Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
In mancanza di espressa previsione di legge e considerato che non si verte nell'ambito di applicabilità dell'art.111 della Costituzione (in base al quale sono sempre ricorribili per cassazione le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale), è da escludere che sia suscettibile di ricorso per cassazione il provvedimento decisorio sul "ricorso" che, ai sensi dell'art.12, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217, il difensore o consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte d'appello competenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 21.03.2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 2099
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 33194/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA IC n. il 28.12.1956
avverso ordinanza del 14.06.1999 CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 14-6-99 la Corte di Appello di Palermo accoglieva il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 6 della L. 217/90 dal Procuratore Generale competente, avverso il provvedimento con cui la stessa Corte aveva liquidato la somma di L.
4.500.000 all'avvocato Stefano Pellegrino in qualità di difensore di AL IC, ammesso al gratuito patrocinio in un procedimento di incidente di esecuzione.
Riteneva, infatti, che non fosse dovuto alcun onorario per prestazioni difensive antecedenti alla data, in cui era stata presentata l'istanza volta ad ottenere il beneficio, e che anche la somma residua eccedesse i valori medi della tariffa vigente, trattandosi di una procedura in cui non erano state trattate questioni di rilievo e riduceva l'importo a L.
1.699.000 complessive. Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso per cassazione il suddetto legale, deducendo l'erronea individuazione della data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che risalirebbe al 26-2-1998 e non al 5-6-1998, come stabilito dalla Corte territoriale, e contestando l'asserita mancanza di impegno difensivo.
Motivi della decisione.
In via preliminare deve essere valutato se sia suscettibile di ricorso per Cassazione il provvedimento decisorio sull'impugnazione che, ai sensi dell'art. 12, co. 4^ della L. 217/90, il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte d'appello competenti.
Questo Collegio è perfettamente a conoscenza di un orientamento di legittimità, secondo cui l'ordinanza con la quale venga rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, sarebbe ricorribile per cassazione in base all'art. 111 della Costituzione, poiché si tratterebbe di un provvedimento di natura decisoria contro il quale non è previsto nell'ordinamento nessuno specifico mezzo di impugnazione. (vedi Cass. Sez. VI, 12-1-1996 n. 125, Somi, RV. 204.157).
Ritiene tuttavia di non condividerlo, in quanto il citato art.111 della Cost. stabilisce l'obbligatorietà del ricorso per cassazione unicamente "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali" e tale principio non può essere esteso per analogia ad altre statuizioni senza violare la tassatività dei mezzi di impugnazione.
Appare quindi preferibile aderire al diverso orientamento di questa Corte, secondo il quale "non è suscettibile di ricorso per cassazione il provvedimento decisorio sul 'ricorso' che, ai sensi dell'art. 12, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217, il difensore o consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte d'appello competenti". (Sez. I, 6- 3-1997 n. 1864, Congiu, RV. 207.238). Nè si può ritenere che tale interpretazione porti a conclusioni illegittime costituzionalmente, in quanto si tratta di una disposizione con cui il legislatore ha effettuato una ragionevole scelta in una situazione non assimilabile a quella, disciplinata dall'art. 6, co. 5^, della stessa legge 217/90, della decisione negativa sul "ricorso" proposto dall'interessato al tribunale o alla corte d'appello avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio, per la quale è stata invece espressamente prevista la possibilità di ricorrere per cassazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed a questo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000