Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
DIRITTI E ISTRAZION LLI E BO EG A IP D R 0 4 1 3 9 / 0 3 R TE A UA GETTA ESEN EQ IA SOG ER T IN NO POL LO ITALIAN A M LA CORTE' SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EG Q SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9998/02 Dott. Massimo GENGHINI - Presidente 13507/02 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.9618 RORDORF Rel. Consigliere Dott. Renato P. 1189 Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud.17/02/2003 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
BALASSO ANTONIO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 13507/02 proposto da: . N BALASSO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2003 GRAMSCI 36, presso l'avvocato SALVATORE BERNARDI, 409 rappresentato e difeso dall'avvocato M. ANTONIETTA FOCHESATO SPADARO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè MINISTERO GIUSTIZIA;
- intimato avversO il decreto della Corte d'Appello di TRENTO, 29/10/01 (A- Motos (C.).- depositato il 29/10/01 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato D'Avanzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo Il sig. IO SS, con ricorso depositato il 10 luglio 2001, chiese alla Corte d'appello di Trento di essere indennizzato del pregiudizio materiale e mo- rale subito a causa dell'eccessiva durata di un proces- so civile nel quale egli era stato convenuto dinanzi al Tribunale di Vicenza in data aprile 1987 e che si era concluso, dopo due gradi, con sentenza pronunciata dal- la Corte d'appello di Venezia il 3 febbraio 1999. 2 La Corte d'appello di Trento, in parziale accogli- mento delle richieste formulate dal ricorrente, con de- creto emesso il 29 ottobre 2001, condannò il Ministero della giustizia a versare al sig. SS la somma di £. 87.000.000 (oltre agli accessori ed alle spese di lite) a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. La corte ha considerato che, nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Vicenza, il SS era stato chiamato a rispondere dei danni cagionati ad un terzo in violazione delle norme sulla circolazione stradale;
che nel medesimo giudizio era stata convenuta anche la Sai Assicurazioni s.p.a., con cui il sig. SS aveva stipulato una polizza di assicurazione per la responsa- bilità civile entro il limite di un massimale di £. 500.000.000; che l'istruttoria aveva implicato accerta- menti complessi ma si era esaurita in tempo ragionevo- le, mentre la causa era poi rimasta a lungo in attesa, prima di poter essere decisa, a cagione dell'avvicendarsi dei magistrati designati quali rela- tori per il collegio;
che solo in data 11 ottobre 1996 il tribunale aveva emesso la sentenza, condannando in solido il sig. SS e la compagnia assicuratrice a risarcire all'attore danni ammontanti a £. 401.260.746, cui si era però aggiunto l'importo della rivalutazione 3 monetaria e degli interessi frattanto maturati, onde la somma dovuta alla data del novembre 1996 era risultata pari a complessive £. 614.804.918, superiore al limite del massimale assicurativo;
che, sul gravame proposto dalla Sai, in contumacia del sig. SS, la corte d'appello di Venezia aveva ridotto la condanna nei con- fronti della compagnia di assicurazioni entro il limite del predetto massimale, onde l'assicurato era rimasto esposto in proprio al pagamento della differenza. Tutto ciò premesso, la corte TI ha ritenuto ingiustificata la fase di inattività processuale com- presa tra la data del 19 ottobre 1989, quando la causa era stata tratta in decisione dinanzi al tribunale, e la data dell'11 ottobre 1996 in cui era stata emessa la sentenza di primo grado. Ha considerato che se, vice- versa, il giudizio si fosse concluso in prossimità del- la prima di tali date, la somma occorrente per risarci- re il danno non avrebbe superato il limite del massima- le di polizza, di modo che il protrarsi eccessivo di detto giudizio aveva effettivamente provocato un pre- giudizio patrimoniale al sig. SS, quantunque anch'egli avesse in parte concorso a cagionarlo omet- tendo di sollecitare la decisione in primo grado e ri- manendo contumace in appello. Donde la determinazione, in via equitativa, dell'indennizzo spettante al ricor- 4 rente nella misura di £. 80.000.000, per il danno mate- riale, e di £.
7.000.000 per quello morale. Per l'annullamento di tale decreto ricorre ora per cassazione il Ministero della giustizia, prospettando due motivi di censura. Resiste il sig. SS che, a propria volta, pro- pone ricorso incidentale articolato in due motivi. Motivi della decisione 1. I ricorsi proposti avverso il medesimo provvedi- mento debbono essere preliminarmente riuniti, come pre- scrive l'art. 335 c.p.c.. 1.1. Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso principale, per essere stato notificato oltre il decorso dei trenta giorni dalla notificazione alla parte ricorrente del decreto impugnato. Eccezione manifestamente infondata perché, trattandosi qui non di appello, bensì di ricor- SO per cassazione, il termine da rispettare - ed in concreto rispettato - è quello di sessanta giorni pre- visto dal secondo comma dell'art. 325 c.p.c.. 2. Tanto premesso, si può senz'altro passare all'esame dei diversi motivi di ricorso proposti dall'una e dall'altra parte, il cui contenuto conviene ora brevemente esporre.
2.1. Il primo motivo di ricorso formulato 5 dall'amministrazione della giustizia contiene più di una censura. Anzitutto la ricorrente lamenta di essere stata condannata in difetto di qualsiasi prova da cui potesse ricavarsi l'imputabilità della irragionevole durata del giudizio a colpa di essa amministrazione;
e sostiene che la corte, avendo qualificato come negligente la condotta processuale del sig. SS, avrebbe dovuto rigettare la sua domanda di equa riparazione. La stessa ricorrente afferma, poi, che il giudice di merito sarebbe incorso in errore nel ravvisare l'esistenza di un nesso causale tra la durata eccessiva del processo in questione ed il danno che il sig. Ba- lasso avrebbe sofferto in conseguenza della condanna oltre il limite del massimale entro cui aveva assicura- to la propria responsabilità civile. La circostanza che, per effetto del decorso del tempo, dell'intervenuta svalutazione monetaria e del maturare degli interessi, la somma da corrispondere al danneg- giato abbia superato detto massimale non potrebbe in- fatti esser considerata una conseguenza immediata e di- retta del protrarsi di quel giudizio, bensì del ritardo imputabile all'assicuratore nel pagamento. Avrebbe ben potuto dunque l'assicurato contestare all'assicuratore la mala gestio del rapporto assicurativo e, se ha omes- so di farlo, deve addebitarne a se stesso le negative conseguenze patrimoniali. - sostiene ancora l'amministrazione ri- Infine corrente - si sarebbe dovuto considerare che l'esborso sostenuto dal sig. SS, in conseguenza del supera- mento del massimale assicurativo a causa del ritardo nella liquidazione del danno da risarcire, è stato com- pensato dal vantaggio conseguito dal debitore, il quale ha così potuto disporre per molto tempo delle somme non versate al danneggiato che ne aveva diritto.
2.2. Il secondo motivo del ricorso principale, con cui si lamentano vizi della motivazione dell'impugnato provvedimento in ordine ad un punto decisivo della con- troversia, è focalizzato sul criterio con il quale la corte TI ha liquidato in favore dell'attore l'equa riparazione. Tale criterio, quantunque equitati- vo, richiederebbe pur sempre l'enunciazione dei parame- tri oggettivi presi in considerazione dal giudice: in- dicazione che difetta invece del tutto nel presente ca- so.
2.3. Il ricorrente incidentale, per parte sua, an- zitutto si duole del fatto che la corte d'appello gli abbia imputato di aver colposamente concorso a rendere eccessiva la durata del giudizio di cui si discute. Ad- -debito che egli stima ingiustificato e che dunque non j avrebbe dovuto incidere sulla determinazione dell'equo indennizzo spettantegli - in quanto nessuna possibilità gli era data di influire con proprie istanze sulla si- tuazione di stallo processuale conseguente alle disfun- zioni organizzative dell'amministrazione giudiziaria;
né il suo esser rimasto contumace nel secondo grado del giudizio aveva certo contribuito ad allungarne la dura- ta.
2.4. Il secondo motivo del ricorso incidentale in- veste, invece, il tema della liquidazione del danno operata dalla corte di merito, la quale ingiustificata- mente avrebbe proceduto in via equitativa anche per quel che riguarda il danno patrimoniale, pur disponendo di tutti gli elementi necessari per determinarne l'esatto ammontare in misura pari all'onere economico che il ricorrente ha dovuto sopportare in conseguenza del superamento del massimale di polizza. Ingiustificata sarebbe altresì la liquidazione del danno non patrimoniale, nell'operare la quale si sareb- be trascurato di tener conto dei danni psichici patiti e documentati da apposita relazione medica in atti. Il primo motivo del ricorso principale ed il3. primo motivo di quello incidentale che investono in vario modo il tema dell'esistenza e della portata del diritto all'equa riparazione azionato dal sig. SS 8 debbono essere esaminati, nell'ordine, con priorità rispetto alle censure concernenti i criteri di liquida- zione dell'indennizzo.
3.1. Il primo motivo del ricorso principale non ap- pare fondato sotto nessuno dei dedotti profili di cen- sura e, per alcuni aspetti, non è ammissibile. La doglianza con cui si assume non esser stata for- nita la prova dell'imputabilità soggettiva all'amministrazione dell'accertato ritardo nella defi- nizione del processo, oltre a non tener conto di quan- to, in punto di fatto, il giudice del merito ha motiva- tamente accertato, muove da un presupposto non condivi- sibile in diritto. In punto di fatto, la corte d'appello ha minutamen- te esaminato lo sviluppo del processo in questione ed ha chiaramente in esso individuato una fase di lunga inattività, determinata da motivi organizzativi interni allo stesso Tribunale di Vicenza. Si tratta di una va- lutazione di merito, congruamente motivata e dunque non censurabile in questa sede. In termini di diritto, è appena il caso di ricorda- re che il diritto all'equa riparazione contemplato dal- la legge n. 89 del 2001 è conseguenza come l'art. 2, comma 1, della stessa legge chiaramente indica della violazione di quella disposizione dell'art. 6, paragra- fo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848) che attribui- sce ad ogni cittadino di uno Stato firmatario di detta convenzione il diritto a che la sua causa sia esaminata "equamente, pubblicamente ed entro un termine ragione- vole". E' questo uno dei "diritti di libertà" che gli Stati contraenti riconoscono a chiunque sia soggetto alla loro giurisdizione (art. 1 della Convenzione) ed il cui rispetto impegna quindi direttamente ciascuno Stato verso chi all'apparato giurisdizionale di quello Stato si rivolge per far valere in giudizio una propria pretesa o per resistere all'altrui. Ne consegue, come già in diverse occasioni questa corte ha avuto modo di precisare (cfr., ad esempio, Cass. 3 gennaio 2003, n. 8), che fonte del diritto all'equa riparazione è il protrarsi del processo oltre il termine che, in rapporto alle caratteristiche del processo medesimo, appare ragionevole, indipendentemen- te dal fatto che ciò sia dipeso dal comportamento dei singoli operatori o da fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all'attività о all'inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio giurisdizionale. Pertanto il diritto all'equa ripara- zione è configurabile anche quando il ritardo nella de- 10 finizione di un processo sia causato da disfunzioni ge- neralizzate, riferibili all'intero settore della giu- oppure riferibili а stizia o a singoli rami di essa, determinati uffici giudiziari, ma pur sempre tali da sfuggire nell'immediato alla possibilità di intervento dei singoli operatori coinvolti, loro malgrado, in tali disfunzioni. Nessuna ulteriore prova dunque occorreva per poter affermare, nel caso in esame, la violazione del diritto della parte alla ragionevole durata del processo.
3.1.1. Neppure le critiche rivolte all'accertamento del nesso di causalità tra tale violazione ed il danno patrimoniale sofferto dal sig. SS colgono nel se- gno. La corte d'appello, come s'è già riferito, ha ac- certato in fatto che il superamento del massimale assi- curativo entro cui il sig. SS avrebbe potuto gode- re della copertura dal rischio di esborsi per responsa- bilità civile è dipesa, nel caso in esame, dall'operare nel tempo della svalutazione monetaria e dal maturare di interessi: elementi cui il massimale assicurativo, espresso in valore nominale, resta indifferente, di modo che essi possono appunto comportare ed in con- creto hanno comportato la lievitazione del debito ri- sarcitorio dell'assicurato al di là di detto limite. 11 Evidente è il pregiudizio che per l'assicurato ne deri- va, trovandosi egli esposto all'obbligo di adempiere quel maggior debito senza più poter contare sulla rela- tiva copertura assicurativa. Ora è chiaro che la causa di tale pregiudizio sta nel fatto che il dovuto risarcimento non è stato diret- tamente corrisposto dall'assicuratore al danneggiato in un momento precedente, prima cioè che la svalutazione monetaria ed il maturare degli interessi potessero com- portare il superamento del massimale di polizza. Ma adproprio la mancata disponibilità dell'assicuratore una pronta liquidazione del danno non importa se per - difficoltà oggettive di quantificazione, per eccesso di pretese del danneggiato o per colpa del medesimo assi- è ciò che ha reso necessario il procedimento curatore - giudiziario;
ed, una volta questo instaurato, è sorto il diritto delle parti tutte a conseguire la risoluzio- ne della lite e la definizione delle rispettive posi- zioni creditorie e debitorie entro un ragionevole spa- zio temporale. Divenuto il credito litigioso, il ritardo nella sua liquidazione e nel suo pagamento è, per ciò stesso, conseguenza del ritardo nella definizione della lite. Né vale obiettare che la lite sarebbe cessata prima se le parti avessero smesso spontaneamente di litigare, 12 perché proprio a questo il ricorso alla giustizia deve servire: a permettere di risolvere, in tempi ragionevo- li, i contrasti che le parti non vogliono o non possono sciogliere da sole. Inammissibile è poi il rilievo per cui l'assicurato avrebbe potuto evitare il pregiudizio derivante dal su- peramento del massimale di polizza agendo per mala ge- stio nei confronti dell'assicuratore. Rilievo di cui il controricorrente ha fondatamente eccepito la novità, non risultando essere mai stato formulato nel corso del giudizio svoltosi dinanzi alla corte d'appello. Il che ne preclude l'esame, in questa sede (anche a prescinde- re da ogni considerazione sulla sua fondatezza in astratto), perché esso presuppone un accertamento ed una valutazione di merito qui non consentite. Da ultimo, va Osservato che nessun fondamento può esser riconosciuto all'affermazione dell'amministrazione ricorrente secondo cui il pregiu- dizio in esame sarebbe stato compensato dal beneficio di aver potuto disporre per molto tempo delle somme non versate al danneggiato. Tale osservazione si riferisce, con tutta evidenza, ad una questione di fatto, come ta- le estranea al giudizio di legittimità; e se con essa si è inteso dedurre un vizio di motivazione dell'impugnato decreto, va subito detto che manca la 13 benché minima indicazione circa l'indispensabile deci- sività del rilievo (di per sé, del resto, poco compren- sibile, ove si rifletta che il pregiudizio sofferto dal sig. SS a causa della lunga durata del giudizio non consiste nell'aver dovuto sopportare, in un momento successivo, un esborso maggiore di quello che gli sa- rebbe toccato in precedenza, bensì nell'aver dovuto farsi carico di un onere economico da cui altrimenti non sarebbe stato affatto gravato). Della pretesa riferibilità del danno da eccessiva durata del giudizio al comportamento processuale del sig. SS si dirà subito appresso.
3.2. Occorre ora passare all'esame del primo motivo del ricorso incidentale, prospettato in termini di er- rore di diritto e di difetto di motivazione 3.2.1. Va detto subito che la censura ivi esposta nella parte in cui si riferisce al ritenuto concorso di colpa dello stesso ricorrente nella causazione del ri- tardo di giustizia non è - idonea ad evidenziale un qualsiasi errore di diritto in cui sarebbe incorsa la corte territoriale. Della rilevanza giuridica del comportamento tenuto dalla parte nel giudizio della cui eccessiva durata es- sa si duole non potrebbe infatti certo dubitarsi, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento e di 14 quanto anche più specificamente si desume dalla lettera dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89,. Ed è super- fluo aggiungere che la valutazione in concreto di tale comportamento e della sua incidenza sull'andamento di quel giudizio, rimessa al giudice di merito, non è su- scettibile di censura in sede di legittimità, se non sotto il profilo di eventuali vizi di motivazione.
3.2.2. E' appunto sotto quest'ultimo profilo che la doglianza va ora esaminata, ed appare meritevole di ac- coglimento. La corte TI, infatti, nel prendere in consi- derazione il comportamento processuale del sig. Balas- SO, ne ha stigmatizzato la negligenza per due specifi- che ragioni: l'assenza di iniziative per sollecitare la pronuncia in primo grado, durante il periodo in cui la causa è lungamente rimasta in attesa di decisione da parte del collegio, e la contumacia in appello. Non è invero del tutto chiaro quale peso la corte di merito abbia inteso attribuire a questo secondo ele- mento, perché nel successivo passaggio della motivazio- ne, affermando che "la suddetta condotta del SS ha concorso, sia pure in modesta misura a cagionare detti pregiudizi" (cioè quelli derivanti dal ritardo nella definizione della lite), si specifica "nel pro- cesso di primo grado". In ogni caso, appare logicamente 15 privo di base l'attribuire un qualsiasi peso, ai fini che qui interessano, alla contumacia della parte in ap- pello: giacché, da un lato, sarebbe del tutto insoste- nibile che il contumace, sol perché tale, non abbia di- ritto alla definizione della causa in tempi ragionevoli e, d'altro lato, è di assoluta evidenza che tale sua scelta processuale non incide in senso negativo sulla durata del giudizio. Quanto poi all'altro rilievo concernente la man- canza di sollecitazioni, da parte del ricorrente, du- rante il giudizio di primo grado - è da dire che, di per sé, esso non appare logicamente idoneo a sorreggere l'affermazione di una qualche corresponsabilità del ri- corrente medesimo nella lunga stasi del giudizio. La stessa corte territoriale ha infatti accertato che tale stasi è dipesa da oggettive difficoltà organizzative manifestatesi nell'ordinario funzionamento del tribuna- le, ed in specie dal fatto che il giudice istruttore della causa è stato successivamente adibito ad altro incarico e che si è poi reso necessario un ulteriore avvicendamento del magistrato in un primo tempo suben- trato in veste di relatore: dal che molteplici rinvii sempre disposti d'ufficio. Per ravvisare in un tal con- testo una corresponsabilità della parte sarebbe occorso individuare prima la concreta possibilità della parte 16 stessa di modificare la descritta situazione e di otte- nere una significativa riduzione del numero о della lunghezza di detti rinvii. Elemento, questo, che non potrebbe certo esser dato per implicito, trattandosi appunto di rinvii disposti d'ufficio e per esigenze or- ganizzative del tribunale, ed in ordine al quale la corte territoriale invece non spende parola. Donde il difetto di motivazione, su un punto che deve ritenersi decisivo, avendo la stessa corte mostra- to di tenerne conto sia pure in misura ridotta nel- la determinazione equitativa della somma spettante al ricorrente.
3.3. Appare fondato anche il secondo motivo del ri- corso principale, che ugualmente denuncia un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, ma questa volta con riferimento alla liquidazione del danno non patri- moniale. La corte d'appello, a tal riguardo, non ha speso alcuna argomentazione, limitandosi a determinare equi- tativamente l'indicata voce di danno nella misura di f. 7.000.000, ma senza spiegare neppure sommariamente criteri di giudizio in base ai quali è pervenuta a tale conclusione. Ora, come già ripetutamente chiarito da questa cor- se è vero che, per sua stessa natura, il danno non te, 17 patrimoniale è insuscettibile di prova nel suo preciso ammontare e può dunque sempre essere liquidato dal giu- dice con ricorso al metodo equitativo, nondimeno occor- re che la valutazione discrezionale propria di tale me- todo non si risolva in un quantificazione arbitraria;
occorre, cioè, che il giudice di merito fornisca indi- cazioni sul procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento. L'assoluta mancanza di tali indicazioni, nel caso di specie, si traduce dunque in un vizio della motiva- zione su un punto decisivo della vertenza.
4. Le considerazioni che precedono, nelle quali ri- mane assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso incidentale, conducono quindi alla cassazione dell'impugnato decreto ed al rinvio della causa ad al- tra sezione della Corte d'appello di Trento, affinché riesamini con adeguata motivazione i punti della deci- sione cui si riferiscono i motivi di ricorso qui accol- ti. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere an- che in ordine alle spese del presente giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi: 18 1) rigetta il primo motivo del ricorso princi- pale;
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE 2) accoglie il primo motivo del ricorso inci- dentale ed il secondo motivo di quello principale;
3) dichiara assorbito il secondo motivo del ri- corso incidentale;
4) cassa l'impugnato decreto, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Trento, cui demanda di provve- dere anche in ordine alle spese del giudizio di legit- timità. Così deciso, in Roma, il 17 febbraio 2003. Il Presidentę Il Consigliere estensore Лили ши Massimo Genghini Renato Rodorf AL CANCELLIERE DomenLoc k Maskalyje CORTE SUPREMA CASSAZI Dep oltato m a # 2 MER C IL CAN CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il - 9.APR. 2003. al n. 2327 Mod. 9 Art. 2327 Camp. (€129,11) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU: n°118 del 30/5/2002) IL DIRETTORE CANCELLERIA (F/Filipp: Scarpino) 19