Sentenza 22 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
17 /0 1 1 REPUB LT A ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto rivendica SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G. N. 17468/98 CALFAPIETRA Consigliere Cron. 8805 Dott. Vincenzo Consigliere- Rep. 1378 Dott. Rosario DE JULIO Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA FT2 sul ricorso proposto da: ER NG IO, elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DELLA VALLE G, difeso dall'avvocato TREGLIA NICOLO', IL SOLE 24 ORE dal Sig. 6000 per diritti L. giusta delega in atti;
11 23 MAR 2001- - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliata in ROMA D'ALESSIO ANGELA, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI 1/ presso lo studio NCdal Sig. per diritti L. 6000 dell'avvocato MELIADO' G. difesa dall'avvocato il 23 MAR 2001 ILLUZZI FRANCESCO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente 2000 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 502/98 della Corte d'Appello di 1617 FIdal Sig. per diritti L. 6000 23 MAR. 2001 -1- i IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BARI, depositata il 15/05/98; Richiesta copie legale Meliado dal Sig. udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti 2000 +4 10 SET. 2001. udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Francesca IL CANCELLIERE TROMBETTA;
udito 1'Avvocato Nicola TREGLIA, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 1500 CANCELLERI LIRE 1500 CANCELLERIA 0196561 0196566 LIRE 1500 LIRE 1500 CANCELLERIA CANCELLERIA 0196562 1000 0196567 CANCELLERIA LIRE LIRE 1500 LIRE 1500 LIRE 1000 CANCELLENA CANCELLE A01389387 D196563 D196568 A0139002 LIRE 1500 LIRE 1500 CANCELLERI 0136564 -2- 0196569 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1'11.6.1988 NG AN LL conveniva davanti al tribunale di Bari Angela D'AL, deducendo: che la medesima, proprietaria di una casa in Polignano, via Comite Fanelli 23, confinante con quella di proprietà dell'istante sita nella stessa via al n.27, abusivamente recitando il lastrico solare del vano di proprietà attrice, vi aveva costruito dei manufatti (cucina e bagno), posando canali per il deflusso delle acque e stenditoi per i panni. Fr Chiedeva, pertanto, che, dichiarate abusive le opere realizzate sul lastrico solare di sua proprietà, nonché quelle poste in essere per accedere su detto lastrico solare, la convenuta fosse condannata alla demolizione delle stesse ed a riportare il lastrico nel pristino stato, con vittoria di spese giudiziali e condanna al risarcimento danni da liquidarsi in separata sede. La convenuta, costituitasi, contestava la domanda affermando che il lastrico di cui alla citazione, era di sua proprietà per averlo posseduto dal 1976, cioè da quando il bene, cui il lastrico accedeva, le era pervenuto per successione, e per averlo posseduto in precedenza 3 le sue danti causa precedenti proprietarie che lo raggiungevano attraverso una breve scala in pietra dalla stanza al primo piano dell'abitazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale che fosse accertata la sua proprietà sul bene per maturata usucapione. Espletata prova testimoniale e disposta ed eseguita consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza 14.XI.1994 rigettava la domanda attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava usucapita, in favore della D'AL, la proprietà Tz F del lastrico in contestazione. Su impugnazione di NG AN LL, la Corte di appello di Bari, con sentenza 15 maggio 1998, rigettava l'appello. Afferma la corte, concordando pienamente con la valutazione fatta dal Tribunale delle risultanze probatorie, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta approfondita e convincente, che la tesi del LL, secondo cui il solaio-terrazza di cui è causa, in quanto costituente il lastrico di copertura di un locale sottostante di sua proprietà esclusiva, sarebbe anch'esso di sua proprietà, è smentita dai dati di fatto accertati, quali: l'essere il lastrico-terrazzino un prolungamento 4 dell'appartamento della D'AL; l'essere l'unico accessO а tale spazio possibile dal solo attraverso un varcoappartamento di quest'ultima, (originariamente angusto e poi allargato) raggiungibile dall'interno dell'appartamento D'AL attraverso una scala di vecchia costruzione, attualmente rinnovata nei gradini;
l'essere il solaio-terrazzino de quo, come risulta dai dati catastali descrittivi della particella 910/2 di proprietà della D'AL, incluso nella T2 perimetrazione di detta particella, elemento F ritenuto giustamente confermativo dell'appartenenza in proprietà alla D'AL dello spazio anzidetto per maturata usucapione, nulla sul punto affermando i titoli negoziali;
l'avere anche i testi escussi, note sia pure con trascurabilità di differenziazione (ma non di divergenza) affermato che solo dall'immobile D'AL era possibile accedere allo spazio de quo, per cui solo essa ed i suoi danti causa erano in grado di esercitare il potere di fatto sul lastrico. Afferma ancora la corte che la tesi del LL è anche smentita dal fatto che la copertura solo parziale del sottostante vano del LL, ha uno spessore così massiccio (m.2,24) da non potersi definire tetto, come dimostrato altresì 5 dall'inesistenza di connessioni di natura costruttiva tra il vano sottostante ed il pavimento del lastrico-terrazzino (mancanza di volte e solai). La parziale copertura del locale del LL, secondo la corte, così come si realizzata, è frutto del c.d. ingrottamento, cioè dello scavo abusivo praticato dai proprietari degli appartamenti addossati alla antica muraglia della Lama MO, e quindi anche dal LL e dai come è dimostrato dall'andamento suoi danti causa, irregolare della copertura interna del suo locale, FT2 di altezza variabile rispetto al pavimento. In conclusione, secondo la corte d'appello, l'eliminazione delleavendo il LL chiesto opere poste in essere dalla D'AL, rivendicando la proprietà esclusiva dello spazio in contestazione, la domanda dello stesso va disattesa per non aver egli assolto all'onere probatorio su di lui incombente. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il LL al quale resiste con controricorso la D'AL. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) - la violazione degli artt. 1117, 1126, 1127 6 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente - attribuito alla D'AL la proprietà del solaio- terrazzino sul quale la stessa ha costruito dei manufatti (cucina e bagno) con parapetto di recinzione, previa trasformazione di una finestra in porta di accesso sul medesimo, nonostante tale solaio-terrazzo sovrastasse un vano di proprietà del ricorrente costituendo il lastrico solare dell'immobile di sua proprietà; FTz 2) - la violazione dell'art. 1158 C.C., nonché falsa applicazione di norme di diritto per avere - la corte d'appello erroneamente attribuito alla D'AL la proprietà del lastrico-terrazzino di cui è causa, per maturata usucapione a suo favore, ciò in assenza di prove dirette e conferenti ed anzi in presenza di prove contrarie, confondendo l'uso di tre quattro scalini interni che raggiungevano la finestra-affaccio sul lastrico- terrazzino, con il possesso pacifico e ventennale dello stesso;
motivazione su 3) - 1'omessa, contraddittoria punti decisivi della controversia per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto maturato il termine ventennale per l'usucapione del lastrico- 7 terrazzo da parte della D'AL, sulla base della sola testimonianza di AS RI (riferente di suoi ricordi di 40 o 50 anni addietro attestanti la possibilità di accesso della D'AL al terrazZO a mezzo di una scala), nonostante cinque testi escussi avessero detto il contrario e la consulenza tecnica d'ufficio avesse accertato che la trasformazione della finestra in porta di accesso allo spazio de quo, risalisse ad ероса recente (quello di costruzione dei manufatti, cosicchè alla data della citazione il termine l'usucapioneper non era ancora FT2 ventennale decorso). Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo va rilevato che se in una situazione di assenza di titoli contrari, quale quella di specie, la proprietà del lastrico di copertura di un edificio condominiale è comune a tutti i condomini, ai sensi dell'art. 1117 c.civ., è stata ritenuta detta norma correttamente in quanto la corte inapplicabile alla fattispecie, d'appello ha escluso che il c.d. "solaio- terrazzino" sia configurabile come lastrico-solare, struttura cioè funzionalmente destinata a f unge:gere da copertura ad una costruzione;
e ciò a causa 8 dell'anomalo spessore (di m.2,25 di altezza) che separa la parte del locale sottostante di proprietà del LL, ed il sovrastante piano di calpestio del c.d. solaio-terrazzino, oggetto della lite;
spessore che, data l'inesistenza di connessioni strutturali (quali volte о solai) fra l'ambiente sottostante ed il suddetto piano di calpestio, come accertato dal consulente tecnico, ha portato la stessa corte ad escludere che il c.d. "solaio- terrazzino" costituisca la copertura strutturalmente connessa all'ambiente sottostante. FR La corte d'appello, infatti, come si evince dalla sentenza impugnata, ha ritenuto, sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico, che la parte del locale di proprietà del LL e della cui copertura si discute, essendo il frutto dello scavo (c.d. ingrottamento) abusivo praticato dai proprietari degli appartamenti addossati alla Muraglia della Lama MO (qual è quello del LL) ha in realtà come copertura la volta dello scavo, come si dice in sentenza essere dimostrato dall'andamento irregolare della copertura interna dello stesso locale, di altezza variabile rispetto al pavimento da m.1,90 a m.1.2,10. Il motivo va, quindi, respinto non sussistendo 9 né le violazioni di legge, né il vizio di motivazione dedotti. Parimenti da respingere è il secondo motivo di ricorso con il quale, in sostanza, si contesta che la corte d'appello abbia ritenuto sussistente il possesso ad usucapionem della D'AL sulla base della sola possibilità di affaccio sul c.d. "solaio-terrazzino" attraverso l'apertura di una finestra su di esso prospiciente. La censura è infondata sia perché la corte FT2 d'appello, facendo proprie le risultanze istruttorie valorizzate dal Tribunale e valutando le affermazioni dei testi escussi ha, in linea di fatto, accertato che attraverso l'apertura, prima più angusta (m.1.05) e poi più comoda (m.1.85), i D'AL (la resistente e i suoi danti causa) e soltanto loro hanno sempre avuto la possibilità di accedere al c.d. "solaio-terrazzino" servendosi di una scala di vecchia costruzione, rinnovata nei gradini, sita all'interno dell'appartamento della D'AL; sia perché, in linea di diritto per il riconoscimento del possesso è sufficiente la possibilità di esercitare, quando lo si voglia, il potere di fatto sulla cosa;
cosicchè, nella specie avendo la D'AL ed i suoi danti causa goduto di 10 tale possibilità, anche prima della trasformazione della finestra in porta-finestra, correttamente la corte d'appello ha affermato la sussistenza del possesso ad usucapionem in capo alla resistente, quale prosecuzione di quello attuato dai suoi danti causa e, quindi, la maturazione del termine ventennale prescritto per l'usucapione. Non sussiste, infine, il vizio di motivazione dedotto con il terzo motivo di ricorso, essendo la corte d'appello giunta ad affermare la maturata usucapione della proprietà del "solaio-terrazzino" T2 F a favore della resistente attraverso la disamina di tutte le risultanze istruttorie acquisite e l'attenta valutazione delle dichiarazioni di tutti i testi escussi, ritenute sostanzialmente concordanti sul punto fondamentale dell'uso esclusivo di quel "terrazzino-solaio" da parte della D'AL e suoi danti causa. La censura in esame si rivela, quindi, come il tentativo inammissibile di provocare una nuova valutazione delle prove testimoniali espletate, più favorevole al ricorrente. Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente, soccombente, va condannato al pagamento in favore della resistente, delle spese del 11 presente giudizio, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
condanna il FTL ricorrente al pagamento in favore della resistente, delle spese del presente giudizio liquidate in lire 84960 oltre L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000. Francesca TT est. ah rur. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Co co DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2 MAR. 2001 Roma A IL CANCELLIERE CT M O Calazico R E e i T r 0 A e 0 R S 0 . T 1 0 0 N i 1 z 0 E i a 3 v i l 2 r r i E . a , e : i z L C O S i G m d L P a i u ) e P i E U e I I c t r G L N L i I D I a A e t t F H A m I 4 C o O d D I i o I z C v i 2 o 2 v C t r C e A 5 I a S R I r F e t 4 e / F s Z i M I ) b 5 . . U g r O 2 V D r o e 3 ( P R p R h s P E e I R L S I e F r A i l 60000 I ( E D R a i A z 310000 a E r T G N . E M G a I s R s I . D D ( L I 12