Sentenza 23 aprile 2003
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, il gestore di un albergo, in virtù dell'art. 9 della legge 29 marzo 2001 n. 135, può installare ad uso esclusivo delle persone alloggiate attrezzature e strutture ricreative tra le quali possono essere compresi televisori, riproduttori di videocassette, lettori di dischi e simili, ma non può dare ai clienti a fine di lucro in noleggio o comunque in uso originali o copie lecitamente ottenute di opere dell'ingegno per le quali non sia espressamente prevista la cessione a terzi a fine di lucro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2003, n. 26176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26176 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli lll.mi Sigg.:
1. Dott. Umberto Papadia Presidente
2. Dott. Guido De Maio Consigliere
3. Dott. Luigi Piccialli Consigliere
4. Dott. Vittorio Vangelista Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2002 dal giudice del tribunale di Grosseto;
udita nella pubblica udienza del 23 aprile 2003 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe l'odierno ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere, in qualità di direttore di un albergo, a fine di lucro, abusivamente concesso in noleggio ai clienti dell'albergo stesso videocassette destinate alla sola vendita.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge 29 marzo 2001, n. 135, in riferimento all'art. 8 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375;
erronea applicazione dell'art. 171 quater lett. a), legge 22 aprile 1941, n. 633; mancanza assoluta di motivazione su punto decisivo.
Lamenta che il giudice a quo ha omesso di motivare sull'eccezione della difesa secondo cui la legge 29 marzo 2001, n. 135, e l'art. 8 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, consentono di concedere, a fine ricreativo, le videocassette in visione ai soli clienti dell'albergo.
b) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; errata, insufficiente, illogica e contraddittoria interpretazione degli elementi istruttori emersi a seguito del dibattimento. Lamenta che l'accusa si fonda soltanto su due elementi: il rinvenimento di alcune videocassette in una bacheca vicino al banco di ricezione;
il fatto che in alcune fatture erano addebitate delle somme ai clienti con la dizione "TV". La difesa aveva provato testimonialmente che le videocassette erano concesse gratuitamente ai clienti e che la dizione "TV" contenuta nella fatture si riferiva alla attivazione dell'impianto televisivo, ma erroneamente ed immotivatamente il giudice del merito ha ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali e ha aderito all'impianto accusatorio, il quale peraltro era del tutto sfornito di prova ma fondato esclusivamente su un illogico ragionamento induttivo e su indizi privi di univocità, precisione e concordanza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene dedotto un errore di diritto ed è quindi irrilevante l'eventuale difetto di motivazione. Il motivo è infondato. Invero, l'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (riproducendo in parte l'art. 8 del d.m. 4 agosto .1988, n. 375) dispone che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alberghiera abilita, tra l'altro, ad effettuare una serie di forniture alle persone alloggiate "nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità". Si tratta, con tutta evidenza, di una disciplina che non ha nulla a che vedere, per il suo oggetto e le finalità che persegue, con la normativa posta a tutela del diritto d'autore e che, pertanto, non può ritenersi che deroghi in alcun modo, per quanto concerne le attività alberghiere, alla norma in questione dettata dall'art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale punisce, tra l'altro, chi, abusivamente ed a fine di lucro, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore. Ben può, quindi, ai sensi del citato art. 9 della legge 135/2001 il gestore di un albergo, sulla base dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, installare ad uso esclusivo delle persone alloggiate attrezzature e strutture ricreative, tra le quali ben possono essere compresi televisori o riproduttori di videocassette o lettori di dischi o apparecchi simili, ma non può dare ai clienti a fine di lucro in noleggio o comunque in uso originali o copie lecitamente ottenute di opere dell'ingegno per le quali - come pacificamente accadeva nel caso di specie - non sia espressamente previsto il diritto di darli appunto in noleggio od in uso a terzi a fine di lucro.
Il secondo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato.
Infatti, il giudice del merito ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione delle ragioni per cui ha ritenuto che fosse rimasto provato che effettivamente l'imputato dava in noleggio le videocassette in questione ai .clienti dell'albergo ricavandone un compenso, e quindi a fine di lucro. A questo convincimento, invero, il giudice del merito è arrivato in considerazione del fatto che dietro il bancone di ricezione vi era una bacheca contenente un certo numero di videocassette;
che in alcune fatture era riportato un importo alla voce "TV"; che era assolutamente insostenibile la tesi che tale voce si riferisse alla mera utilizzazione del televisore, dal momento che questa rientra nei normali servizi minimi forniti da un albergo di quella categoria senza pagamento di un sovrapprezzo;
che era quindi evidente che la voce stessa si riferisse invece al noleggio delle videocassette;
che questa conclusione era confermata dal fatto che in diverse fatture l'importo della voce non corrispondeva al numero dei giorni occupati nella relativa camera;
che infatti vi erano fatture relative a clienti che avevano soggiornato per più giorni e per i quali era indicata una sola prestazione per la TV e fatture per clienti che erano rimasti in albergo un solo giorno per i quali erano indicate più prestazioni per la TV;
che tutto ciò indicava chiaramente che la voce per la TV era relativa al noleggio delle videocassette e non al mero uso del televisore, dovendo invero escludersi per assoluta inverosimiglianza l'assunto difensivo che tali discordanze nelle fatture fossero dovute a meri errori del sistema.
Si tratta, come si vede, di una ricostruzione dei fatti basata su un'interpretazione certamente non manifestamente illogica delle risultanze processuali e sostenuta da congrua ed adeguata motivazione, di modo che è del tutto irrilevante la circostanza che le medesime risultanze processuali potessero eventualmente essere interpretate in modo diverso perché questa Corte non potrebbe sostituire una propria diversa ricostruzione dei fatti a quella operata in modo non manifestamente illogico dal giudice del merito. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GIUGNO 2003.