Sentenza 29 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15240 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
1 5 240702 REPUBBLICA ITALIANA IN SOME DEL POR LA COR E UPREMA DI CASSAZIONE 1. SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente R.G.N.1274700 Dott. Angelo Consigliere Dott. PA VITTORIA Cron. 35503 Dott. Roberto PREDEN Consigliere ep.3966 Dot:t. Francesco SABATINI Cons. Rel. Ud. 27/06/02 Dott. Ennio MALZONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia LOLE KE SE NTENZA dal Sig. . AAST per diritti sul ricorso proposto da 1130 OTT 2012 via IL CANCE TI AO elettivamente domiciliato in Roma ' ' di Pietralata n. 320 , presso l'avv. Gigliola Mazza ' e e difeso dall'avv. Rosa Centolarappresentato CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TI IO ' elettivamente domiciliato in Roma, ' presso l'avv. Fernando Ciotti , e via Marche n. 54 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Consiglio giusta delega in atti;
controricorrente - 1453 1 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 611 del 14 maggio 1999 • Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2002 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini Udito l'avv. Pasquale Consiglio per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo che ha concluso per il ' rigetto del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'll settembre 1984 NI IN convenne in giudizio il fratello PA e ne chiese la condanna al pagamento di un credito residuo di lire 6.097.858 oltre accessori • il quale eccepì la Resistendo il convenuto - nullità della citazione per mancata specificazione de: fatti costitutivi della pretesa e l'avvenuta estinzione del debito per effetto del versamento di lire 25.000.000 più lire 2.050.000 con sentenza del 16 gennaio 1996 1'adito Tribunale di Foggia accolse la domanda . Cale decisione ' impugnata da PA ed NI IN rispettivamente in via principale ed è stata confermata dalla Corte diincidentale ' Appello che ' con la pronuncia ora gravata dichiarata inoltre cessata la materia del contendere in ordine all'appello incidentale per rinuncia ' ha condannato l'appellante principale al pagamento delle spese del grado del giudizio . In ordine alla riproposta eccezione di nullità la Corte ha osservato chedell'atto introduttivo 1'appellante principale non aveva censurato gli argomenti utilizzati dal Tribunale per rigettarla talché sul punto si era formato il giudicato e ' costituisce causa di nullità della che non citazione l'omessa indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda • Nel merito ha rilevato che da diversamente ' quanto preteso dallo stesso appellante ' era inverosimile che il debito di lire 10.900.000 , di cui alla dichiarazione in data 24.7.1981 fosse stato estinto con il versamento di complessive lire 35.150.000 1 lire 19.000.000 + 25.000.000 + 2.050.000 ) ' che le cambiali per dette lire 19.000.000 erano state emesse in data anteriore alla suindicata dichiarazione e che mancava la ' prova del versamento di lire 25.000.000 • La prova 3 testimoniale era inammissibile essendo stata ammessa ed espletata in primo grado la prova per testi formulata dall'attore a dimostrazione dell'esistenza del credito . Fer la cassazione di tale decisione PA IN ha proposto ricorso affidato a cinque motivi ' ' cui l'intimato resiste con controricorso • MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce , con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. , la nullità della sentenza per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. ed afferma che avendo l'attore ' sostenuto che la somma richiesta era il residuo di ' egli avrebbe dovuto esporre somuna maggiore analiticamente sia il credito originario che i successivi pagamenti nonché i calcoli effettuati per conteggiare eventuali interessi . Il motivo è inammissibile in considerazione della ' eccepita dal novità - a ragione ' pertanto controricorrente - della censura • Dalla sentenza impugnata risulta infatti che sia in primo grado che in appello l'odierno ricorrente ebbe ad eccepire la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163 n. 4 c.p.c. : norma dunque ' diversa da quella che ora si assume violata e 4 che non risulta né si afferma abbia formato oggetto de l giudizio di appello con la ' conseguente dell'art. 161preclusione di cui al primo comma c.p.c. 2 Con il secondo e terzo motivo del ricorso • strettamente connessi e pertanto da esaminare ' congiuntamente - il ricorrente allega con ' riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione dell'art. 2697 C.C. nonché vizi di motivazione ed afferma che stanti le contestazioni da lui mosse e la molteplicità dei rapporti economici tra le parti ' l'attore non aveva provato i propri assunti mentre esso provato di aver effettuato nel convenuto aveva ' pagamenti per complessive lire luglio del 1984 27.050.000 ad estinzione del proprio debito di prelevate dal proprio libretto cui lire 25.000.000 di risparmio Le: censure sono inammissibili perché sostanzialmente dirette al riesame di questioni di fatto , quali l'esistenza del credito vantato ed i pagamenti dedotti dal debitore come tali istituzionalmente riservate al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità se la relativa decisione sia adeguatamente e logicamente 5 mot.ivata ed immune da errori di diritto : come nella specie è avvenuto -> A prova , infatti del credito la sentenza ha ' fatto riferimento alla dichiarazione ( di debito o promessa di pagamento così qualificata ) del ' 1 ' quanto invece 24.7.1981 per lire 10.900.000 e ai pagamenti per lire 42.500.000 eccepiti dal ' debitore ha implicitamente ritenuto provato il ' solo versamento di lire 2.050.000 essendo stata emessa la condanna ora gravata ' per somma inferiore a quella portata da detta dichiarazione mentre ha osservato che le cambiali per lire 19.000.000 erano state rilasciate prima di detta dichiarazione ( punto della decisione che non forma oggetto di ricorso ) e che non v'era prova del versamento di lire 25.000.000 : motivazione ineccepibile e che trova conforto quanto a quest'ultimo rilievo ' nella circostanza che a dimostrazione di detto pagamento l'odierno ricorrente dedusse prova testimoniale , ritenuta peraltro inammissibile . 3 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 345 secondo comma c.p.c. vecchio testo ( applicabile ratione temporis ) e , in contrasto con la sentenza impugnata ' 6 afferma la novità e l'ammissibilità ' pertanto ' della prova testimoniale del versamento della 25.000.000 : novità suddetta somma di lire alle argomentazioni precisa ' conseguente favorevoli all'attore contenute nella sentenza di ' primo grado . Il motivo infondato : deve infatti ' escludersi il carattere di novità della prova ' articolata in appello essendo testimoniale in primo grado ammessa ed espletata la stata prova dell'attore a dimostrazione della sussistenza del credito ed essendo la prova del convenuto , ' diretta invece a provare appellante principale il contrario ed irrilevanti sono i rilievi della ' sentenza di primo grado cui il ricorrente si richiama concernendo essi l'apprezzamento della prova già espletata e dunque questione affatto ' diversa dalla novità o meno della prova articolata in appello . 4 Inammissibile , infine , è il quinto motivo , • con il quale si lamenta ai sensi degli artt. 91 e ' la mancata totale ○ parziale 92 c.p.c. i compensazione delle spese del giudizio di appello , trattandosi di provvedimento rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice del 7 merito ' che nella specie no n ha ritenuto di esercitarlo stante la totale soccombenza dell'appellante principale ( ora ricorrente ) e la dichiarata cessazione della materia del contendere in ordine all'appello incidentale • Le spese del giudizio di cassazione seguono 5 • la soccombenza •
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ' liquidate in euro 69.20 oltre euro 1.500/00 ( millecinquecento/00 } di onorari in favore del controricorrente Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , il 27 giugno 2002 . Il Consigliere est. Il presidente Fro m sebatic Seefele Zuckerin IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA OC attista Oggi 2.9 OTT. 2002 IL CANCELLIERE CT OCo IS лоят 129,11 AGENZIA DEL Registrato in cate 4567 20,66 ain. 6205 14977 (euro.CENTO 0 3 0 (Dott.san E B F Il Responent (DM RAC 8