Sentenza 12 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, le condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma secondo, L.F. il quale, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 223 L.F. punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 L.F., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 dicembre 2018
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2010, n. 16504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16504 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 12/01/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 29
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 40377/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL MA IT N. IL 24/12/1962;
avverso l'ordinanza n. 20/2009 TRIB. LIBERTÀ di ASCOLI PICENO, del 29/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Agostini Nazario, difensore di fiducia della ricorrente, che si riposta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. OSSERVA
1.- ON IA IT, amministratrice unica della S.r.l. AE Immobiliare, indagata per il reato di bancarotta impropria ai sensi del capoverso della L. Fall., art. 236 per aver concorso in condotte distrattive del patrimonio della Srl EL Trasporti, ammessa poi a concordato preventivo, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza con cui il GIP di quel Tribunale aveva disposto nei suoi confronti personalmente, nonché a carico della società da lei amministrata, il sequestro preventivo di beni.
Osserva il Tribunale nell'ordinanza impugnata che i fatti ascritti all'attuale ricorrente nell'imputazione provvisoria inverano le ipotesi di reato contestate, salve le opportune verifiche nella sede del merito, e le condotte corrispondenti avevano indotto l'alterazione della situazione patrimoniale della società, alterazione che aveva fuorviato il consenso prestato dai creditori all'ammissione della EL Trasporti al concordato preventivo. Deduce la ricorrente errore di applicazione della legge penale, atteso che i fatti contestati nell'epigrafe provvisoria non costituirebbero a suo avviso il reato di cui alla L. Fall., art. 236, atteso che i creditori avevano prestato il consenso valutando la situazione patrimoniale della società e la proposta solutoria da questa prospettata, ritenendola vantaggiosa, di modo che assumerebbe rilevanza, ma esclusivamente civilistica, solo l'inadempimento delle condizioni accettate ed omologate, unico evento che a suo avviso può pregiudicare le aspettative dei creditori, come sostiene debba evincersi dal dettato della L. Fall., art. 186. Del resto, ad avviso del ricorrente la L. Fall., art. 236 sanzionerebbe solo le condotte successive all'omologazione del concordato preventivo.
Deduce infine l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente al 15 marzo 2009, a suo avviso data di scadenza del termine di durata delle indagini preliminari.
2.- Il ricorso è destituito di fondamento.
La ricorrente fonda sostanzialmente le sue censure sull'asserita irrilevanza penale della condotta ascrittale nell'imputazione provvisoria, a suo avviso non riconducibile nell'ambito della fattispecie incriminatrice prevista dalla L. Fall., art. 236, comma 2. L'assunto collide palesemente con il dettato della norma citata, che al secondo comma richiama espressamente la L. Fall., artt. 223 e 224. Mentre infatti la L. Fall., art. 236, comma 1, sanziona la simulazione o la dissimulazione anche parziali dell'attivo o del passivo, finalizzate al conseguimento dell'ammissione al concordato preventivo (Cass. Sez. 5^ n. 3736 del 26 gennaio 2000), il comma 2, in virtù dell'espresso richiamo, per quanto qui interessa, alla L. Fall., art. 223, punisce i "fatti di bancarotta fraudolenta", come detta letteralmente la rubrica della norma, previsti dalla L. Fall., art. 216 commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite.
La norma pertanto regola esattamente il caso di specie, atteso che non è dubbio che le condotte poste in essere dalla ricorrente in concorso con lo EL CO fossero depauperative del patrimonio della società in crisi, come era nella specie la Srl EL Trasporti, e la loro attuazione sortì l'effetto di mostrare alla valutazione dei creditori chiamati ad esprimere il consenso sulla proposta di concordato preventivo, una situazione di grave dissesto, la cui percezione all'evidenza influì sulla formazione della volontà del ceto creditorio.
I creditori infatti erano stati posti di fronte ad una condizione che non pareva offrire prospettive di sbocchi se non peggiorativi delle loro aspettative di soddisfazione dei crediti, di modo che la scelta del male minore era apparsa l'unica ragionevolmente accettabile. Quanto infine all'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 15 marzo 2009, l'ordinanza impugnata spiega che il termine di durata delle indagini preliminari era ben lungi dalla scadenza, essendo stato iscritto nel registro degli indagati lo EL CO (indagato principale) il 31 marzo 2009. Il ricorso nulla di specifico deduce sul punto, riproponendo genericamente l'eccezione senza eccepire l'erroneità della motivazione del Tribunale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010