Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19579
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Sentenza 28 maggio 2026

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    Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando il decreto di inammissibilità. Ha chiarito che l'art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 non pone un onere di presentazione contestuale della domanda di retrodatazione con quella di ammissione alla misura alternativa, consentendo all'affidato di richiederne una decorrenza anticipata anche successivamente all'ammissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19579
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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