Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
Integra il delitto previsto dall'art. 517 cod. pen. la presentazione di prodotti o di merci in dogana con false o fallaci indicazioni di provenienza, posto che l'art. 4, co. 49, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (nella specie, entrata in vigore dopo la commissione del fatto) ha disposto in via interpretativa l'anticipazione del momento consumativo dell'illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2011, n. 8938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8938 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/10/2011
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2159
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 5268/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT IE N. IL 18/02/1977;
avverso la sentenza n. 1307/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Auriemma Silvio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5.5.2010, confermava la sentenza 9.10.2007 del G.I.P. del Tribunale di Nola, che - in esito a procedimento celebrato con il rito abbreviato - aveva affermato la responsabilità penale di TT RO in ordine al reato di cui:
- all'art. 517 c.p., per avere messo in circolazione n. 246 colli contenenti n. 14.820 cravatte sulle quali era apposta l'etichetta RI EN e n.
1.795 camicie sulle quali era apposta l'etichetta NZ PO, indicazioni fallaci di provenienza atte ad indurre in inganno i compratori sull'origine e la provenienza dei prodotti (acc. in Nola, il 5.6.2007) e lo aveva condannato alla pena di Euro 5.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito:
- violazione della legge processuale per irrituale svolgimento del giudizio di appello.
Per l'udienza del 5.5.2010, infatti, il difensore di fiducia aveva trasmesso a mezzo fax alla Corte territoriale un'istanza di rinvio per adesione all'astensione proclamata dalla Camera penale di Napoli. La Corte non aveva esaminato tale istanza ed aveva proceduto alla trattazione del processo senza nominare un difensore di ufficio, con ciò violando un diritto fondamentale della difesa;
- l'insussistenza del reato di cui all'art. 517 c.p., in quanto sui capi di abbigliamento in oggetto non sarebbe stata apposta alcuna indicazione ingannevole di provenienza e l'accertamento sarebbe avvenuto in fase di sdoganamento della merce, sicuramente precedente alla distribuzione o circolazione dei prodotti;
- la incongruità del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Quanto alla eccezione di rito svolta con la prima censura, deve rilevarsi che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, l'impedimento a comparire del difensore dell'imputato (la cui presenza non è necessaria) non può dare luogo al rinvio dell'udienza camerale, in quanto non trova applicazione il disposto dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: sez. 5, 13.10.2010, n. 36623;
sez. 4, 12.8.2008, n. 33392; sez. 6, 12.9.2007, n. 34462. Vedi pure Corte Cost. 29.1.1998, n. 7 e 31.5.1996, n. 175).
2. Infondata è pure la prospettazione di inconfigurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p.. La giurisprudenza divenuta prevalente nell'interpretazione dell'art.517 c.p. - anteriormente all'entrata in vigore della L. 24 dicembre 2003, n. 350 - era pervenuta ad affermare che l'espressione "mette altrimenti in circolazione", alternativa a quella di "pone in vendita" nella formulazione descrittiva della condotta sanzionata dalla fattispecie incriminatrice, doveva intendersi riferita a qualsiasi attività rivolta a fare uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica del detentore, in coerenza con lo scopo della norma di tutela dell'ordine economico contri i possibili inganni ai consumatori (vedi Cass.: 1.7.1998, n. 7639; 13.10.1999, n. 11671;
5.3.2003, n. 9979; 23.2.2005, n. 14644; 13.10.2005, n. 37139). Veniva ritenuto, conseguentemente, che la condotta delittuosa potesse realizzarsi con qualsiasi operazione di movimentazione della merce e, in particolare, anche con la presentazione di questa alla dogana per lo sdoganamento, ogni volta che le concrete modalità del fatto e le concrete caratteristiche concernenti la quantità e la qualità delle merci nonché le qualifiche professionali dei soggetti coinvolti consentissero di ritenere realizzata quella espulsione della res dalla sfera di disponibilità del detentore.
Deve rilevarsi, però, che il fatto contestato in concreto si è verificato in data 5 giugno 2007, cioè dopo l'entrata in vigore della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, che ha influito sulla disciplina posta dall'art. 517 c.p. anticipando espressamente la consumazione di tale delitto "sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio".
Secondo la disciplina di cui al citato art. 4, comma 49, costituiscono falsa indicazione di provenienza o di origine non soltanto la stampigliatura "made in Italy" apposta su prodotti o merci non originati dall'Italia ma altresì, pure qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera, "l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace e fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli ... ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera".
Nella vicenda in esame le cravatte e le camicie presentate alla dogana dell'interporto di Nola, provenienti dalla Cina, recavano rispettivamente le diciture identificative RI EN e NZ PO e non può dubitarsi della oggettiva idoneità di tali indicazioni ad indurre il consumatore in errore sulla effettiva origine estera delle merci.
3. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge - in carenza di congrui elementi di segno positivo - ha dato rilevanza decisiva alla gravità del fatto ed ha dedotto logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputato da due precedenti penali specifici.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012