Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
In assenza di deduzioni difensive, l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva facoltativa nei casi di cui all'art. 99, commi terzo e quarto, cod. pen., non comporta un obbligo di specifica motivazione, trattandosi di un aggravamento previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell'imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che è solo l'esclusione di tale aggravamento di pena a dover essere motivato).
Commentario • 1
- 1. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2009, n. 13923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13923 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 416
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 31731/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. De Giorgio Paolo, difensore di fiducia di CU AT, n. a Napoli il 22.8.1970, e di AN NI, n. a Napoli il 19.5.1962;
avverso la sentenza in data 22.5.2008 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, in parziale riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 11.10.2007, vennero condannati il CU alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa ed il AN alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa, quali colpevoli del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di CU AT e AN NI in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, loro ascritto per avere detenuto a fini di spaccio sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana ed in particolare un involucro di cellophane contenente grammi 11,228 di cocaina e 12 confezioni di cellophane contenenti complessivamente grammi 8,384 di marijuana.
Secondo quanto riportato in sentenza nel corso di servizi di osservazione predisposti dalla sezione investigativa del Commissariato di P.S, Napoli - Dante gli imputati veniva notati mentre cedevano a terzi un involucro contenente una sostanza di colore bianco. Si rilevava inoltre che uno dei due si era recato a prelevare detto involucro presso un cumulo di rifiuti in prossimità di uno stabile abbandonato, ove venivano poi rinvenute le sostanze stupefacenti di cui alla contestazione. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano contestato l'affermazione di colpevolezza ed in particolare la riconducibilità delle sostanze stupefacenti rinvenute, nonché chiesto, in subordine, l'applicazione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 33, comma 5, e delle attenuanti generiche.
La Corte ha, però, ridotto la pena inflitta agli imputati dal giudice di primo grado, rideterminandola nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. Si osserva che la corte territoriale ha escluso l'applicabilità della richiesta diminuente in considerazione della diversa qualità e della quantità delle sostanze stupefacenti detenute a fini di spaccio dagli imputati.
Si deduce, quindi, che l'accertamento sul punto è affetto da vizi di motivazione, poiché la destinazione alla vendita al minuto della sostanza stupefacente poteva essere ipotizzata solo per la marijuana, già suddivisa in dosi, non per la cocaina contenuta in un unico involucro di cellophane, non essendo la stessa suscettibile di essere suddivisa in loco in dosi e ceduta a singoli acquirenti in assenza, tra l'altro, degli strumenti all'uopo occorrenti;
che, pertanto, la attribuzione agli imputati della detenzione anche della cocaina risulta logicamente incompatibile con l'attività di spaccio al dettaglio accertata a carico degli stessi;
che, inoltre, non si è tenuto conto della natura del luogo in cui fu rinvenuta la sostanza stupefacente, trattandosi di uno stabile abbandonato accessibile a tutti, ubicato in una zona che è notoriamente teatro della cessione ed uso di sostanze stupefacenti;
che, in relazione alla detenzione e spaccio della sola marijuana, non vi erano ragioni per escludere la richiesta diminuente, considerato l'aspetto qualitativo di detta sostanza, di cui sì deve tener conto anche dopo le modificazioni apportate alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 99 c.p. e vizi della motivazione della sentenza.
Si osserva che secondo il consolidato indirizzo interpretativo formatosi sul punto anche la applicazione della recidiva specifica, reiterata non è obbligatoria, essendo obbligatorio solo il quantum dell'aumento di pena da applicarsi.
Si deduce, quindi, che l'applicazione della recidiva, in quanto in ogni caso facoltativa, deve formare oggetto di adeguata motivazione, che nella specie risulta carente.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura afferente alla mancata applicazione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, di cui al primo motivo di ricorso, si risolve esclusivamente nella reiterazione del motivo di gravame, con il quale gli appellanti avevano contestato in punto di fatto la detenzione da parte loro anche della cocaina;
motivo di gravame respinto con congrua motivazione dalla sentenza impugnata.
Infatti, l'accertamento sul punto è fondato sul rilievo che entrambe dette sostanze stupefacenti vennero trovate dagli inquirenti nello stesso posto, nel quale si era recato il CU per prelevare la sostanza stupefacente da cedere ad un occasionale acquirente, sicché le deduzioni dei ricorrenti in ordine alla pretesa impossibilità di procedere in loco alla suddivisione della cocaina in dosi e le ulteriori, del tutto generiche, non appaiono certamente idonee a scalfire, sul piano della tenuta logica della motivazione, l'accertamento di fatto afferente alla detenzione anche della cocaina da parte degli imputati.
Va anche rilevato che i giudici di merito hanno valorizzato, al fine di negare la sussistenza delle condizioni per concedere la diminuente, anche il dato quantitativo di ognuna le sostanze stupefacenti, applicando correttamente sul punto la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (sez. un. 21.9.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216668).
Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. La possibilità di escludere l'aumento di pena per la recidiva, nei casi previsti dall'art. 99 c.p., commi 3 e 4, non comporta affatto un obbligo di specifica motivazione, allorché il giudice di merito ritenga di applicare il corrispondente aumento di pena, in assenza di deduzioni difensive sul punto, trattandosi di un aggravamento del sistema sanzionatorio) previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell'imputato, sicché è la esclusione di tale aggravamento di pena a dover formare oggetto di motivazione. Peraltro, nel caso in esame, la sentenza risulta altresì congruamente motivata sul punto, essendo stati valutati dai giudici di merito la gravità ed il numero dei precedenti degli imputati, al fine di affermare che la recidiva era stata correttamente applicata ad entrambi dalla sentenza di primo grado, mentre le ulteriori deduzioni dei ricorrenti sul punto costituiscono solo una censura di tale valutazione di fatto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009