CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29887 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/9~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29887 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/04/2023 Il Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LL NR ricorre avverso l'ordinanza del 29 marzo 2022 del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva rigettato il reclamo del detenuto, sottoposto al regime speciale ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., che aveva lamentato il pregiudizio derivante dalla impossibilità di effettuare colloqui a distanza mediante la piattaforme "Skype", quale attività compensativa della mancata fruizione di colloqui visivi legata all'emergenza pandemica da Covid-19. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che l'utilizzo della videoconferenza per i colloqui dei detenuti ristretti in regime speciale era subordinata al ricorrere di situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza, circostanza non allegata dall'interessato nel caso in esame. Il giudice di merito, inoltre, ha evidenziato che da luglio 2020 i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. avevano ripreso a eseguire i colloqui secondo le modalità vigenti in precedenza e che non ricorrevano restrizioni di sorta agli spostamenti delle persone presenti sul territorio dello Stato. Il reclamo, pertanto, doveva essere rigettato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 15, 18, 28, 35-bis, 41-bis Ord. pen., 27, 29 Cost., 3 e 8 CEDU, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, in connpromissione del diritto del detenuto, avrebbe in maniera errata subordinato lo svolgimento dei colloqui a mezzo video- collegamento alla disponibilità dei mezzi tecnici idonei, in violazione del dl. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che prevedeva la possibilità di effettuare colloqui a distanza per i detenuti, senza operare alcuna distinzione in ragione del regime detentivo in esecuzione. Il ricorrente, pertanto, contesta la motivazione offerta dal giudice di merito, che - riportandosi alla soluzione proposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - ha ritenuto di poter compensare il colloquio visivo (eseguito, durante l'emergenza pandemica, per mezzo della piattaforma tipo "Skype") con la possibilità di effettuare una telefonata aggiuntiva della durata di 10 minuti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, ai sensi del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 (convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52) lo stato di emergenza è cessato alla data del 31 marzo 2022. Considerando anche che le difficoltà di spostamento sul territorio dello Stato sono venute meno, non sussiste alcun interesse all'annullamento del provvedimento impugnato, posto che i prossimi colloqui del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. saranno eseguiti nel rispetto della normativa attualmente vigente. In tal senso, giova evidenziare che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere un'effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 3 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 05/04/2023
lette/9~ le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29887 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/04/2023 Il Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LL NR ricorre avverso l'ordinanza del 29 marzo 2022 del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva rigettato il reclamo del detenuto, sottoposto al regime speciale ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., che aveva lamentato il pregiudizio derivante dalla impossibilità di effettuare colloqui a distanza mediante la piattaforme "Skype", quale attività compensativa della mancata fruizione di colloqui visivi legata all'emergenza pandemica da Covid-19. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che l'utilizzo della videoconferenza per i colloqui dei detenuti ristretti in regime speciale era subordinata al ricorrere di situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza, circostanza non allegata dall'interessato nel caso in esame. Il giudice di merito, inoltre, ha evidenziato che da luglio 2020 i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. avevano ripreso a eseguire i colloqui secondo le modalità vigenti in precedenza e che non ricorrevano restrizioni di sorta agli spostamenti delle persone presenti sul territorio dello Stato. Il reclamo, pertanto, doveva essere rigettato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 15, 18, 28, 35-bis, 41-bis Ord. pen., 27, 29 Cost., 3 e 8 CEDU, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, in connpromissione del diritto del detenuto, avrebbe in maniera errata subordinato lo svolgimento dei colloqui a mezzo video- collegamento alla disponibilità dei mezzi tecnici idonei, in violazione del dl. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che prevedeva la possibilità di effettuare colloqui a distanza per i detenuti, senza operare alcuna distinzione in ragione del regime detentivo in esecuzione. Il ricorrente, pertanto, contesta la motivazione offerta dal giudice di merito, che - riportandosi alla soluzione proposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - ha ritenuto di poter compensare il colloquio visivo (eseguito, durante l'emergenza pandemica, per mezzo della piattaforma tipo "Skype") con la possibilità di effettuare una telefonata aggiuntiva della durata di 10 minuti. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, ai sensi del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 (convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52) lo stato di emergenza è cessato alla data del 31 marzo 2022. Considerando anche che le difficoltà di spostamento sul territorio dello Stato sono venute meno, non sussiste alcun interesse all'annullamento del provvedimento impugnato, posto che i prossimi colloqui del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. saranno eseguiti nel rispetto della normativa attualmente vigente. In tal senso, giova evidenziare che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere un'effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 3 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 05/04/2023