Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento (in Camera di Consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell'art. 91 cit.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LOSAVIO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INIZIATIVE IMMOBILIARI DI SI LB & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA MODENA 5, presso l'avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANO CLAUDIO VETTORI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ZA AD, RA ER;
- intimati -
avverso il decreto della Sezione distaccata di Corte 1589 d'Appello di BOLZANO, emesso il 03/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Presidente del Tribunale di Bolzano, su istanza di DR AP a norma dell'art. 288 c.p.c, con ordinanza pubblicata il 7 dicembre 1999 provvedeva alla correzione della ordinanza pubblicata l'8 novembre 1999 da lui stesso pronunciata nel procedimento per provvedimento di urgenza e per sequestro giudiziario promosso dallo stesso AP e da ER RS nei confronti della società in a.s. Iniziative Immobiliari di VI LO e c. La correzione riguardava il punto della motivazione dell'ordinanza 8 novembre 1998 (che aveva negato i provvedimenti richiesti dai ricorrenti) là dove erroneamente si era fatto riferimento alla dichiarazione di fallimento della società in a.s. Iniziative Immobiliari di VI LO e c., intervenuta invece nei confronti della diversa società in a.s. Finanz - und Handelsinitiaven di VI LO e c. Contro l'ordinanza di correzione la società in a.s. Iniziative Immobiliare di UR RG e c. e RG UR in proprio - senza ministero di difensore - proponevano reclamo testualmente a norma degli artt. 739 e 742 bis c.p.c, perché fosse dichiarata la illegittimità del (da esse definito) "provvedimento di volontaria giurisdizione emesso dal Presidente del Tribunale con ordinanza 7 dicembre 1999". La Corte d'appello di Trento - sezione distaccata da Bolzano - con decreto 3 febbraio 2000 dichiarava "la inammissibilità della richiesta formulata" dalla società e dalla UR in proprio, che condannava in solido al rimborso delle spese sostenute dalle "controparti AP DR ed RS ER" (che si erano costituite davanti alla Corte d'appello - con il ministero di un difensore - eccependo l'inammissibilità del reclamo, il difetto di legittimazione - e di interesse - delle reclamanti e l'infondatezza della istanza nel merito). Rilevava la Corte di merito - da un lato - che "la richiesta formulata dalle ricorrenti non integra un reclamo proposto avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione, bensì l'impugnazione di un provvedimento di correzione evidentemente non rientrante tra quelli assoggettati alla disciplina dettata dagli artt. 737 ss c.p.c." e - dall'altro - che lo stesso "atto presentato dalle ricorrenti non presenta i requisiti ne' di forma ne' di sostanza che l'avrebbe potuto far apparire come finalizzato alla proposizione di un appello venuto ad investire l'originaria ordinanza del 7.11.1999 pronunciata dal Presidente del Tribunale". Contro il decreto 3 febbraio 2000 la società in a.s. Iniziative Immobiliari di HE TO e c. (così modificata la ragione sociale della società in a.s. Iniziative Immobiliari di UR RG) ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Gli intimati DR AP, ER RS e RG UR non hanno svolto difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione la società ricorrente deduce violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la Corte di merito, attivata con il reclamo ex art. 739 c.p.c, applicato il principio della soccombenza, incompatibile con il rito del procedimento in camera di consiglio, sicché la indebita condanna al rimborso delle spese, incidendo su un diritto soggettivo, rende il provvedimento pronunciato un sede di reclamo (altrimenti insindacabile) ricorribile in cassazione ex art. 111 Costituzione.
2. Mentre deve convenirsi sulla ammissibilità del ricorso in cassazione avverso un provvedimento formalmente giurisdizionale che reca "condanna alle spese" a norma dell'art. 91 c.p.c. (e perciò incide su un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con pronuncia idonea ad assumere efficacia di giudicato), non può invece condividersi il motivo come argomentato a sostegno della impugnazione.
Ebbene, la società qui ricorrente intese proporre reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso l'ordinanza che aveva provveduto a correggere l'errore materiale contenuto nell'ordinanza del Tribunale di rigetto dell'istanza per provvedimento d'urgenza e sequestro giudiziario e dunque attivo, nei confronti delle parti che già si erano opposte alla stessa istanza, il formale procedimento come previsto dall'art. 739 c.p.c. La Corte d'appello, adita come giudice del reclamo a norma di tale articolo, rilevando la inammissibilità di una tale impugnazione (avverso il provvedimento reso a norma dell'art. 288, c.
2, c.p.c), e così accogliendo l'eccezione delle costituite "controparti" DR AP e ER RS, pronunciò dunque la condanna alle spese sull'implicito presupposto che la dichiarazione di inammissibilità registrasse la soccombenza delle parti che avevano inteso proporre l'impugnazione, nei confronti di quelle cui la stessa impugnazione era diretta.
E una tale determinazione deve ritenersi corretta.
Condivide il collegio la recente pronuncia di questa Corte (sez. 1^, 8 maggio 2001, n. 6365) che, innovando il precedente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto come nel procedimento promosso in sede di reclamo (ex art. 739 c.p.c.) contro provvedimento reso in camera di consiglio "si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo" la cui soluzione "implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c.". E se - deve aggiungersi - lo sviluppo del procedimento (in Camera di consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo che da fondamento alla applicazione estensiva dell'art. 91 c.p.c. Un tale principio deve necessariamente trovare applicazione pure nella ipotesi in cui il reclamo sia stato - come nella specie - proposto contro un provvedimento che, benché reso in procedimento in camera di consiglio (art. 742 bis c.p.c), debba ritenersi, sul fondamento speciale dell'art. 288, e.4, c.p.c, non autonomamente impugnabile e il reclamo stesso - cui abbia resistito le parte destinataria di esso - debba perciò essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso della società in a.s. Iniziative Immobiliari di HE TO e c., motivato con la ragione della assoluta incompatibilità del principio di soccombenza con il rito del procedimento in camera di consiglio pur nella fase di impugnazione, deve essere rigettato.
Non avendo le parti intimate svolto difese in questa fase, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003