Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2017, n. 11869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11869 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
1 1 86 9 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Ord. n.334sez. GIOVANNI DIOTALLEVI- Presidente - CC 08/02/2017 UGO DE CRESCIENZO ANDREA PELLEGRINO - Relatore - R.G.N. 44754/2016 IO DI IS EN TUTINELLI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, nel procedimento a carico di IN TO, rappresentato e assistito dall'avv. Renzo Fogliata e dall'avv. Filippo Vicentini, di fiducia, e di DI SS, n. a Bologna il 19/01/1979, rappresentata e assistita dall'avv. Filippo Vicentini, di fiducia, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia, n. 2518/2015, in data 05/07/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi con la quale si è chiesto di disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 17/06/2015 il Giudice per l'udienza 1 preliminare presso il Tribunale di Verona, dopo aver pronunciato in data 22/12/2014 sentenza di condanna a seguito di giudizio con rito abbreviato nei confronti di TO IN e di SS DI per vari delitti di induzione indebita (artt. 110, 81 cpv. e 319 quater cod. pen.) e contestualmente ordinato la confisca del mobilio fornito dalla s.a.s. Ambienti Ufficio di NI ON IO e C. installato presso l'abitazione degli imputati nonché della somma di euro 168.367 ovunque rinvenuta nella disponibilità degli imputati quale profitto del reato ex art. 322 ter comma 1 prima parte cod. pen., ha disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo delle giacenze liquide esistenti sui c/c 3436270 e 40779859 fino all'importo di euro 168.367. n. Successivamente, in data 29/04/2016, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della predetta sentenza, assolvendo gli imputati dalle residue imputazioni, riduceva e rideterminava le pene limitatamente ai fatti riguardanti le somme relative alle prestazioni professionali di cui alle fatture indicate in imputazione, conseguentemente revocando la confisca del mobilio e confermando integralmente quella del profitto della somma di denaro, corrispondente all'importo delle sunnominate fatture, quantificato in euro 168.367 ovunque rinvenuta, con conferma nel resto. In epoca precedente alla pronuncia della sentenza d'appello, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza in data 31/03/2016, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica di Verona, annullava senza rinvio il decreto del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona relativamente alla limitazione del sequestro preventivo della somma di euro 168.367 alle giacenze liquide esistenti su c/c n. 3436270 e 40779859, rilevando che l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero: in particolare, la sentenza precisa che si è in presenza di un caso di "confisca diretta del profitto del reato" e nel dispositivo si prevede esclusivamente l'annullamento senza rinvio del decreto "relativamente alla limitazione del sequestro preventivo della somma di euro 168.367". La polizia giudiziaria investita dal pubblico ministero per l'esecuzione del decreto di sequestro nella forma non limitata indicata dalla 2 Suprema Corte, ha proceduto dapprima ad individuare il conto corrente postale n. 1030195554 aperto in data 03/12/2015 sul quale si sequestrava la somma (residuale, detratte le somme già in sequestro per complessivi euro 23.208,19 rispetto all'importo da confiscare indicato in sentenza) di euro 145.158,81. Il 14/06/2016 la polizia giudiziaria faceva pervenire annotazione che informava che a far data dal 24/11/2010, giorno della prima percezione di somme costituenti corpo dei reati di induzione indebita per cui è stata pronunciata condanna, gli imputati hanno versato ratei, a parziale estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'appartamento avvenuto in data 26/04/2010, per complessivi euro 139.016,70. 2. Con ordinanza in data 05/07/2016, la Corte d'appello di Venezia, decidendo sulla richiesta del pubblico ministero di emissione di sequestro preventivo per l'importo di euro 139.016,70 e di sequestro conservativo a garanzia dei crediti dello Stato delle ulteriori somme depositate sul conto corrente postale n. 1030195554, rigettava la richiesta di emissione di sequestro preventivo e disponeva la restituzione agli aventi diritto delle somme sequestrate depositate sull'indicato conto corrente postale. Nella sostanza la Corte territoriale, dopo aver ricordato che la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10561/2014, Gubert;
S. U, n. 31617/2015, Lucci) ha inteso semplicemente introdurre un meccanismo di semplificazione probatoria, nel senso che per la confisca diretta del denaro non è necessario provare un rapporto di pertinenzialità con il reato, ha riconosciuto come la confisca diretta (ed il sequestro preventivo in funzione della confisca diretta) sia comunque preclusa qualora sia stata fornita la prova negativa di tale rapporto ovvero la prova della non derivazione delle somme affluite sul conto corrente del reato per cui si procede: prova negativa, nella fattispecie, ampiamente fornita.
3. Avverso detto provvedimento, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge con riferimento alle norme che forniscono la nozione di profitto e prezzo del reato. Assume il ricorrente come non si possa dubitare che il denaro versato per il pagamento dei sunnominati ratei, in tempi successivi alla percezione illecita delle somme di cui in imputazione per cui è intervenuta condanna, e poi ritornato nella disponibilità dei condannati attraverso 3 la corresponsione in loro favore del prezzo di vendita dell'immobile precedentemente gravato da mutuo, faccia parte di quel flusso, indistinto ed indistinguibile di liquidità monetaria, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto parte del profitto dei reati di induzione indebita accertati, può e deve formare oggetto di confisca e, quindi, del sequestro preventivo diretto "non limitato" secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza del 31/03/2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dev'essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Verona, non essendo impugnabile per saltum davanti a questa Corte il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. Oggetto di ricorso in cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. sono le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen.
2. In seguito alle modifiche apportate dall'art. 19, D.Lgs. 14.1.1991, n. 12, lett. a) e b), il ricorso in cassazione, da un lato, è stato esteso alla decisione sull'appello avverso la misura cautelare ex art. 322 bis, dall'altro lato è stato ristretto al solo decreto di sequestro emesso dal giudice, data la natura interinale del provvedimento adottato dal pubblico ministero. Anche per i provvedimenti cautelari reali è, dunque, previsto il ricorso per saltum quale alternativa del riesame. Si tratta, però di strumento di controllo che, in seguito alla modifica apportata dall'art. 19, D.Lgs. 14.1.1991, n. 12, non rappresenta più una regola generale attuabile nei confronti di entrambe le specie di provvedimenti cautelari reali. L'univoco riferimento da parte dell'art. 325 cod. proc. pen. al "decreto" di sequestro induce a ritenere esperibile ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e ad escluderne l'applicabilità in ordine al decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.
3. Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione non rientra dunque il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro;
in tale caso, infatti, l'unico ^ 4 strumento di controllo esperibile è l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen.: ed invero, come già affermato da questa Corte, nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma secondo, nuovo cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, e nessuna norma di carattere particolare, perché nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo. Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, De Simone, Rv. 191456). Di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex artt. 322 bis, 568 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, P.M. in proc. Paone, Rv. 263239; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini e altro, Rv. 222975)
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come atto di appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per il giudizio. Così deciso il 08/02/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Diotalleviale Andrea Pellegrino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 MAR. 2017 IL CANCELLIERE CASSA Claudia Planc E N A O S Z I 5