Sentenza 28 agosto 1999
Massime • 1
Nel caso di illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero prevista come reato dal D.L. 4 marzo 1976 n. 31, convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976 n. 159 e depenalizzata per effetto della legge 21 ottobre 1988 n. 455, il termine di prescrizione del diritto dello Stato ad esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa decorre dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9063 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3084/96 della Pretura di ROMA, depositata il 10/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato De Figueiredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 ON RA, in data 11 marzo 1991, riceveva un processo verbale di accertamento con il quale gli veniva contestata la illecita costituzione di disponibilità finanziarie all'estero per un importo di lire 249.490.020, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 31 del 1976, convertito nelle legge n. 159 del 1976. Ciò dopo che il giudice istruttore del Tribunale di Roma, in data 31 maggio 1990, aveva emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti del ON per non essere il fatto più previsto come reato. Successivamente, disattese le note difensive da lui fatte pervenire in sede amministrativa, il Ministero del Tesoro, con decreto n. 106547 del 13 maggio 1992, gli irrogava una sanzione pecuniaria pari al su detto importo. Il ON proponeva opposizione dinanzi al ET di Roma, eccependo, fra l'altro, la prescrizione della sanzione e contestandone il fondamento nel merito. Il ET, con sentenza depositata il 10 maggio 1996, rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenendo il carattere permanente del reato, e riduceva l'entità della sanzione a lire 38.000.000, in relazione alla misura dell'illecito ritenuto provato. Avverso tale decisione ricorre il ON, con atto notificato il 6 giugno 1997, con un unico, articolato, motivo di gravame. Il Ministero del Tesoro resiste con controricorso notificato il 16 ottobre 1997. Motivi della decisione
1 Con il ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 2697 e segg. cod.civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 e la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si deduce sotto un primo profilo in proposito che erroneamente il ET avrebbe rigettato l'eccezione di prescrizione - sotto il profilo che l'illecita costituzione di disponibilità finanziarie all'estero è un illecito permanente e che la permanenza cessa solo con la reimportazione in Italia della somma esportata - poiché invece detto illecito è istantaneo, perfezionandosi nel momento della illecita costituzione delle disponibilità finanziarie all'estero e da tale momento decorre la prescrizione, che al momento della notifica del processo verbale di contestazione, avvenuta nel 1991, si sarebbe pertanto già compiuta, essendosi i fatti verificati nel 1984.
Si deduce quindi, quanto alla prova dell'illecito, che in base alla legge n. 689 del 1981 l'illecito deve essere dimostrato sia nel suo aspetto oggettivo sia in quello soggettivo, mentre il ET avrebbe ritenuto provato l'illecito sulla base di "vaghe annotazioni apprese dalle risultanze istruttorie acquisite in sede penale", dalle quali non poteva attribuirsi l'illecito ad esso ricorrente, riconoscendone lo stesso ET il carattere oscuro e la difficile decifrabilità e non facendo prova le interpretazioni di esse fornite dalla Guardia di Finanza. La sentenza si fonderebbe pertanto su meri indizi, non univochi e inidonei, come tali, a costituire prova del fatto illecito.
2 In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità del controricorso, notificato il 16 ottobre 1997, dopo il decorso del termine di cui all'art. 370 c.p.c., essendo stato il ricorso notificato il 6 giugno 1997.
3 Passando all'esame del ricorso, va innanzitutto dichiarato infondato il primo profilo del motivo, ancorché la motivazione della sentenza sul punto vada corretta nei sensi appresso indicati. La giurisprudenza di questa Corte, sia penale che civile, non è univoca nel ritenere la illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero un illecito permanente (in tal senso Cass. pen., sez. III, 2 maggio 1987, n. 5452; Cass. civ. 14 gennaio 1998, n. 262;
contra: Cass. pen., sez. III, 23 settembre 1983, n. 7576; Cass. civ.22 dicembre 1995, n. 13087), escludendolo alcune decisioni - che questo collegio condivide - sulla base della nozione di reato permanente formulata dalla dottrina penalistica, la quale ravvisa tale tipo di reato solo ove la "permanenza" sia un elemento essenziale della fattispecie dell'illecito e non una caratteristica, necessaria o eventuale, dei suoi effetti, come invece avveniva nel caso di illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero in cui l'illecito (un tempo penale e poi amministrativo) si perfezionava nel momento stesso della costituzione di tale disponibilità, restando irrilevante la sua permanenza ai fini dell'esistenza dell'illecito.
Peraltro, prescindendo dal carattere permanente dell'illecito e limitandosi a interpretare l'art. 24 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, che disciplina la prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni valutarie - secondo il quale il diritto dello Stato ad esigerle si prescrive "in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione" e "se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente la prescrizione decorre dal giorno della cessazione della permanenza" - questa Corte (Cass.7 settembre 1995, n. 9409), riguardo alla prescrizione delle sanzioni valutarie, con un orientamento che questo collegio ritiene conforme alla lettera e alla ratio della norma, ha affermato che, ai fini della prescrizione, nel sistema di comminazione delle sanzioni amministrative in materia valutaria, è essenziale la considerazione degli effetti del rapporto costituito illecitamente, perché sono proprio tali effetti la sostanza del divieto posto dalle norme valutarie, con la logica conseguenza che, secondo detta norma, "il termine iniziale di decorso della prescrizione non può essere altro che quello della cessazione di tali effetti" con l'esaurimento della condotta dalla quale conseguono, e incombe su chi eccepisca la prescrizione l'onere di dimostrare il momento del verificarsi di tale esaurimento e il decorso da esso del termine di prescrizione. Va inoltre osservato che, nel caso di illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero (prevista come reato dal d. l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159 e depenalizzata per effetto della legge n. 455 del 1988) - come si evince dal ricorso essere la fattispecie in esame - a norma dell'art. 1, comma 3, della legge n. 455 del 1988, il termine prescrizionale della sanzione decorre dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione (Cass. 9 settembre 1997, n. 8789). Ne consegue che, sotto tale duplice aspetto, esattamente il ET ha disatteso l'opposizione proposta in relazione all'addotta prescrizione della sanzione amministrativa valutaria contestata con verbale notificato all'opponente nel 1991, non decorrendo, secondo l'art. 24 del d. P. R. n. 454 del 1987 il termine di prescrizione dalla commissione dell'illecito, come dedotto dall'opponente, bensì dalla cessazione dei suoi effetti - che l'opponente non aveva dedotto essere cessati a tale data - e, comunque, non essendo trascorsi al momento della notifica del verbale di accertamento cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 455 del 1988. 2 Parimenti infondato è il secondo profilo del motivo, con il quale sostanzialmente si contesta la sussistenza della prova dell'illecito. In proposito va considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'individuazione delle fonti di convincimento e la valutazione delle prove sono di competenza esclusiva del giudice di merito, così come il controllo della loro concludenza e la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti, con l'unico limite dell'adeguatezza dell'iter logico seguito nella valutazione degli stessi ( da ultimo Cass. 13 ottobre 1998, nn. 10129 e 10117; n. 23 luglio 1998, n. 7253). In connessione con tale principio, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento di detto giudice, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, o una contraddittoria ricostruzione dei fatti, mentre non può consistere in un apprezzamento delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, la valutazione fatta dal giudice del merito (Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802). Nel caso di specie il ET, mentre ha ritenuto insufficiente la prova con riferimento alla gran parte delle somme in relazione alle quali era stata contestata all'opponente la illegittima costituzione di disponibilità valutarie all'estero, la ha ritenuta sufficiente in relazione alla somma di lire 40.000 dollari, sulla base delle risultanze istruttorie penali dalle quali ha giudicato di poter trarre indizi ritenuti sufficienti ad assurgere a prova, con giudizio di merito incensurabile in questa sede, perché non illogico e privo di elementi di contraddizione.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore del Ministero del Tesoro - che ha partecipato alla discussione orale - liquidate nella misura di lire due milioni per onorari, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ON RA al pagamento in favore del Ministero del Tesoro delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di lire due milioni per onorari, oltre le spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma il 24 marzo 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.