui la RU sarebbe soggetto estraneo al processo. Ed infatti, quanto meno per un frammento della più complessa fattispecie oggetto di giudizio, venivano in rilievo le ingiurie profferite anche all'indirizzo della stessa RU, la quale, pertanto, assumeva chiaramente la qualità di persona offesa del reato di cui all'art. 594 c.p. posto in essere, direttamente, nei suoi confronti. Ricorrevano, in buona sostanza, due distinti reati - uno in danno della RU e l'altro (rectius gli altri) nei confronti del NE - ancorché posti in essere in identico contesto spazio- temporale e, per quanto riguarda le ingiurie, anche con unica azione lesiva dell'onore di due persone diverse. Tale autonomia era stata ben colta dal primo giudice che, nell'affermare la responsabilità dell'imputata per tutti i fatti-reato a lei ascritti, l'aveva pure condannata al risarcimento dei danni in favore della RU, senza però avvedersi che, per il reato posto in essere nei suoi confronti, la stessa non aveva proposto querela (presentata soltanto dal coniuge NE), di guisa che, per quell'ingiuria, l'imputata non avrebbe potuto essere condannata, ma avrebbe dovuto essere prosciolta con formula corrispondente. Dal canto suo, la Corte di merito, pur rilevando la mancanza della querela, non ha adottato la consequenziale pronuncia, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità della costituzione di parte civile, con statuizione che è ora criticata dalla ricorrente RU. La quale, pur non contestando la mancanza di querela, ne sostiene, innanzitutto, la superfluità a fronte del citato disposto dell'art. 122 c.p.. Il rilievo è destituito di fondamento. Ed invero, secondo un datato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. sez. 2^, 5 giugno 1962, P.M. c. Splendore;
e da ultimo Cass. Sez. 2^ 18 maggio 1984, n. 7080, Cavallaro, rv 165456), che merita ora di essere ribadito, la richiamata disposizione normativa, che sancisce, come è noto, il basilare principio dell'indivisibilità della querela, si applica soltanto nell'ipotesi di reato unico con pluralità di persone offese, ciascuna delle quali è titolare di un autonomo diritto di querela. La sostanziale unicità del fatto fa sì che la querela proposta da uno solo dei soggetti passivi è sufficiente a rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale ed a rendere il reato perseguibile per tutti, anche per i non-querelanti che, come affermato da autorevole dottrina, ben possono, così, costituirsi parte civile. Sennonché, presupposto del concetto di reato unico, rilevante ai fini dell'applicazione della norma in esame, è che il fatto-reato, ancorché produttivo di conseguenze pregiudizievoli per una pluralità di persone, si realizzi attraverso un unico illecito penale al quale sia correlata un'unica sanzione (cfr. Cass. 18/05 ( 1984 cit.). Solo la coincidenza, in senso naturalistico, tra unicità di azione ed unicità di reato giustifica, infatti, stante la sostanziale identità, la prevalenza dell'interesse punitivo dello Stato rispetto all'interesse dei singoli, facendo sì che per la punibilità del reato che offenda più persone sia sufficiente la querela proposta da uno solo dei soggetti lesi. Esula, pertanto, dal paradigma normativo e dalla ratio ad esso sottesa, tanto l'ipotesi di azioni ontologicamente distinte, pure se attuate in identico contesto spazio- temporale, ed unificate con il vincolo della continuazione, quanto l'ipotesi di azione unica concretizzante un concorso di reati in danno di più persone. In tali casi, gli illeciti penali mantengono la loro autonomia e sono considerati unitariamente dal legislatore solo quoad poenam (a parte gli altri effetti tassativamente previsti) e, dunque, in termini di fictio iuris volta soltanto a mitigare il trattamento sanzionatorio rispetto a quello che avrebbe dovuto essere in applicazione del cumulo delle pene.
Di talché, la procedibilità di ciascun reato, nelle ipotesi anzidette, è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa. In sintonia con tale impostazione teorica, Cass. 05/06/1962 cit. ha ritenuto che, se con un'unica espressione sia stata commessa diffamazione in danno di due persone e di queste una sola abbia proposto querela, il giudice può condannare l'autore del fatto per un solo reato e non già per duplice diffamazione o per diffamazione continuata.
Orbene, nel caso di specie, il frammento di contestazione riguardante la RU consisteva in una sola condotta, cioè in quella realizzatasi con le espressioni ingiuriose rivolte, contemporaneamente, all'indirizzo della stessa e del coniuge. Una sola azione comportava, dunque, più lesioni della stessa disposizione penale, quella di cui all'art. 594 c.p., ledendo distinti soggetti: tipico esempio, questo, di azione unica concretizzante concorso di più reati in danno di più persone (cd. concorso formale omogeneo di reati ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 1), in cui la riductio ad unum, vale a dire la rappresentazione unitaria, è intesa - per quanto si è detto - solo ad un più benevolo regime sanzionatorio, senza incidere, nondimeno, sulla sostanziale autonomia dei due reati.
La pluralità di reati esclude, così, l'applicabilità dell'art. 122 c.p., di guisa che, ai fini della punibilità di ogni singolo illecito, era necessaria la querela di ciascuna persona offesa. 4. - Solo suggestivo, poi, è il rilievo difensivo secondo cui la legittimazione alla costituzione di parte civile per la RU discenderebbe dalla sua condizione di persona comunque offesa dal reato posto in essere in danno del marito, in ragione del fatto che, a mente dell'art. 185 c.p., ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili e che, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Ed invero, l'invocata normativa presuppone che, in deroga al principio ordinamentale secondo cui l'azione civile deve essere canalizzata nel suo alveo naturale, e cioè nel processo civile, la stessa azione possa eccezionalmente esercitarsi in sede penale, ma a condizione che il processo penale sia ritualmente instaurato, ossia in costanza delle necessarie condizioni di procedibilità. Ove non si tratti di reato perseguibile di ufficio, la procedibilità, che giustifica il regime derogatorio di cui si è detto, è legata all'esistenza di un rituale atto di querela che, in tal senso, condiziona la legittimazione alla costituzione di parte civile. È appena il caso di osservare, del resto, che la possibilità dell'esperimento dell'azione civile nel processo penale è ispirata ad esclusive ragioni di economicità, anche a beneficio del danneggiato, al fine di contenere quanto più possibile i disagi e gli effetti pregiudizievoli scaturenti dal fatto-reato. Questo spiega la prevalenza della normativa del rito penale e gli adattamenti che l'esercizio dell'azione civile viene a subire nell'occasione, anche in deroga alla disciplina comune, mentre l'eccezionalità della convergenza spiega perché mai la ratio della disciplina dei rapporti tra azione civile ed azione penale, di cui all'art. 75 c.p.p., sia quella di favorire, comunque, la separazione dell'azione civile rispetto all'azione penale. È ovvio, allora, che il denegato ingresso nel procedimento penale, per difetto di condizioni di ammissibilità, non può comportare alcun pregiudizio per il danneggiato, che ben può riproporre le sue istanze risarcitorie nelle ordinarie forme del procedimento civile.
5. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2006