CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28034 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione e C 5.164,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, presso la sua abitazione, sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di grammi 118,79. In Villarosa il 25/10/2017. 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, tre motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28034 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 24/05/2023 Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione della sentenza per avere operato un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado senza confronto con i motivi di appello. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla finalità di uso non meramente personale, mancata valutazione della qualità di assuntore di sostanza stupefacente. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. 5. Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza motivazionale sotto il profilo della apparente e apodittica motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata risposta dei giudici dell'impugnazione sulle censure mosse nell'atto di appello. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado senza diffondersi sulle censure mosse nei motivi di appello in ordine alla ritenuta finalità di detenzione per uso non esclusivamente personale, contestata dalla difesa che assume, invece, la detenzione per uso personale del ricorrente, e che in tale situazione la motivazione sarebbe meramente apparente così da integrare il vizio dedotto. In ogni caso, i Giudici del merito avrebbero fatto erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod.proc.pen. sulla prova della finalità della detenzione per uso anche di terzi. Il motivo non è fondato. Come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (tra le tante Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). L'affermato principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo 2 grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Peraltro, va, altresì, rilevato che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello, di cui deve rivenirsi traccia nella sentenza di appello, risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Sicchè se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. (Sez.2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Quando invece le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. Ribadita pertanto la legittimità della motivazione per relationem, nei termini sopra indicati, nella sentenza in esame, i giudici di appello, hanno richiamato per relationem la sentenza di primo grado, condividendo la valutazione delle prove operata dal primo giudice e, rilevato che le questioni prospettate erano meramente ripetitive, le hanno comunque disattese con motivazione sintetica ma congrua alla luce dei principi sopra affermati. Il giudice d'appello ha puntualmente risposto in modo esaustivo e logico ed immune da censure avendo fatto applicazione nell'affermazione della finalità della detenzione non esclusivamente personale ai consolidati principi della corte di legittimità in punto valenza delle altre circostanze del fatto da valutare unitamente al dato ponderale (pari a grammi 118,79 da cui erano ricavabili n. 750 dosi singole) con relativo onere dell'accusa della prova della finalità, assolto, nel caso concreto avendo il giudice fondato il convincimento sul dato ponderale non trascurabile e sul rinvenimento del materiale per il confezionamento e sul rinvenimento di parte di stupefacente già confezionata (n. 4 involucri da cui erano ricavabili n. 12 dosi singole) circostanze dalle quali argomentava la finalità della detenzione per fini non esclusivamente personali ritenendo, per contro, destituite di fondamento le argomentazioni della difesa stante l'assenza di documentazione comprovante la qualità di assuntore di sostanza stupefacente. La integrazione delle due sentenze a fronte della generica riposizione degli argomenti difensivi escluse il vizio denunciato. 3 nsore 6. Il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione con riferimento alla finalità di uso non meramente personale, mancata valutazione della qualità di assuntore di sostanza stupefacente, è inammissibile perché si tratta di una censura rispetto la quale il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata che, a pag. 3, ha ritenuto non dimostrata la qualità di tossicodipendente ed ha evidenziato gli elementi sulla scorta dei quali era dimostrata la detenzione di sostanza stupefacente per finalità di uso non meramente personale. 7. Il terzo motivo di ricorso appare del tutto generico. Il giudice di primo grado aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva. La pena irrogata dal giudice di primo grado muove dal minino edittale. Allo stesso modo è priva di specifica censura la doglianza sul mancato riconoscimento del fatto lieve ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitandosi a invocarne l'applicazione senza un confronto specifico con la decisione impugnata. 8. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione e C 5.164,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, presso la sua abitazione, sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di grammi 118,79. In Villarosa il 25/10/2017. 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, tre motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28034 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 24/05/2023 Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione della sentenza per avere operato un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado senza confronto con i motivi di appello. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla finalità di uso non meramente personale, mancata valutazione della qualità di assuntore di sostanza stupefacente. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. 5. Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza motivazionale sotto il profilo della apparente e apodittica motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata risposta dei giudici dell'impugnazione sulle censure mosse nell'atto di appello. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado senza diffondersi sulle censure mosse nei motivi di appello in ordine alla ritenuta finalità di detenzione per uso non esclusivamente personale, contestata dalla difesa che assume, invece, la detenzione per uso personale del ricorrente, e che in tale situazione la motivazione sarebbe meramente apparente così da integrare il vizio dedotto. In ogni caso, i Giudici del merito avrebbero fatto erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod.proc.pen. sulla prova della finalità della detenzione per uso anche di terzi. Il motivo non è fondato. Come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (tra le tante Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). L'affermato principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo 2 grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Peraltro, va, altresì, rilevato che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello, di cui deve rivenirsi traccia nella sentenza di appello, risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Sicchè se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. (Sez.2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Quando invece le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. Ribadita pertanto la legittimità della motivazione per relationem, nei termini sopra indicati, nella sentenza in esame, i giudici di appello, hanno richiamato per relationem la sentenza di primo grado, condividendo la valutazione delle prove operata dal primo giudice e, rilevato che le questioni prospettate erano meramente ripetitive, le hanno comunque disattese con motivazione sintetica ma congrua alla luce dei principi sopra affermati. Il giudice d'appello ha puntualmente risposto in modo esaustivo e logico ed immune da censure avendo fatto applicazione nell'affermazione della finalità della detenzione non esclusivamente personale ai consolidati principi della corte di legittimità in punto valenza delle altre circostanze del fatto da valutare unitamente al dato ponderale (pari a grammi 118,79 da cui erano ricavabili n. 750 dosi singole) con relativo onere dell'accusa della prova della finalità, assolto, nel caso concreto avendo il giudice fondato il convincimento sul dato ponderale non trascurabile e sul rinvenimento del materiale per il confezionamento e sul rinvenimento di parte di stupefacente già confezionata (n. 4 involucri da cui erano ricavabili n. 12 dosi singole) circostanze dalle quali argomentava la finalità della detenzione per fini non esclusivamente personali ritenendo, per contro, destituite di fondamento le argomentazioni della difesa stante l'assenza di documentazione comprovante la qualità di assuntore di sostanza stupefacente. La integrazione delle due sentenze a fronte della generica riposizione degli argomenti difensivi escluse il vizio denunciato. 3 nsore 6. Il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione con riferimento alla finalità di uso non meramente personale, mancata valutazione della qualità di assuntore di sostanza stupefacente, è inammissibile perché si tratta di una censura rispetto la quale il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata che, a pag. 3, ha ritenuto non dimostrata la qualità di tossicodipendente ed ha evidenziato gli elementi sulla scorta dei quali era dimostrata la detenzione di sostanza stupefacente per finalità di uso non meramente personale. 7. Il terzo motivo di ricorso appare del tutto generico. Il giudice di primo grado aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva. La pena irrogata dal giudice di primo grado muove dal minino edittale. Allo stesso modo è priva di specifica censura la doglianza sul mancato riconoscimento del fatto lieve ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitandosi a invocarne l'applicazione senza un confronto specifico con la decisione impugnata. 8. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Presidente