Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8798 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B 1 879 8/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G.7790/99Dott. Rosario De Musis " Alberto Spanò Consigliere " Mario Putaturo Donati V. " Rep. " Cron.20078 " Donato Figurelli " Ud.3/5/2001 " Giuseppe Cellerino ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO -SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del procuratore e rappresentante avv. Giancarlo Alvino, per procura notar Paolo Castellini del 23 febbraio Roma, Corso Vittorio Emanuele 1999, rep.n.56911, elett.dom.in II,n.326 presso l'avv.Renato Scognamiglio,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
CE,elett.dom.in Roma, Lungotevere Flaminio LORENZA n.46,palazzo IV scala B, presso lo studio del dott. Gianmarco 2 1 R 4 1 2 Grez, rappresentata e difesa dall'avv.Nadia Stanziola,per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia in data 2 novembre 1998, n.684 (R.G.N. 990/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3/5/2001,1 la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Claudio Scognamiglio per delega;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del ZI che ha concluso perSost.Proc.Gen.Dr.Orazio l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27 gennaio 1997 il Pretore del lavoro di La Spezia, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva la domanda proposta da EN SI,quale erede di RE SI nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza del decesso del genitore da malattia professionale o causa di servizio. Avverso la decisione la datrice di lavoro proponeva appello sostenendo che, nella specie, non era provata l'esposizione a rischio lavorativo per sostanze cancerogene e che il de cuius aveva presumibilmente contratto la neoplasia polmonare in quanto forte fumatore di sigarette. Con sentenza del 2 novembre 1998 il Tribunale locale rigettava il gravame. 2 R La s.p.a. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito la Cesi con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.225 DPR n.1092 del 1973 e del DPR n.1124 del 1965, in carenza ec.c., nonché relazione all'art. 2697 contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale, nel pervenire alla sua decisione traendo argomento dalla presunzione circa l'eziologia professionale della neoplasia polmonare, desunta dall'esposizione al rischio professionale, ha mostrato di ritenere che la patologia sofferta dal SI rientrasse tra le malattie professionali tabellate previste dal DPR n.1124 del 1965 e successive modificazioni. Sennonchè l'accertamento giudiziale si è concluso con il riconoscimento della concausa di servizio per cui,in applicazione della normativa del DPR n.1092 del 1963,la causa O concausa di servizio avrebbe dovuto essere efficiente e determinante nel caso di specie del decesso del lavoratore che era onerato della relativa prova. ' poi rimasto immotivato l'assunto circa la dipendenza del E decesso da concausa di servizio,sia per l'esposizione all'amianto come macchinista che per le inalazioni subite come motorista ed elettromeccanico di cui neppure è stato dato conto - atteso - l'espletamento saltuario di tali mansioni. 3 R Così il giudice d'appello ha omesso di considerare che alla luce degli accertamenti istruttori la causale determinante e/o assorbente della patologia plastica era da ravvisarsi nel fatto che il SI era un forte ed accanito fumatore di sigarette. Il motivo va rigettato perché infondato. Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale,il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi di una concreta e tecniche teoricamente possibili,ma necessita specifica dimostrazione;
e,se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia, è necessario pur sempre "probabilità qualificata",da verificarsi che si tratti di attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (Cass.29 settembre 2000, n. 12909; Cass.,27 giugno 1998, n.6388; Cass., 2 settembre 1995, n.9277;vedi anche Cass., 5 ottobre 1998,n.9886). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha accertato che: il dipendente, anche se da anni forte fumatore di sigarette, era stato addetto dal 1940 al rivestimento ed isolamento di caldaie e tubature e dal 1950 al 1970 alla coibentazione delle cabine guida dei locomotori e delle nuove carrozze O per la sostituzione di materiali infiammabili nelle carrozze di vecchia costruzione;
aveva quindi svolto mansioni di aiuto macchinista e di 4 macchinista per le quali era certo il rischio di esposizione e quelle di motorista e di elettromeccanico per le quali il rischio era probabile;
era stato inoltre esposto al rischio di inalazione dei prodotti della combustione dei motori ferroviari fra cui gli idrocarburi policiclici aromatici e cioè di sostanze riconosciute cangerogene anche dalla nuova tabella delle malattie professionali per l'industria (n.30); l'esposizione professionale aveva rivestito un ruolo particolarmente qualificato ai fini del decesso del dipendente. Vero è che il consulente tecnico d'ufficio ha ascritto la neoplasia polmonare al concorso di due cause,l'una professionale e l'altra non professionale, ma il giudice d'appello, nel sottolineare subito dopo il richiamo del parere del perito la valenza del professionale per malattie che sono ancherischio specifico tabellate nella normativa INAIL come cancerogene, ha sostanzialmente inteso affermare che il nesso eziologico, invece di essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, doveva essere, nella specie, identificato con riguardo alla esposizione professionale. Questa si era, infatti, inserita nel processo causale come una concausa significativamente qualificata in via di elevata determinazione dell'eventoprobabilità alla scientifica morboso, tenuto anche conto della qualità di forte fumatore del dipendente e, quindi, implicitamente del lento sviluppo dell'affezione tumorale che aveva fatto sentire i suoi effetti solo in un lungo periodo di tempo. 5 R Trattasi di giudizio, congruamente motivato e corretto nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in lire 17.500 - oltre lire duemilioni per onorario. Roma, 3 maggio 2001 Il Presidente Il Consigliere est. Repario be ufuris Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 GIU. 2001 oggi, IL CANCELLIEREсещен B O C E T N E R S T E IS T I G IR E D A R L O L E D 6