Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore. (Nella specie, relativa a personale dipendente delle Poste Italiane SpA appartenente all'area quadri, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza della prima ipotesi sulla base dell'art 68 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che, secondo un'interpretazione logicamente e correttamente motivata, esprimeva l'intento di non pattuire per i quadri un preciso orario di lavoro, restando irrilevante la corresponsione per alcuni periodi di compensi per lavoro straordinario, attribuibile a erronea interpretazione delle norme collettive o a spontanea corresponsione di un incentivo)
Commentario • 1
- 1. Lavoro straordinarioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11929 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Eudo Giulioli, n. 3, presso Pecorini, difeso dagli avv. Sergio Galleano e Edmondo Gangitano con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del presidente Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/B, presso l'avv. Roberto Pessi, che, unitamente all'avv. Luigi Fiorillo, la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 144 in data 25 luglio 2000 (R.G. 150/2000);
sentiti, nella pubblica udienza del 25.3.2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Giovanni Gentile per delega dell'avv. Pessi;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano ha accolto l'appello della S.p.A. Poste Italiane e riformato la sentenza del Pretore della stessa sede, respingendo la domanda proposta dal lavoratore dipendente EL CA per il pagamento di compensi rivendicati a titolo di lavoro straordinario.
Il giudice dell'impugnazione ha escluso che la disciplina contrattuale relativa al normale orario di lavoro fosse operante anche per il CA, che rivestiva la qualifica di quadro di primo livello, siccome era specificamente contemplato il "disagio derivante dalla necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell'orario prevista per le restanti categorie", disagio compensato da apposita indennità di funzione;
ha aggiunto che soltanto un'eccezionale prestazione notevolmente superiore al numero ordinario di ore lavorative avrebbe potuto dare fondamento alla pretesa di un compenso, ma sarebbe stato necessario comunque dimostrare che le protrazioni di orario erano state autorizzate dall'azienda, autorizzazione che non poteva desumersi dal fatto che in un primo tempo vi erano stati pagamenti spontanei del lavoro straordinario. Per la cassazione della sentenza propone ricorso per un unico motivo EL CA, al quale resiste con controricorso la S.p.A. Poste Italiane. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 2108 c.c., degli art. 1362 ss. c.c. in relazione agli art. 9, 38,
68, 69 e 73 del c.c.n.l. 26.11.1994, omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
2. Si censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'indennità di funzione, attribuita ai quadri dall'art. 68 del contratto collettivo, sarebbe stata diretta a compensare le protrazioni dell'orario normale di lavoro.
Tale affermazione, si deduce, non avrebbe tenuto conto che l'orario normale di lavoro è determinato dall'art. 9 del contratto con riferimento al numero di ore settimanali (36), mentre l'art. 38, per il personale appartenente all'area quadri, specifica che è possibile modulare in maniera flessibile l'articolazione della prestazione giornaliera, ma ferma restando la durata della prestazione lavorativa settimanale, sicché emergerebbe evidente il senso dell'art. 68, che collega l'indennità di funzione alla necessità di garantire la presenza in servizio svincolata dalle limitazione di orario previste per le restanti categorie, siccome da riferire all'orario giornaliero.
3. Si aggiunge che le affermazioni della sentenza impugnata non si concilierebbero con i contenuti della circolare 19.11.1996, secondo cui la richiesta di prestazioni aggiuntive ai quadri oltre i compiti di normale pertinenza e che comportino protrazioni di orario non compensabili con prestazioni di minore durata rese in altri giorni lavorativi del mese, rendono possibile il ricorso al pagamento degli straordinari.
4. In ogni caso, a giudizio del ricorrente, l'art. 2108 c.c. non consentirebbe di ritenere valida la previsione negoziale di un compenso forfettario del lavoro straordinario, in quanto comporterebbe rinuncia ad un diritto non ancora sorto e non sarebbe conforme al precetto di cui all'art. 36 Cost.
5. In ordine, infine, alla ritenuta necessità di una preventiva autorizzazione delle prestazioni straordinarie, osserva il ricorrente che, non essendo previsto dal contratto un atto esplicito, l'autorizzazione doveva ritenersi implicita nella conoscenza e accettazione delle prestazioni, pacificamente necessarie per il funzionamento dell'ufficio; del resto, l'azienda aveva in un primo tempo pagati gli straordinari, e l'autorizzazione al pagamento presupponeva quella relativa alla prestazione, mai data esplicitamente.
6. La Corte giudica il ricorso infondato.
Preliminarmente, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto a compenso per lavoro straordinario, il concetto di "personale direttivo", di cui all'art. 1 r.d.l. n. 692 del 1923, è comprensivo - come chiarito dall'art. 3, n. 2, del r.d. n. 1955 del 1923 (regolamento per l'applicazione del cit. r.d.l. n. 692 del 1923) - non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o sezioni di azienda e, in definitiva, i capi-ufficio e i capi-reparto che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuale (Cass. 1491/2000;
2476/1997).
7. Pertanto, gli impiegati direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato, oppure se la durata della loro prestazione travalichi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato - il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore (cfr. tra le tante, Cass. 2476/1997, cit.,;
7773/1996, 2595/1992).
8. Alla stregua degli enunciati principi di diritto, nessuna autonoma consistenza ha l'argomentazione del ricorrente riportata al n. 4, circa l'invalidità del patto diretto a compensare in misura forfettaria il lavoro straordinario, trattandosi di questione prospettabile, evidentemente, solo ove risultasse configurabile, nel caso di specie, il diritto, appunto, di ricevere compensi a titolo di lavoro straordinario.
9. Dei due possibili casi in cui l'impiegato con funzioni direttive ha diritto ad essere retribuito per lavoro straordinario, risulta estraneo alla controversia quello concernente il superamento del limite di ragionevolezza, circostanza non dedotta specificamente nel ricorso, laddove, anzi, si afferma che se non si ritenesse operante una limitazione di orario, il datore di lavoro sarebbe in condizione di perpetrare qualunque abuso a danno del dipendente, il che, al contrario è appunto impedito dal limite della ragionevolezza dell'impegno lavorativo sul piano quantitativo e qualitativo. 10. Oggetto della controversia è la seconda ipotesi, poiché il ricorrente assume che le norme del contratto collettivo delimitassero anche per il personale con qualifica di quadri l'orario di lavoro nella misura di 36 ore settimanali. Il Tribunale ha invece interpretato in senso opposto il contratto. 11. Ad avviso del ricorrente, l'interpretazione sarebbe il risultato di un procedimento non corretto, essendosi limitato il Tribunale ad esaminare il testo dell'art. 68 del contratto, specificamente disciplinante l'indennità di funzione, senza considerare l'art. 9 (orario normale di lavoro fissato in 36 ore settimanali) e l'art. 38, che prevede per i quadri la possibilità di modulare in maniera flessibile l'articolazione della propria prestazione giornaliera in correlazione con le esigenze di servizio del settore di appartenenza, "fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto relativamente alla durata della prestazione lavorativa settimanale".
12. La censura non può essere condivisa perché il ricorrente, in presenza di una clausola che autorizza il personale con qualifica di quadro ad articolare in modo flessibile la prestazione giornaliera, senza essere obbligato al rispetto della predeterminazione prevista per le altre categorie di personale, non spiega le ragioni per le quali si sarebbero potuti da essa desumere elementi decisivi per ritenere che l'intento delle parti si sia espresso nel senso di determinare in 36 ore settimanali l'impegno lavorativo dei quadri. 13. In particolare, sarebbe stato onere del ricorrente rendere esplicite le ragioni a favore di una lettura della clausola nel senso da lui preteso, atteso che il richiamo alla durata della prestazione lavorativa settimanale, inserito nel contesto di un'autorizzazione alla flessibilità delle prestazione giornaliera, appare piuttosto preordinata ad imporre al personale con qualifica di quadro l'osservanza di un obbligo minimo sul piano della quantità della prestazione, ne' vengono invocati elementi tali da indurre a ritenere che, con il patto in esame, sia stata espressa la volontà di determinare un preciso orario di lavoro per il personale in questione.
13. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha risolto la controversia sulla base dell'unica clausola contrattuale avente ad oggetto specifico l'orario di lavoro dei quadri, l'art. 68 appunto, rilevando che le espressioni letterali usate ("necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione dell'orario prevista per le restanti categorie") esprimevano univocamente l'intento di non pattuire per i quadri un preciso orario di lavoro.
14. Sul piano della logicità della motivazione, la Corte d'appello ha correttamente valorizzato il fatto che non vi fosse alcun riferimento all'orario giornaliero ovvero a quello settimanale;
del resto, poiché l'unità organizzativa nel suo complesso era necessariamente vincolata al rispetto dell'orario giornaliero minimo, sarebbe stato difficile, per non dire impossibile, che il quadro, dovendo garantire la presenza in servizio in questo ambito, potesse non superare la limitazione di orario settimanale. 15. Nè merita censura la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante la circostanza che in certi periodi l'azienda avesse ritenuto di corrispondere anche ai quadri compensi per lavoro straordinario. Ed invero, la causa avrebbe potuto ricondursi ad un'erronea interpretazione delle norme collettive e, quindi, ad un pagamento indebito;
oppure all'intento di attribuire spontaneamente un incentivo. Dall'una o dall'altra delle evenienze possibili non scaturivano elementi utili per interpretare la clausola relativa all'insussistenza di una limitazione dell'orario massimo. 16. Nelle considerazioni svolte resta assorbito l'esame delle altre censure contenute nel motivo di ricorso, al quale il ricorrente non ha interesse in quanto concernenti parti della motivazione da considerare, a questo punto, superflue, essendo sufficiente a sorreggere la statuizione impugnata, l'interpretazione dell'art. 68 del contratto collettivo.
17. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di Cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in euro 21,60, e degli onorari, in euro 1.500, del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003