Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 2
Il delitto di omissione di referto è reato di pericolo e non di danno e, per stabilire se il caso in merito al quale il sanitario ha prestato la sua opera possa presentare i caratteri di un reato perseguibile di ufficio, è necessario far ricorso ad un criterio di valutazione che tenga conto della peculiarità in concreto del caso, in ordine alla possibilità che esso dia luogo alle condizioni richieste "ex lege" per la punibilità del delitto. Quanto al profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella conoscenza degli elementi del fatto per il quale si è prestata dal sanitario la propria opera o assistenza, che valgano a disegnare, ancorché possibilisticamente, la figura di un delitto perseguibile d'ufficio, e quindi l'obbligo del referto è nella conseguente coscienza e volontà da parte del sanitario di omettere o ritardare di riferirne all'Autorità di cui all'art. 361 cod. pen. (Fattispecie in materia di lesioni subite in ambiente di lavoro con violazione delle norme antinfortunistiche. La Corte ha escluso che il sanitario potesse non rendersi conto si trattava di un delitto procedibile d'ufficio).
Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta comunque investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve rigettare la richiesta, a norma del comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., se la verifica conduca a rilevare la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. Se il giudice non si adegui a tale "regula juris" la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme, e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/1998, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 14/01/1998
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. " Luciano DERIU " N. 23
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " IU ER " N. 25980/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso la Pretura Circ.le di Mantova
avverso la sentenza del Pretore di Mantova in data 28-4-1997 con la quale DO NI veniva assolto dal reato di cui agli artt. 81 cpv. e 365 c.p. perché il fatto non sussiste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico ministero in persona del SPG Dr. Carmine DI ZENZO che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
O S S E R V A
Con sentenza del Pretore di Mantova del 28-4-1997, EL NT, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 365 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, omesso di riferire all'A.G. o alla Polizia giudiziaria l'esistenza del reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime a seguito di infortuni sul lavoro, delitti procedibili d'ufficio delle cui sussistenza veniva a conoscenza, nell'esercizio della professione sanitaria quale medico di base del Servizio sanitario nazionale, visitando i pazienti NZ RC, OL ID, NE AN e MA UN, per lesioni da costoro subite in occasione di infortunio sul lavoro, prognosticando loro una malattia o, comunque, un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni o una invalidità permanente penalmente rilevante, in Curtatone dall'aprile al settembre 1991, veniva assolto da tale reato perché il fatto non sussiste.
Si rilevava in proposito che, quanto agli infortuni subiti dai predetti NZ, OL e NE, stante la lacunosità dell'indagine istruttoria al riguardo, non era dato sapere se le lesioni patite dai tre infortunati, ancorché procedibili d'ufficio per la durata della prognosi, fossero riconducibili alla condotta di un terzo idonea ad integrare la violazione di norme antifortunistiche o, al contrario, non fossero eziologicamente legate a tale condotta ma ad un fatto meramente occasionale e, come tale, escludente la penale responsabilità dell'imputato.
Quanto alle lesioni patite dal MA, si deduceva in sentenza che, alla stregua delle risultanze in atti, era dato ritenere che tali lesioni fossero ascrivili esclusivamente alla disattenzione della vittima che, incurante dell'attività dei colleghi impegnati nella raccolta di rifiuti solidi urbani, era stato urtato da un cassonetto in movimentazione, sicché non era dato ravvisare, nella specie, violazione alcuna di norme antinfortunistiche, trattandosi di evento di natura meramente occasionale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circ.le di Mantova, deducendo a motivi: erronea applicazione della legge penale. Si rilevava, al riguardo, che, tenuto conto della natura delle lesioni patite dagli infortunati (frattura di un dito per GI e NE a seguito di caduta di una lamiera, caduta dal trattore per OL ed urto dell'occipite contro un cassonetto della spazzatura per il MA) e del fatto che tali lesioni si erano verificate in ambiente di lavoro in pregiudizio di lavoratori dipendenti, vi erano condizioni di fatto sufficienti ad allertare il sanitario di trovarsi alla presenza, quanto meno in via di mera possibilità, di lesioni perseguibili di ufficio per probabile violazione di norme infortunistiche, con il conseguente obbligo del referto di tali lesioni all'autorità competente, violando il quale era dato configurare il reato contestato, non potendosi neppure addurre la buona fede del sanitario proprio per i risolventi rilievi anzidetti. Il ricorso è fondato.
Ed invero, giova ribadire, in tema di reato di cui all'art. 365 c.p., che, sotto il profilo oggettivo, trattasi di reato di pericolo e non di danno e, per stabilire se il caso in merito al quale il sanitario ha prestato la pripria opera o assistenza possa presentare i caratteri di un reato perseguibile di ufficio, è necessario far ricorso ad un criterio di valutazione che tenga conto della peculiarità in concreto di tale caso, agli effetti della "possibilità" che esso dia luogo alle condizioni richieste ex lege, per la punibilità del delitto di omissione di referto (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 12-02-1996, Betelemme, C/D. 1996). Quanto al profilo soggettivo, il reato in parola è punito a titolo di dolo, consistente nella conoscenza degli elementi del fatto per il quale sia prestata dal sanitario la propria opera o assistenza, che valgano a disegnare, ancorché possibilisticamente, la figura di un delitto perseguibile d'ufficio, e quindi l'obbligo del referto e nella conseguente coscienza e volontà da parte del sanitario si omettere o ritardare si riferirne all'Autorità di cui all'art. 361 c.p. Tutto ciò implica, secondo l'orientamento di autorevole dottrina, condiviso da questa Corte Suprema, che il soggetto obbligato si rappresenti ragionevolmente la possibilistica sussistenza del complesso dei presupposti dai quali scaturisce l'obbligo per lui di attivarsi, esercitando il suo dovere funzionale di denunciare, a mezzo referto, un fatto perseguibile d'ufficio.
Ciò posto, se è vero che il reato di cui all'art. 365 c.p. non può dirsi realizzato nell'interezza dei suoi elementi costitutivi, allorché il sanitario, nonostante un'erronea rappresentazione oggettiva della non perseguibilità d'ufficio del fatto esaminato, abbia, comunque, valutato compiutamente le risultanze delle quali può disporre in concreto in merito a tale fatto, alla luce delle quali sia dato escludere la ragionevole sussistenza, anche in via meramente possibilistica, di un delitto perseguibile di ufficio (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 18-9-1997, n. 1158, P.M. Pret. Mantova c/o Carrillo), è altrettanto vero che non è consentito al sanitario, allorché, come nella specie, risulti pacifico che l'ambiente in cui hanno avuto genesi le lesioni personali gravi sia quello ove venga prestata da parte del soggetto infortunato la propria attività lavorativa subordinata, valutare se il fatto lesivo sia o non da mettere in relazione alla violazione, da parte dal datore di lavoro, di norme infortunistiche, posto che il luogo ed i dati temporo-modali dell'infortunio, la qualità dell'infortunato, la natura e durata della lesione patita nel corso dell'attività lavorativa, rendono, comunque, possibilisticamente ragionevole la configurabilità del delitto di cui all'art. 590 u.co. c.p., in concorso con le condizioni di cui ai co. 3^ e 4^ di tale norma (cfr. Cass. pen. Sez. II, 4-3- 1997, Gasapini). Orbene, l'impugnata sentenza, in violazione dei principi di diritto innanzi enunciati, ha semplicisticamente e d apoditticamente escluso la possibile configurabilità, nei casi esaminati, di un reato perseguibile di ufficio, nonostante i fatti si fossero tutti verificati in ambiente e nel corso di lavoro, in danno di lavoratori dipendenti, il che avrebbe dovuto, come esattamente rileva il ricorrente, allertare il sanitario sul fatto di trovarsi alla presenza di lesioni perseguibili d'ufficio per ragionevolmente probabile violazione di leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la possibile sussistenza del dolo, nella condotta omissiva del referto.
S'impone, pertanto, l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio, per nuovo giudizio, al Pretore di Mantova, tenuto ad uniformarsi alle direttive in diritto, come innanzi tracciate da questo Giudice di legittimità.
P.Q.M.
ANNULLA l'impugnata sentenza e rinvia al Pretore di Mantova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1998