Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2000, n. 11999
CASS
Sentenza 4 maggio 2000

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In presenza di una situazione di pericolosità concretamente accertata eccedente il normale livello di rischio collegato all'attività, la mancata adozione da parte dei responsabili dell'esercizio ferroviario delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumità delle persone è fonte di responsabilità penale per colpa. (Fattispecie di incidente ferroviario verificatosi in un tratto ferroviario privo di recinzione abitualmente attraversato dalla popolazione locale, in cui la colpa delle ferrovie è stata ravvisata nel non avere predisposto misure volte ad impedire l'attraversamento dei binari, ne' aver tenuto pulita dalla vegetazione la sede ferroviaria ne' aver ordinato la riduzione della velocità dei treni in transito).

L' esercente servizi ferroviari o altri servizi di trasporto è responsabile della sicurezza del servizio stesso non solo per tutto ciò che riguarda il personale dipendente e gli utenti diretti del servizio (i viaggiatori), ma anche nei riguardi di terze persone che vengano in contatto con la ferrovia in situazioni, quali la manutenzione e la vigilanza sui binari, che sono espressamente disciplinate dal dpr 11 luglio 1980, n.753 contenente le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.(Fattispecie relativa all'investimento da parte di un treno di una persona che camminava lungo i binari)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2000, n. 11999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11999
    Data del deposito : 4 maggio 2000

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