Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2002, n. 7861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7861 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 07 86 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.18039/01 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 21658 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio Lamorgese -Ud.5.3.2002 " Florindo Minichiello -Oggetto: " LL TI 11 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO MA LA, difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Antonio Iannucci con domicilio eletto in Roma alla via Acquaro n. 8, scala B, int. 6 presso l'avv. Giulio di Gioia ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dagli avv.ti Clementina Pulli, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo, con 1925 domicilio eletto in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Benevento n° 494/00 in data 20 settembre/16 ottobre 2000 (R.G. 144/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Giulio di Gioia per delega dell'avv. Antonio Iannucci;
udito l'avv. Fabio Fonzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimentodott. del ricorso. 2 Svolgimento del processo 1. Con ricorso del 29 marzo 1999 l'INPS proponeva appello av- verso la sentenza emessa dal Pretore di Benevento con la qua- le veniva rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiun- tivo emesso nei confronti dell'INPS relativamente alla resti- tuzione del 50% dei contributi agricoli versati per gli anni 1990 e 1991 dalle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90; de- creto chiesto ed ottenuto da FR MA LA. Quest'ultima, appellata, si costituiva resistendo all'impu- gnazione. Il Tribunale di Benevento con sentenza del 16 ottobre 2000 accoglieva l'impugnazione con conseguente revoca del decreto opposto e compensava tra le parti le spese di giudizio. In particolare, il Tribunale riteneva che il controllo sui presupposti della richiesta esenzione contributiva, demandato alle regioni, non era mai stato attivato, non avendo in par- ticolare parte appellata presentato alcuna domanda alla re- gione per rendere possibile il controllo stesso. Osservava inoltre che l'esonero dai contributi era subordinato agli stessi presupposti e condizioni in base ai quali la regione poteva erogare le provvidenze economiche. Avverso questa pronuncia FR MA LA ha propo- sto ricorso per cassazione. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso è articolato in due motivi, riassumibili nei termini che seguono. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione falsa applicazione del D.M. del Ministero Agricoltura e Fore- ste del 3 dicembre 1990 n. 90/00237, degli artt. 9 e 10 del decreto legge 6 dicembre 1990 n.367, convertito con modifica- zioni dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31, dell'art. 5 legge 14 febbraio 1992, n.185, dell'art. 18, comma 18, della legge 23 dicembre 1994 n.724 e dell'art. 12 delle cd. Preleggi. Sostiene che la domanda alla regione con allegazione della dichiarazione sostitutiva riguarda soltanto le provvidenze regionali;
solo nel 1994 è stato introdotto l'onere della di- chiarazione sostitutiva. Comunque, l'art. 18, comma 18, cit. doveva essere interpretato in modo estensivo o analogico, sì da ritenere consentita la presentazione della domanda dopo il 1994 con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
ciò, anche se la domanda di rimborso fosse stata presentata dopo il 1994, atteso che non si era verificata alcuna decadenza. Pertanto, non è possibile distinguere tra imprese che hanno presentato la domanda alla regione prima del 31 dicembre 1994 (data di entrata in vigore dell'art. 18 cit.) ed imprese che tale domanda hanno presentato dopo.
2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 n. 2 5 c.p.c.). Osserva in particolare che il Tribunale esclude la decadenza ma poi di fatto, interpretando l'art. 18 come 50- pra, la ritiene sussistere: la domanda è respinta perché in sostanza tardiva (successiva al 31 dicembre 1994); quindi vi sarebbe contraddittorietà della motivazione. che possono essere trattati 3. I due motivi del ricorso - congiuntamente sono infondati. - La questione centrale che pone il ricorso concerne essenzial- mente l'esatta interpretazione dell'art. 9 d. 1. 6 dicembre 1990 n.367, conv. in 1. 30 gennaio 1991 n.31, da leggersi congiuntamente all'art. 18, comma 18, legge 23 dicembre 1994 n. 724. Parte ricorrente in sintesi assume di avere diritto all'esen- zione contributiva parziale, prevista in favore delle aziende agricole (e quindi degli imprenditori agricoli a titolo prin- cipale, singoli o associati, nonché dei coltivatori diretti) dall'art. 9 cit., sull'allegato presupposto di aver sofferto la siccità nell'annata agraria 1989-90 e di aver subito un danno superiore al 35% del prodotto lordo vendibile per tre anni, anche non consecutivi, nel decennio 1981-1990. Per com- provare la ricorrenza di tale presupposto espone di avere al- - e poi prodotto in giu- legato alla domanda diretta all'INPS la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio come dizio - (asseritamente) previsto dall'art. 18, comma 18, cit. Il Tribunale, riformando la sentenza pretorile, ha rigettato la domanda rilevando che era mancata la prova della sussi- stenza dei requisiti del beneficio richiesto e che in parti- colare parte ricorrente, prima della sanatoria prevista dal- l'art. 18, comma 18 cit., non aveva presentato alcuna domanda alla regione corredata della dichiarazione sostitutiva del- l'atto di notorietà del danno subito per attivare la verifica demandata alla regione stessa, come desumibile dagli artt. 9 e 10 del cit. d.l. n.367/90. 4. Giova premettere che la disposizione che prevede la prov- videnza rivendicata, consistente in un parziale esonero con- tributivo, e della cui esatta interpretazione si dibatte tra le parti, si colloca tra la disciplina del Fondo di solida- rietà nazionale (istituito con legge 25 maggio 1970 n.364), quale posta dalla legge 15 ottobre 1981 n.590, e la sua suc- cessiva riforma introdotta con legge 14 febbraio 1992 n.185. Questo Fondo, intestato al Ministero dell'agricoltura e fore- ste, era destinato (fin dalla legge n.590/81 cit.) alle re- gioni perché prelevassero le somme occorrenti per consentire, in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di erogare varie provvidenze in favore delle aziende agricole danneggiate (art. 1 1. n. 590/81 e art. 1 1. n.185/92). Ed infatti le funzioni amministrative in ma- teria di interventi conseguenti a calamità naturali o avver- sità atmosferiche di carattere eccezionale erano già state (art. 70 d. P. R. 24 luglio 1977 trasferite alle regioni n.616). Tra le varie provvidenze contemplate dalla legge n. 590 del 1981 era previsto anche un beneficio contributivo (art. 5) in favore delle aziende agricole che avevano subito un determi- nato danno, beneficio consistente nella sospensione del paga- mento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Il pre- supposto sostanziale del beneficio era costituito dal fatto che l'azienda agricola avesse subito un danno non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Il presup- posto formale era rappresentato dalla presentazione di una domanda all'ente impositore (all'epoca, lo SCAU) corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltu- competente per territorio, dal quale risultasse la natu- ra, l'entità e la causale del danno (certificato questo ri- ra, chiesto dal quinto comma dell'art. 5 cit. e previsto dall'ul- timo comma dell'art. 1 legge 23 luglio 1956 n.838). Tale at- testazione poteva essere sostituita solo da una perizia giu- rata, da presentarsi a cura dell'azienda richiedente il bene- ficio. Era poi prevista (dall'art. 7) la compilazione (ed esposizio- ne nell'albo pretorio del comune) di elenchi nominativi delle aziende agricole danneggiate e beneficiarie delle provviden- ze.
5 - ferme re-La riforma del 1992 (legge n.185 del 1992 cit.) stando le competenze in materia delle regioni, accentuate dalla previsione del periodico trasferimento alle stesse del- le disponibilità del Fondo sulla base di un piano di riparto (art. 2) ha previsto (all'art. 5) un più incisivo beneficio previdenziale, consistente nell'esonero parziale dal pagamen- to dei contributi previdenziali e assistenziali, propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi succes- sivi alla calamità naturale, in misura determinata con decre- to del Ministro del lavoro. Il presupposto sostanziale è co- stituito dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1: l'azienda agricola deve ricadere nelle zone delimi- tate che abbiano subito danni non inferiori al 35% della pro- duzione lorda vendibile. Sotto l'aspetto formale la domanda (all'INPS) deve essere corredata dalla dichiarazione sostitu- tiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n.15 (all'epoca vigente). E' poi ribadi- to l'inserimento delle aziende danneggiate, beneficiarie del- le provvidenze , in appositi elenchi nominativi (art. 7 1. 185/92, simmetrico al cit. art. 7 1. n. 590/81). Dal raffronto tra la disciplina del 1981 e quella del 1992 emerge un accentuato parallelismo. Nell'uno e nell'altro caso il beneficio contributivo è sì riconosciuto dall'ente previ- denziale, ma si innesta in un più ampio contesto di provvi- denze erogate dalle regioni, costituite da contributi una tantum, da anticipazioni, da contributi in conto capitale, da prestiti quinquennali a tasso agevolato, da mutui decennali, da contributi per l'ammasso di prodotti non commercializzabi- li. Il quadro di riferimento è quindi marcatamente regionale perché si tratta di una tipica materia devoluta alle regioni (quella appunto degli interventi conseguenti a calamità natu- rali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale), tal- ché l'intervento centralizzato, mediante la manovra sui con- tributi previdenziali, si appalesa come complementare rispet- to al complesso delle provvidenze regionali. Nell'uno e nell'altro caso il beneficio contributivo è con- cesso sulla base della ricorrenza di un presupposto sostan- ziale (danni non inferiori al 35% della produzione) coonesta- to da apposita attestazione (inizialmente il certificato del- l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o la perizia giu- la dichiarazione sostitutiva di attorata;
successivamente notorio).
5. Tra queste due discipline a regime si colloca il d.l. dicembre 1990 n.367, conv. in 1. 30 gennaio 1991 n.31, che non dissimilmente da altri provvedimenti emergenziali a fron- te di specifiche calamità naturali (cfr. soprattutto il d.l. 15 giugno 1989 n.231, conv. in 1. 4 agosto 1989 n.286, che reca disposizioni analoghe a quelle del d.l. in esame) ha - riguardato la siccità per l'annata agraria 1989-1990. Innanzitutto, l'art. 1 d.
1. n. 367/90 ha esteso alle imprese colpite dalla siccità le provvidenze previste dalla cit. leg- ge n.590/81 così equiparando la siccità dell'annata agraria 1989-90 agli eventi calamitosi previsti dalla legge medesima. Alle aziende agrarie colpite dalla siccità spettavano quindi (a domanda) varie provvidenze regionali (quelle già indicate: contributi una tantum, anticipazioni, contributi in conto ca- pitale, prestiti quinquennali a tasso agevolato, mutui decen- nali, contributi per l'ammasso). Il successivo art. 10, dero- gando in parte qua alla legge n.590/81, ha poi dettato preci- se prescrizioni quanto al procedimento per l'accesso a tali benefici: le aziende agricole avrebbero dovuto inoltrare do- manda alla regione presentando altresì una dichiarazione so- stitutiva di atto di notorietà riguardante l'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requi- siti per l'ottenimento, nel periodo 1981-90, di determinate provvidenze regionali, quelle di cui all'art. 1, secondo com- lett. b) e c), legge 15 ottobre 1981 n. 590 (rispettiva- ma, mente il contributo una tantum per la ricostruzione del capi- tale di conduzione e il prestito quinquennale per la provvi- sta del capitale di esercizio). Sul versante contributivo il generale richiamo, fatto dal- l'art. 1 d.
1. n.367/90, all'applicabilità delle provvidenze della legge n.590/81, comportava innanzi tutto l'applicabili- tà anche dell'art. 5 di tale legge e quindi del beneficio (di 8 carattere generale) della sospensione del pagamento dei con- tributi previdenziali (del quale però non si controverte). Il legislatore ha però ritenuto insufficiente tale beneficio per una specifica categoria di aziende agricole, quelle che erano state particolarmente danneggiate da calamità naturali in un arco di tempo più ampio (1981-1990). Ossia, da una par- te c'erano le aziende agricole che avevano sofferto solo о prevalentemente la siccità nell'annata agraria 1989-90; per queste il beneficio contributivo era costituito solo da quel- lo previsto in generale (per tutte le aziende colpite da ca- lamità naturali) dall'art. 5 della legge n.590/81, richiamata dall'art. 1 d.l. n.367/90. Dall'altra, c'erano le aziende agricole maggiormente e ripetutamente colpite da avversità - prevede l'art. 9 naturali nel decennio 1981-90; tali erano cit. le aziende agricole aventi diritto, nel periodo sud- detto, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui al- l'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), legge 15 ottobre sia 1981 n. 590, disposizione questa che richiedeva appunto, per la provvidenza di cui alla lettera a) che per quella alla lettera b), un danno non inferiore al 35% della produzione lorda globale. In sostanza si trattava di aziende che almeno per tre anni, anche non consecutivi, avevano patito un consi- derevole danno, superiore alla misura suddetta. A queste par- ticolari aziende che già avevano maturato anno per anno le 9 provvidenze, per così dire, ordinarie (quelle previste dalla legge n.590/81, comprensive in ipotesi anche del beneficio del pagamento dei contributi di cui della sospensione il legislatore ha riservato un ulteriore bene- all'art. 5) - straordinario per rafforzare il sostegno ordinario: ficio l'esenzione contributiva parziale in esame (riconosciuta pe- raltro contestualmente anche alle aziende agricole assuntrici di manodopera).
6. Si è trattato quindi di un beneficio di secondo livello, una provvidenza straordinaria in aggiunta a provvidenze ordi- narie e condizionata al fatto di aver avuto diritto a queste ultime. Il presupposto di tale beneficio straordinario è infatti co- come prevede l'art. 9 dal fatto che le aziendestituito - agricole danneggiate risultino aventi diritto>>, nel decen- nio suddetto, alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b) e c), l. 15 ottobre 1981 n. 590. Se si raffronta la dizione dell'art. 9 cit. con quella del- l'art. 5 della legge n. 185 del 1992 cit. (ma analogo raf- fronto può farsi con il beneficio contributivo di cui al cit. art. 5 della legge n.590 del 1981), si coglie meglio il ca- rattere derivato, e non già primario, del beneficio previsto dalla prima disposizione. Infatti l'art. 5 1. n. 185/92 (che - parimenti prevede un'esenzione contribu- come già rilevato tiva parziale, ma a regime) richiede che l'azienda agricola 10 sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1>> (ossia si richiede che essa abbia subito un danno supe- riore al 35% della produzione lorda vendibile). Invece l'art. 9 richiede che l'azienda agricola abbia avuto diritto, per tre anni nel decennio suddetto, a provvidenze regionali che a loro volta presupponevano (ex art. 1, secondo comma, lett. b) e c), legge 15 ottobre 1981 n. 590) un danno superiore al 35% della produzione lorda vendibile. L'evento-danno nel primo caso costituisce presupposto diretto del beneficio;
nel secondo caso rappresenta un presupposto indiretto perché il beneficio è condizionato (non già alla sussistenza del danno, bensì) alla spettanza delle provviden- ze regionali di cui l'evento-danno costituiva a sua volta il presupposto diretto. Un analoga struttura di beneficio di secondo livello ha l'esenzione contributiva parziale prevista dal cit. art. 7 ter d.l. 15 giugno 1989 n. 231, conv. in 1. 4 agosto 1989 n.286, che parimenti fa riferimento alle aziende agricole aventi diritto>>, per tre annate agrarie anche non consecu- tive nel novennio 1981-1989, alle stesse, sopra menzionate, provvidenze regionali. . NelQuesta diversa tecnica ha una sua ben evidente ratio primo caso (art. 5 legge n. 185/92, ma anche art. 5 1. n.590/81) l'evento-danno è temporalmente prossimo alla ri- chiesta del beneficio giacché l'esenzione riguarda i dodici 11 mesi successivi all'evento calamitoso. La prossimità tempora- le di quest'ultimo consente anche concretamente di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto noto- rio, di cui deve essere corredata la domanda. Nell'altro caso (art. 9 d.
1. n. 367/90) l'ampiezza dell'arco temporale di riferimento (dieci anni) comporta che l'evento- danno può essere notevolmente risalente nel tempo sì da non consentire in concreto o quanto meno da rendere assai dif- il controllo del suo effettivo verificarsi. Edficoltoso - allora il legislatore confidando sui controlli regionali (effettuati o effettuabili nel decennio) per riconoscere la spettanza delle provvidenze regionali - ha costruito la straordinaria misura dell'art. 9 cit. come beneficio di se- condo livello, che presuppone la spettanza (per tre anni nel decennio) di determinate provvidenze regionali e quindi im- plica a monte le verifiche ed i controlli da parte delle re- gioni. D'altra parte, la spettanza delle provvidenze regionali nel corso degli anni aveva una sua visibilità esterna perchè sia l'art. 7 legge n.590/81 che l'art. 7 legge n. 185/92 già pre- vedevano la compilazione di elenchi nominativi delle aziende aventi diritto ai benefici. Inoltre il secondo comma del- l'art. 10 d.
1. n.367/90 cit. (come già in precedenza l'art. 7 quater d.l. n.231/89, cit.) espressamente faceva carico alle regioni di pubblicare l'elenco nominativo delle aziende de- 12 stinatarie di tutti i benefici previsti dal medesimo decreto legge, tra cui il beneficio dell'esenzione contributiva in esame. Con l'inserimento in tale elenco nominativo (solleci- tato dallo SCAU, destinatario delle domande di esenzione con- tributiva, ma in ipotesi richiesto direttamente anche dalla singola azienda interessata con apposita domanda) la regione riconosceva che l'azienda agricola era tra quelle aventi diritto>> alle provvidenze regionali. Deve anche aggiungersi che, se il riconoscimento da parte della regione della spettanza delle menzionate provvidenze regionali per tre anni nel decennio soddisfaceva la condizio- ne per l'insorgenza del diritto all'esenzione contributiva in non può escludersi che in ordine a tale spettanza, ove esame, rivendicata dall'azienda, ma negata dalla regione, vi potesse essere una contestazione;
ma ciò non contraddice la natura di secondo livello dell'esenzione contributiva, richiedendosi invece, in questa evenienza (che non è quella di specie), l'accertamento (in tal caso anche nei confronti della regio- ne) del diritto alle provvidenze regionali presupposte.
7. Questa essendo la portata dell'art. 9 cit., l'azienda agricola che aspirasse al beneficio doveva comprovare appunto la spettanza (per tre anni nel decennio) di tali provvidenze regionali che venivano rafforzate ex post con l'ulteriore be- neficio della parziale esenzione contributiva per gli anni 1990 e 1991. Non doveva invece comprovare il danno subito (in 113 3 misura superiore al 35% del prodotto lordo vendibile) perché questo era insito nella riconosciuta spettanza delle provvi- denze regionali. Mette anche conto notare che rispetto a questa interpretazio- ne, che qualifica l'esenzione contributiva in questione come beneficio di secondo livello sulla base di una lettura siste- matica dell'art. 9 cit. nel contesto normativo, precedente e successivo, in cui si inserisce, risulta essere pienamente in sintonia la prassi amministrativa accolta all'epoca dallo SCAU che, nella circolare n.46 del 15 aprile 1991 (richiamata da parte ricorrente), avente natura di atto amministrativo a carattere generale, chiariva che l'elenco delle aziende agri- cole che avevano chiesto l'esonero contributivo parziale ex art. 9 cit. sarebbe stato trasmesso agli assessorati regiona- li competenti, i quali avrebbero dovuto, sulla base degli elenchi nominativi dei beneficiari delle provvidenze regiona- li, verificare se le aziende medesime rientrassero, o meno, tra quelle aventi diritto>> alle provvidenze regionali per tre anni nel decennio.
8. Questa interpretazione dell'art. 9 cit. è poi coonestata da una disposizione successiva: il cit. comma 18 dell'art. 18 legge 23 dicembre 1994 n.724. Nel contesto del condono previ- denziale ed assistenziale (e quindi di una misura a carattere eccezionale la cui legittimità è stata scrutinata da C. cost. - prendendo atto del 30 luglio 1997 n.303) il legislatore 14 fatto che erano spesso mancati da parte delle regioni quel controllo e quella verifica insiti nella costruzione del- l'esenzione contributiva in questione come beneficio di se- condo livello, conseguente al riconoscimento di provvidenze regionali i cui presupposti avrebbero dovuto esser verifica- ti, appunto, dalle regioni ha introdotto una previsione di - sanatoria di tipo sanzionatorio dell'inerzia delle regioni. Infatti il comma 18 dell'art. 18 prevede che qualora le com- petenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accerta- mento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il di- ritto alle agevolazioni contributive in favore delle aziende agricole, disposte dall'art.
7-ter d. 1. 15 giugno 1989 n. 231, conv. in 1. 4 agosto 1989 n. 286, e all'art 9 d. l. 6 367, conv. in 1. 30 gennaio 1991 n. 31, èdicembre 1990 n. definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interes- sate. Quindi, se la regione è stata inadempiente per oltre tre anni fino alla data di entrata in vigore dell'art. 18, comma 18, cit., l'azienda agricola che all'epoca aveva chiesto allo SCAU l'esenzione contributiva parziale non è penalizzata da - in ragione appunto della questa situazione di stallo perché - il requisito consistente disposizione di sanatoria in esame nel fatto di aver avuto diritto alle provvidenze regionali 15 per tre anni nel decennio si considera riconosciuto>> sulla base della mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di noto- rietà (il riferimento è evidentemente alla procedura ammini- strativa disciplinata dalla suddetta circolare, che all'epo- nel regolamentare la domanda ed il procedimento, ca, aveva richiesto appunto anche l'allegazione di tale attestazione). Questa disposizione di sanatoria che si presenta essa stes- - non può che riguardare sa come un beneficio ulteriore esclusivamente le aziende agricole che all'epoca (i.e. a suo tempo>>: art. 18, comma 18 cit.) avevano diligentemente (in ottemperanza alla circolare suddetta) presentato la do- manda di esonero contributivo (allo SCAU) e che però vedevano la loro pretesa di fatto ostacolata, se non proprio paraliz- zata, dall'inerzia delle regioni. Essa non riguarda invece le aziende agricole che per anni erano rimaste inerti e che, do- po la disposizione di sanatoria in esame, avessero inoltrato per la prima volta (all'INPS) la domanda di esenzione contri- butiva per gli anni 1991-1992 allegando (ora per allora) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E' evidente che in tale evenienza non ci sarebbe alcuna inadempienza del- le regioni alle quali nessuna verifica poteva essere stata chiesta (né dall'azienda agricola interessata, né dallo SCAU) per il semplice motivo che nessuna domanda di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 9 cit. era stata inoltrata. 16 9. Tirando le fila delle argomentazioni finora svolte, può quindi dirsi in sintesi che occorre tenere distinti il bene- ficio dell'esenzione contributiva di cui all'art. 9 cit. e la sanatoria di cui all'art. 18, comma 18, cit., e che quindi: a) il presupposto per l'esenzione contributiva, in quanto be- neficio di secondo livello, era costituito dal fatto di aver avuto diritto, per tre anni nel decennio suddetto, a determi- nate provvidenze regionali (il contributo una tantum per la ricostruzione del capitale di conduzione e il prestito quin- quennale per la provvista del capitale di esercizio) con con- seguente inserimento nell'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art. 10, comma 2, cit.; b) della menziona- ta sanatoria, prevista dall'art. 18, comma 18, possono bene- ficiare solo le aziende agricole che avessero già richiesto in precedenza il beneficio dell'esenzione contributiva ex art. 9 cit. e che fossero in attesa dei controlli e delle ve- rifiche delle regioni, in concreto non effettuati, e non an- che le aziende che hanno chiesto l'esenzione contributiva so- lo dopo la legge di sanatoria. Emerge allora come sia in realtà del tutto destituita di fon- damento l'interpretazione fatta propria dalla difesa di parte ricorrente. La quale da una parte (male interpretando l'art. 9 cit.) ritiene di aver assolto l'onere probatorio su di essa gravante con la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante il danno subito per tre anni nel decennio, e, 17 dall'altra, trae argomenti a favore della propria tesi dal fatto che l'INPS in realtà non abbia contestato tale circo- - il presuppo- stanza. Ma così non è perché - come già detto sto dell'esenzione contributiva, per essere essa un beneficio di secondo livello, era costituito dal fatto che l'azienda agricola avesse avuto diritto a determinate provvidenze re- gionali per tre anni nel decennio. D'altra parte la difesa di parte ricorrente (male interpre- tando l'art. 18, comma 18, cit.) ritiene che proprio a parti- re da tale disposizione di sanatoria in esame sarebbero muta- ti i presupposti per aver diritto all'esenzione contributiva e quindi, anche dopo la sanatoria, le aziende agricole po- trebbero presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante il danno subito per tre anni nel decen- nio, per beneficiare della sanatoria stessa. Ma così non è di tale sanatoria non potevano be-perché come si è detto 1 - neficiare altri che le aziende agricole che già avessero ri- chiesto in precedenza il beneficio dell'esenzione contributi- va ex art. 9 cit.. 10. Può aggiungersi che la difesa dell'INPS, nel contrastare l'interpretazione di parte ricorrente, ha anche parlato di inammissibile riapertura dei termini della sanatoria del 1994. In realtà l'art. 18, comma 18, cit. non prevede termine alcu- no (e tale non è quello di entrata in vigore della legge 18 n. 724 del 1994), ma si riferisce unicamente alle domande di esonero contributivo già presentate a suo tempo>> (e vero- similmente giacenti da tempo, visto che lo SCAU nel discipli- nare il procedimento amministrativo, aveva fissato una data di scadenza nel 31 maggio 1991) in attesa che le competenti autorità regionali accertassero i danni subiti dalle singole aziende e provvedessero a compilare gli elenchi nominativi delle aziende beneficiarie. In questo senso (e non già perché sia scaduto un qualche termine per accedere alla sanatoria) le domande "nuove" ossia quelle presentate dopo l'entrata in vigore della disposizione suddetta non beneficiano, né possono più beneficiare della sanatoria. Non essendoci un termine di decadenza (quello del 31 maggio 1991, previsto dalla menzionata circolare dello SCAU, non avendo base legislativa, non poteva che essere meramente or- dinatorio), in realtà nulla escludeva che un'azienda agricola proprio come ha fatto parte ricorrente - si ricordasse di chiedere il beneficio dell'esenzione contributiva solo dopo la sanatoria suddetta del 1994. Ma, non beneficiando appunto della sanatoria e trovando invece applicazione solo l'origi- nario art. 9 cit., non derogato in parte qua dall'art. 18, comma 18, l'azienda agricola avrebbe dovuto allegare e prova- aver avuto diritto in passato alle menzionate provvi- re di denze regionali per tre anni nel decennio suddetto (ad es. avendo domandato alla regione di attestare tale presupposto 19 con l'inserimento negli elenchi nominativi delle aziende be- neficiarie ex art. 10, comma 2, cit.), e non già di aver su- bito, per tre anni nel decennio, un danno superiore al 35% del prodotto lordo vendibile. Nella specie l'azienda ricorrente che ha impostato il ri- - corso sulla base di una diversa interpretazione - ha ritenuto (coerentemente con la sua impostazione, ma erroneamente) di non allegare né provare quello che era l'effettivo presuppo- sto del beneficio richiesto, non avendo neppure inoltrato - Osserva il Tribunale alcuna domanda alla regione, con la conseguenza che non era stato reso possibile l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge. -La pronuncia impugnata pur sintetica nella motivazione risulta corretta nel decisum per aver ritenuto non provato il presupposto dell'esenzione contributiva rivendicata e per avere esattamente colto l'aggancio esistente tra l'esenzione contributiva di cui all'art. 9 cit. ed i controlli e le veri- fiche del danno subito dall'azienda agricola per tre anni nel decennio, che erano demandati alle regioni. Ossia il Tribuna- le ha colto, anche se non ha sviluppato argomentativamente (ed in questa parte può intendersi corretta la motivazione della sentenza impugnata), la natura di secondo livello del beneficio in questione che comporta le implicazioni sopra esaminate. 2 20 0 Il Tribunale ha valorizzato la circostanza della mancata pre- sentazione di una domanda alla regione, che non è risolutiva in sè (perché in realtà nell'art. 9 cit. non è formalizzato un vero e proprio atto di impulso della verifica del presup- posto di fatto del beneficio con conseguente inserimento nel- l'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art.10, comma 2, cit.), bensì è indicativa della mancata sus- sistenza del presupposto dell'invocata esenzione contributiva che, in quanto beneficio di secondo livello, presupponeva che in precedenza l'azienda agricola avesse chiesto alla regione, ed ottenuto, il riconoscimento del diritto a determinate provvidenze regionali con conseguente inserimento nell'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art.10, comma 2, cit.; circostanza questa che parte ricorrente, sulla scor- ta di una diversa (ma erronea) interpretazione dell'art. 9 cit. e dell'art. 18, comma 18, cit., non ha né allegato, né comprovato. 11. Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 5 marzo 2002 Il Presidente Mumini Ravagnan 212 1 Il Consigliere estensore Mno Battimielle Ви I CANCELLIEREggi 2.9 MG.2002.Deportatein CancelleriaIL CANCELLIERE I D , A S O 0 S 1 L A L 3 . T 3 O T , B 5 R A I S A . ' D E L N P L S A E T I 3 S D 7 N - I O G 8 S P - O N M I E A 1 S D A I E E D , A G E O O G T R T T E N T S L E I I S R G I E A E D L R L O E D 22