Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' $ REPUBBLICA ITALIANA 101 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S0 48 ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente - R.G.N. 14656/98 Consigliere Cron.10314 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 11/01/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ME AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocato AGOSTINIARNO 47, presso lo studio FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in2001 595 atti;
9 -1- .. - controricorrente avverso la sentenza n. 722/97 del Tribunale di SAVONA, depositata il 09/10/97 R.G.N. 3202/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 30 marzo 1989 il sig. AL LI ricorreva al Pretore /giudice del lavoro di Savona chiedendo, nei confronti dell'INPS, il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n.36 per essere stato licenziato dalla soc. Scarpa & Magnano di Savona il 15 luglio 1953 per licenziamento collettivo, ma in realtà per essere stato iscritto ed attivamente partecipante al partito comunista italiano ed al sindacato F.I.O.M.-C.G.I.L.. Esponeva anche di avere inutilmente seguito l'intero iter amministrativo. Costituendosi in giudizio, l'INPS eccepiva la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, di legittimazione passiva propria, di interesse del ricorrente, l'improcedibilità della domanda e la prescrizione del diritto. Contestava anche, nel merito, la spettanza del beneficio richiesto. Con sentenza in data 3 novembre 1993, il Pretore accoglieva la domanda e condannava l'INPS alla ricostruzione della posizione assicurativa del ricorrente dal 15 luglio al 20 settembre 1953 data nella quale il lavoratore era stato riassunto dalla stessa società. L'appello principale dell'assicurato che si doleva della limitazione temporale della ricostruzione della posizione pensionistica, è stato accolto dal Tribunale che ha condannato l'INPS alla ricostruzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 15 maggio 1974, n.36. E' stato, invece, respinto l'appello incidentale dell'Istituto previdenziale il quale aveva eccepito la decadenza 1465698.doc 3 dall'azione e la prescrizione del diritto ai sensi degli artt.47 della legge 30 aprile 1970, n.639, dell'art. 2946 c.civ. e58 della legge 30 aprile 1969, n.153. Il Tribunale, sulla questione della decadenza dall'azione e della prescrizione del diritto per prescrizione, richiamata la disciplina dell'art.5 della legge n.36 del 1974 cit. (domanda al Comitato, decisione di questo entro 270 giorni, eventuale ricorso nei trenta giorni dalla decisione, trascorso il quale il ricorso si intende respinto, termini prorogati di novanta giorni con legge 19 dicembre 1979, n.648, dalla data della sua entrata in vigore), ha accertato che l'assicurato presentò domanda di ricostruzione della posizione assicurativa il 26 luglio 1978, la stessa fu respinta dal Comitato il 1° settembre 1986 e, a seguito di ricorso del lavoratore, dal Ministero. L'INPS aveva eccepito la prescrizione in quanto tra la presentazione della domanda amministrativa (26 luglio 1978) e la data di presentazione della domanda giudiziale (31 marzo 1989) era trascorso un periodo superiore ai 390 giorni concessi per la definizione del procedimento amministrativo e ad ulteriori dieci anni previsti dall'art.47 della legge 30 aprile 1970, n.639. Ha rilevato, tuttavia, il giudice di appello che il 1° settembre 1986 era intervenuta la delibera del comitato centrale, mentre la decisione definitiva del Ministro, la cui avvenuta emanazione non è contestata,intervenne in epoca necessariamente successiva, seppure oltre il termine di cui all'art.5 della legge n.36/1974 cit.: il superamento di tale termine poteva rilevare ai fini della legittimità amministrativa degli atti ma non ai fini della prescrizione: il termine di cui all'art.47 doveva infatti esser computato non dalla conclusione teorica del procedimento amministrativo, ma dalla effettiva decisione di effettiva reiezione del ricorso intervenuta, come detto, dopo il 1° settembre 1986: rispetto alla data di 1465698.doc tale decisione il ricorso giursidizionale del 31 marzo 1989 doveva ritenersi tempestivo. Nel merito, il Tribunale, premesso che dall'istruttoria era emerso che il lavoratore era stato colpito da un vero e proprio licenziamento collettivo e che successivamente venne riassunto a seguito anche di manifestazioni, ha affermato che la predetta legge n.36 del 1974, nel prevedere il diritto, per i lavoratori che risultino licenziati per motivi politico sindacali, alla ricostruzione della posizione assicurativa, configura una ricostruzione figurativa dell'intero periodo assicurativo interessante il lavoratore, pur tenendo conto (artt. 2 e 8) dell'eventuale concorso di altre contribuzioni. Pertanto, in sede giudiziaria, il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva non può prendere in considerazione alcuna limitazione temporale, la quale può assumere rilievo, nelle forme di legge, solo in sede di effettiva ricostruzione della posizione stessa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con due motivi. Resiste l'assicurato con controricorso notificato oltre il termine di cui all'art.370 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di annullamento l'Istituto denuncia violazione dell'art.47 d.p.r. 30 aprile 1970, n.639 e degli artt. 2943, 2944 e 2946 c.civ.. Vizio di motivazione (art.360, n.3 e n. 5 c.p.c.) e sostiene che alla data del ricorso giudiziario (30 gennaio 1989) era decorso il termine decennale di cui all'art.47 del d.p.r. 639 del 1970 dalla domanda amministrativa (26 luglio 1978) e si era quindi verificata la prescrizione e la decadenza, l'eccezione, ammissibile in appello era rilevabile anche di ufficio. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto essere 1465698.doc 5 intervenuta una sorta di interruzione dei termini di prescrizione ad opera della delibera del comitato in data 1° settembre 1986 e del successivo diniego ad opera del Ministro;
l'interssato avrebbe potuto, infatti, attivarsi ancor prima di tale delibera, del tutto ininfluente ai fini della decadenza, siccome successiva alla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento previsti dall'art.5 della legge n.36 del 1974, e alla stessa prescrizione in quanto la delibera non proveniva dall'INPS, ma dal Ministero. Il motivo è inammissibile. Deve, anzitutto, osservarsi che, seppure appaia non correttamente motivata la decisione del Tribunale in ordine alla reiezione dell'appello incidentale, concernente, al di là delle qualificazioni giuridiche prospettate dall'INPS, la questione sostanziale sancita dall'art.47 d.p.r. n.639 del 1970, cit., in quanto, trattandosi di materia di rilevanza pubblicistica, perciò sottratta alla disponibilità delle parti, la decadenza può essere rilevata anche d'ufficio (art.2969 c.civ.), tale rilievo non è consentito in sede di legittimità qualora, come nel caso in esame, implichi indagini di fatto sulle concrete scansioni temporali del procedimento amministrativo contenzioso (al quale soltanto, e non alla domanda amministrativa, fa riferimento l'art.47 ult. cit.) in relazione alle quali deve giudicarsi della decadenza, non indicate e documentate nel precedente corso del processo. In presenza di ricorso introduttivo proposto prima dell'entrata in vigore dell'art.4 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, le modifiche dallo stesso apportate all'art.47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n.639 non si applicano in questo giudizio. Nella versione antecedente a tali modifiche, l'art.47 disponeva che l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di Vimpl comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti 1465698.doc organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici. Deve ritenersi che anche la controversia volta alla ricostruzione delle posizione pensionistica rientri tra le controversie in materia di trattamenti pensionistici in ragione dell'immediato riflesso su di essi della ricostruzione della posizione assicurativa. L'art.5 della legge 15 febbraio 1974, n.36 nel prevedere l'obbligo della domanda per l'ammissione ai benefici pensionistici e nello stabilire che sulla domanda medesima debba provvedere in prima istanza il Comitato istituito presso il Ministero del lavoro, il quale deve deliberare entro 270 giorni dalla proposizione della domanda, dispone altresì che la decisione sia notificata al richiedente il quale entro trenta giorni dalla notifica può proporre ricorso al Ministro. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria. Soltanto dalla scadenza di detto termine di 90 giorni prende a decorrere il termine decennale di decadenza sostanziale di cui all'art.47 cit.. Nel caso in esame, l'Istituto non ha precisato nel ricorso in quale data sia stata notificata all'interessato la decisione del Comitato ministeriale, data da cui, in caso di avvenuta notifica, avrebbe preso a decorrere il termine per ricorrere al Ministro e l'ulteriore termine di giorni novanta concesso per la decisione definitiva, in assenza della quale (entro il termine da ultimo menzionato) il ricorso avrebbe dovuto ritenersi respinto con conseguente possibilità di agire in sede giudiziaria и 1465698.doc 7 Non essendo nota la data della reiezione del ricorso amministrativo, che il giudice di merito non ha potuto che collocare genericamente oltre la data del 1° settembre 1986, non è possibile affermare l'intervenuta decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria, potendosi pur sempre ipotizzare che la decisione del comitato sia stata notificata con notevole ritardo e che quindi la decisione ministeriale sia intervenuta in epoca tale che al momento della proposizione del ricorso al Pretore non fosse maturato il termine di cui all'art.47 cit.. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt.1 e 2 L. 15.2.1974 n.36. Vizio di motivazione (art.360 n.3 e 5 c.p.c.) e sostiene che presupposto per la ricostruzione della posizione assicurativa è la risoluzione del rapporto per motivi politico sindacali, mentre nel caso di specie non si sarebbe determinata una vera risoluzione del rapporto dato che la datrice di lavoro a distanza di soli due mesi dal licenziamento aveva riassunto il lavoratore con la qualifica precedentemente conseguita, senza alcun danno per lo stesso che aveva poi conseguito il diritto a pensione. L'Istituto si duole, inoltre, del riconoscimento ad opera del Tribunale di una ricostruzione illimitata della posizione assicurativa in relazione alla durata di pochi mesi dell'allontanamento dal posto di lavoro, con conseguente risarcimento di un danno in massima parte insussistente e con violazione anche dei principi di uguaglianza e di giusta tutela di cui agli artt.3 e 38 Cost.. Erroneamente il Tribunale aveva richiamato l'art.2 della legge n.36 del 1974 che riguardava ipotesi di successiva contribuzione in diverse gestioni pensionistiche, mentre il lavoratore era stato sempre assicurato presso l'INPS senza interruzioni della contribuzione ulteriori rispetto ai due mesi di durata del licenziamento. 1465698.doc 8 Il motivo è infondato. Deve essere, anzitutto, disattesa la censura secondo cui non vi sarebbe stato effettivo licenziamento del lavoratore per essere stato lo stesso riassunto, dopo circa due mesi, dalla stessa datrice di lavoro, con la medesima qualifica precedentemente conseguita. La circostanza che si trattò di una vera e propria riassunzione non lascia dubbi sul fatto che in precedenza il rapporto di lavoro fosse cessato (risolto) a seguito di licenziamento (il cui carattere politico sindacale non è più in contestazione) e sulla conseguente applicabilità della legge n.36 del 1974 la quale non pone alcuna distinzione in funzione della durata dello stato di non collocazione e quindi sulla mancata contribuzione che ne conseguiva, e non prevede come causa di esclusione dal beneficio la successiva riassunzione del lavoratore. L'art.1 della legge citata dispone, poi, che la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio dei lavoratori licenziati è ammessa a tutti gli effetti di legge [...] per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia. Non può quindi ritenersi meritevole di censura la sentenza del Tribunale che a tale disposizione si è correttamente attenuto. Deve escludersi, poi, che nel sistema della legge n.36 del 1974 cit. e nella interpretazione accolta dal Tribunale, siano ravvisabili elementi di irrazionalità o di ingiustificata locupletazione del lavoratore tutelato, destinatario del impel licenziamento discriminatorio, tali da comportare lesione degli artt.3 e 38 della V 1465698.doc 9 Costituzione, sicché la relativa prospettazione di incostituzionalità appare manifestamente infondata. Infatti, l'ultimo comma dell'art. 1 legge ult. cit. dispone che qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo. Il successivo art.2 legge ult. cit. provvede per le ipotesi in cui si siano succedute contribuzioni in diverse gestioni previdenziali, disponendo che l'accredito dei contributi è determinato in misura tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l'iscrizione nella gestione di provenienza. Viene, in tale ipotesi, attribuito un trattamento differenziale per quote di pensione, con l'eventualità, addirittura, che il trattamento del lavoratore a seguito della ricostituzione della posizione assicurativa nella gestione di provenienza possa in taluni casi risultare addirittural deteriore (Cass. 27 dicembre 1993, n.12915). Il riferimento fatto dal Tribunale a quest'ultima disposizione (al solo fine di giustificare la razionalità della ricostruzione della posizione pensionistica sino al momento in cui l'assicurato abbia conseguito o consegua i requisiti di età per il pensionamento di vecchiaia), contestato dall'Istituto ricorrente sulla base dell'assunto che il lavoratore sarebbe stato iscritto esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria, nulla toglie all'esattezza della decisione 1465698.doc 10 j contenuta in dispositivo di condanna alla ricostruzione della posizione assicurativa...ai sensi della legge 15.2.1974, n.36. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto al primo motivo e rigettato quanto al secondo. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.) e vengono distratte in favore del difensore dell'assicurato che ne ha fatto motivata richiesta. P. T. M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;
rigetta il secondo motivo e condanna l'INPS a pagare a controparte le spese in £. 18000 oltre a £.1.500.000# per onorari, con distrazione in favore dell'avv. Franco Agostini. Così deciso in Roma, addì 11 gennaio 2001. IL PRESIDENTEMorino four pou ^ IL CONSIGLIERE ESTENSORE. Shille I A D 0 S IL CANCELLIERE. , 1 S 3 . O A 5 L Depositato in Cancelleria T T L R . , O A 2 APR. 2001 A N ' C oggi.. IL CANCELLIEREStelle L E I 3 P E E 7 S - D I A 8 T N - S S 1 G O N 1 O P E S A E M I D I G E A A G , D O E O L E T R T T T I S N A I R I E L G S D L E E E R O D 1465698.doc 11