Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2002, n. 42119
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Sentenza 19 novembre 2002

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Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la c.d. "piattaforma continentale" rientrano fra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., in quanto, pur qualificabili come "res communes omnium", sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958) alla sovranità dello Stato che è portatore diretto alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che costituisce danneggiamento aggravato, perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 635, comma 2, n. 3 e 625 n. 7 cod. pen. quello costituito dalla frantumazione degli scogli esistenti su di un fondale marino, effettuata allo scopo di impossessarsi di esemplari di specie ittiche che vivevano all'interno di detti scogli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2002, n. 42119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42119
    Data del deposito : 19 novembre 2002

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