Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
Commette il reato di rifiuto di atti dell'ufficio il sindaco il quale, formalmente incaricato dal medico provinciale di dare esecuzione mediante la polizia municipale ad una ordinanza di immediata chiusura di uno stabilimento di produzione alimentare per ragioni di sanità, ometta di procedere nel senso indicato, a nulla rilevando che anche il sindaco sia titolare in materia di sanità di poteri a carattere contingibile e urgente ne' che l'ordinanza fosse stata comunicata anche a soggetti legittimati, in modo concorrente, alla sua esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2003, n. 24602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24602 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Raffaele LEONASI Presidente
1. " Giovanni DE ROBERTO Consigliere
2. " Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
3. " Nicola MILO Consigliere
4. " Agnello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
IL RO;
avverso la sentenza del 28/11/2001 della Corte d'Appello di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. Hinna Danesi che ha concluso per annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M. ex art. 522 c.p.p. per quanto di competenza;
Udito il difensore avv. Federici che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
AU IL , sindaco di IG venne rinviato a giudizio del Tribunale di Cagliari siccome imputato del delitto di cui all'art.328 C.P. per avere rifiutato di dare esecuzione a ordinanza del medico provinciale che imponeva la chiusura a tempo indeterminato dello stabilimento della soc. "Insargel Sagittario", produttrice di gelati, per grave e imminente pericolo per la salute pubblica. Era accaduto che: il 19 luglio 1994 il medico provinciale, avendo constatato che l'impianto utilizzava acqua del Consorzio industriale non sottoposta ai prescritti controlli sanitari, ne aveva sospeso l'approvvigionamento, pena la chiusura dello stabilimento;
risultato vano un tentativo della società di ottenere autorizzazione ad usare ancora quell'acqua previo trattamento di potabilizzazione, il IL emise un nuovo provvedimento di sospensione;
nel frattempo, pure avendo dato il sindaco autorizzazione a prelevare la diversa acqua potabile di Monte Figo e a trasportarla con autobotti, si constatò che di fatto la società continuava ad approvvigionarsi presso il consorzio. Seguirono questi altri atti: il 2 giugno 95 ordinanza di chiusura del medico provinciale che incaricava il sindaco della esecuzione e della vigilanza;
16 giugno atti al Comune;
3 agosto nota della US al sindaco per sollecitare il divieto a tempo indeterminato di ogni attività di produzione di gelati, considerato 'il pericolo per la salute;
17 agosto richiesta del referto di analisi (che si sosteneva non allegato) da parte del sindaco;
lo stesso giorno trasmissione di questo documento attestante alta concentrazione di nitriti;
19 agosto nota del responsabile della ripartizione LL.PP. del Comune geom. Susino al Sindaco , con riepilogo dei termini della vicenda, invito ad adottare ogni iniziativa e richiamo particolare del punto dell'ordinanza relativo alla esecuzione.
Il Tribunale pronunciò assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre su appello del P.M., la Corte dichiarò la colpevolezza, condannando a pena di legge. Il preliminare rilievo del primo giudice , secondo il quale sulla base del nuovo assetto normativo del S.S.N. un ruolo meramente esecutivo del sindaco in materia di igiene e sanità mal si concilierebbe con l'autonomo potere di emettere provvedimenti contingibili e urgenti, è stato dalla Corte superato con la considerazione che proprio in forza di questi ultimi poteri il sindaco, messo al corrente della situazione, avrebbe dovuto adottare immediatamente gli atti previsti a tutela della salute pubblica .
Propone ricorso il difensore, lamentando sia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (si sarebbe passato dalla mancata esecuzione del provvedimento dell'autorità superiore alla mancata adozione di atti propri), sia illogicità della motivazione: questo, in particolare, perché essendo stato il provvedimento del P.M. trasmesso anche ai CC. e ad altri organi, erano questi tenuti a provvedere a esecuzione e vigilanza;
d'altra parte non si poteva pensare alla esistenza di un potere autonomo del sindaco, visto che questo era stata già esercitato dall'altra autorità.
DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto, anche se la sentenza gravata merita qualche puntualizzazione di motivazione ex art. 619 CPP I dati di fatto incontroversi sono stati già riassunti;
quelli normativi - su leggi diverse dalle penali - sono così emersi dal confronto tra le parti, risultando anch'essi sostanzialmente incontestati, fatta salva qualche notazione di principio:
a) all'epoca e nella regione dei fatti il medico provinciale aveva potere si disporre chiusura, a tempo determinato o definitivo, di stabilimenti di produzione di sostanze alimentari per ragioni d'igiene (artt. 1 e 15 legge n. 283/1962, disciplina igienica sostanze alimentari e bevande): su tali norme era evidentemente basata l'ordinanza della quale, del resto, nessuno discute la legittimità;
b) il sindaco aveva, come ha, nella più ampia materia della sanità pubblica, poteri decisori di carattere contingibile e urgente (art.32 terzo comma legge n. 833/1978 sul S.S.N. e oggi art. 38 L.142/1990 sulle autonomie locali, dove si attribuisce al sindaco,
quale ufficiale di governo, il poteredovere di "sovrintendere alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di i lime e di sanità pubblica") , poteri i cui confini, proprio a ragione della particolare natura di quegli atti, mal si presterebbero a una catalogazione dettagliata;
c) si può comunque ritenere, in linea generale, che l'intervento è pienamente legittimo non solo quando, per qualsiasi ragione, manchi o ritardi il provvedimento proprio dell'autorità competente, ma anche quando questa, pur se intervenuta, non abbia fronteggiato in pieno la situazione di rischio: e così, per restare al tema, il sindaco avrebbe potuto, pure in presenza del provvedimento di chiusura definitiva, impedire, mediante opportuni atti coercitivi, la vendita dei prodotti già immessi nel circuito commerciale (ma questo si rammenta solo a titolo esemplificativo e a miglior chiarimento del quadro generale di riferimento, mancando nella fattispecie - a tacer d'altro - ogni contestazione di un fatto omissivo del detto tipo).
Deriva da tutto ciò che la sentenza di appello ha errato nel motivare con riguardo al mancato esercizio di poteri autonomi da parte del sindaco a seguito della "segnalazione" del p.m. proprio perchè quel provvedimento, oltre che pienamente legittimo, esauriva, nella situazione fattuale che si conosce, la gamma dei possibili rimedi d'autorità imposti dalla situazione.
A questo punto viene però in rilievo l'altro dato al quale la Corte territoriale sembra assegnare un ruolo motivazionale aggiuntivo e che invece può fondare da solo il convincimento della colpevolezza così superandosi ogni sospetto di violazione dell'art. 522 c.p.p.;
il provvedimento dell'autorità provinciale espressamente incaricava il sindaco - e soltanto lui - della esecuzione e della vigilanza;
a questo scopo non è affatto necessario soffermarsi a discutere sui ruoli e sui rapporti all'epoca riferibili alla due figure istituzionali, essendo sufficiente rammentare - come correttamente già fatto dal Tribunale - l'art. 3 n. 3 DPR n. 327/1980, regolam. esecuz. Legge n. 283/1962 e lo stesso principio di leale collaborazione tra uffici. Ovvio è, d'altra parte, che non si richiedeva al sindaco di provvedere personalmente alla "materiale " chiusura dello stabilimento ovvero alla verifica che questo fosse avvenuto: gli si domandava , sic et simpliciter e senza bisogno di particolare esplicitazione, di disporre l'intervento della polizia municipale nel quadro, tra l'altro, dei compiti che questa a sua volta ha in materia di vigilanza sugli esercizi pubblici del territorio comunale. Lo stesso IN ,d'altronde, ben sapeva quali erano i suoi doveri nella particolare congiuntura, tanto che - non è questa la sede per dire se a fini puramente dilatori - richiese il referto di analisi e subito dopo, ricevuto il documento e preso anche atto del pressante invito persino del geom. Susino, mai si dichiarò estraneo per legge alla vicenda, persistendo soltanto nel suo atteggiamento di totale inerzia.
Quest'ultimo rilievo torna utile per qualificare come assolutamente infondato, se non proprio pretestuoso, anche il secondo profilo del ricorso, là dove sembra lamentarsi una illogicità di motivazione in punto di dolo: va soltanto aggiunto che le altre autorità alle quali il provvedimento era inviato - Pretore, responsabile US , carabinieri di IG e del NAS - non erano affatto direttamente investite della esecuzione (sarebbe stato, tra l'altro, alquanto arduo ravvisare un ruolo di questo tipo in capo alle prime due delle cennate figure istituzionali). A parte la conclusiva osservazione che, se (anche) ad altri fossero spettati compiti di carattere esecutivo, ciascuno degli incaricati avrebbe, comunque dovuto attivarsi o coordinarsi per porre termine al perdurare della condizione di rischio, particolarmente grave nella congiuntura stagionale (IN , oltre tutto, era anche al corrente, per comunicazione espressa ricevuta, che lo stesso responsabile della US non si era in nessun modo attivato, ammesso che ne avesse avuto obbligo, ritenendo esso sindaco unico incaricato).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 GIUGNO 2003.