Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 2099
CASS
Sentenza 21 marzo 2000

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In mancanza di espressa previsione di legge e considerato che non si verte nell'ambito di applicabilità dell'art.111 della Costituzione (in base al quale sono sempre ricorribili per cassazione le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale), è da escludere che sia suscettibile di ricorso per cassazione il provvedimento decisorio sul "ricorso" che, ai sensi dell'art.12, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217, il difensore o consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte d'appello competenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 2099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2099
    Data del deposito : 21 marzo 2000

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