Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
1 30 67/02 E PONDO I ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Niteluvour confuet SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE - R.G.N. 8278/00 Consigliere- 7171 Dott. Ugo RIGGIO Cron. Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rep. 824 SCHERILLO Consigliere Dott. Giovanna Ud. 09/01/02 Rel. Consigliere- Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ PI, TO NZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G A PASQUALE 21, presso lo studio dell'avvocato MARIO CAPRIOTTI, difesi dall'avvocato CIRIACO BRUNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia_studio_ IL SOLE 24 ORE dal Sig. AL ANTONIO, AL DOMENICO, AL AGOSTINO per diritti € 312 quali eredi di AL OV;
AL ELISABETTA, 114 MAR. 2002 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO DIECI, difesi 2002 dagli avvocati FRANCESCO BRUGLIA, VINCENZO LA NAIA, 23 giusta delega in atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza n. 420/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 27/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Ciriaco BRUNI, difensore dei l'accoglimento del ricorrenti che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EL Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 31 ottobre 1986, i coniugi TR TA e ZA VE convenivano, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, i fratelli IO e EL LO perché, a fini di trascrizione, si accertasse l'autenticità delle sottoscrizioni del contratto di compravendita immobiliare, tra loro concluso il 5 luglio 1986 in forma di scrittu- ra privata, e si condannassero poi i convenuti a corrispondere le penali previste e gli ulteriori danni subiti. Assumevano gli attori: a) che, con la citata scrittura privata del 5 luglio 1986, erano stati venduti ad essi coniugi due immobili, il primo di proprietà esclusiva di IO LO ed il secondo di proprietà comune a EL LO, per il prezzo di complessive lire 49.000.000, di cui lire 5.000.000, già versate quale anticipo, e con previsione di penale di pari importo, oltre le eventuali spese di registrazione della scrittura;
b) che il pagamento del prezzo residuo di lire 44.000.000 e la consegna degli immobili sarebbero avvenuti alla stipula dell'atto pubblico di vendi- ta, prevista entro e non oltre il 30 ottobre 1986, a ministero del notaio Faenza;
c) che, al primo 3 invito alla stipula dell'atto pubblico per il 30 ottobre 1986, ne era seguito altro per il 18 novembre successivo, in ragione della dichiarata impossibilità del convenuto IO LO di essere presente, perché ricoverato in clinica. I convenuti IO e EL LO si costituivano e resistevano alla domanda. Al contem- po, in via riconvenzionale, chiedevano la risolu- zione del contratto per grave inadempimento degli attori e la corresponsione delle penali previste. Con sentenza del 24 ottobre 1996/ 1° febbraio 1997, il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda degli attori e rigettava quella dei convenuti. EL LO, nonché AN, IC e IN LO, questi ultimi quali eredi di IO LO, deceduto nel frattempo, interpo- nevano gravame. TR TA e ZA VE resistevano al gravame er al contempo, proponevano gravame inci- dentale. Con sentenza del 21 ottobre/27 novembre 1999, la Corte d'appello di Ancona, in accoglimento del gravame principale, rigettato quello incidentale, dichiarava risolto per inadempimento degli acqui- renti TA-VE il contratto di compravendi- 4 ta in oggetto e compensava tra le parti i conse- guenti e rispettivi crediti di pari importo, relativi alla prevista penale di lire 5.000.000 e all'anticipo corrisposto sul prezzo di vendita. A motivo della decisione, dopo aver rilevato la non essenzialità del termine del 30 ottobre 1996, previsto per la stipula in forma di atto pubblico della compravendita già conclusa tra le parti con scrittura privata del 5 luglio 1996, segnatamente osservava che gli acquirenti TA-VE erano inadempienti sia con riguardo alla stipula di tale atto pubblico, per averla inopinatamente condizio- nata al pagamento in loro favore della penale pattuita e alla indicazione di un prezzo di vendita inferiore a quello indicato nella scrittura priva- ta, e sia con riguardo al pagamento del residuo prezzo di vendita, che non era stato neppure offerto nelle dovute forme dell'offerta reale о banco iudicis. Per la cassazione di tale sentenza, TR TA e ZA VE hanno proposto ricorso in forza di quattro motivi, illustrati con successiva memoria. AN, IC, IN e EL LO hanno resistito con controricorso. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c. e difetto di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia trascurato di considerare che il contratto di compravendita in questione precludeva in sé la possibilità di sua risoluzione per inadempienza delle parti, essendosi espressamente stabilito che "alla parte inadempiente si sarebbero addebitate le previste penali, fermo l'obbligo del rispetto del contratto". Il motivo non ha pregio. I ricorrenti, infatti, neppure prospettano (ché, altrimenti, avrebbero dovuto dolersi di omessa pronuncia) di avere sollevato dapprima, nel giudi- zio di merito, la questione ora sollevata in ordine alla assunta irrisolvibilità in sé del contratto per inadempimento delle parti, questione -questa- di cui non v'è alcun cenno nella sentenza impugna- ta, che affronta e risolve altre questioni. come ripetuta-Ed invero, in sede di legittimità, mente affermato da questa Corte, non è consentito sollevare questioni nuove, che non siano state proposte nel giudizio di merito (v. ex plurimis Cass. 1679/00, n. 32491/99, n. 2934/99, n. 9861/98 e n. 4910/98). Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 52, comma quarto, D.P.R. n. 131 del 1986, sull'imposta di registro, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia addebitato ad essi ricorrenti 'come elemento di colpa e di inadempien- za la loro pretesa, assertivamente illecita in quanto volta a frodare il fisco, di indicare inferiore a quello nell'atto pubblico un prezzo reale". Assumono, infatti, che non si froda il fisco ed è t normale ed utile per tutte le parti, ai compratori quanto all'imposta di registro ed ai venditori quanto all' Invim, dichiarare nei rogiti il valore degli immobili compravenduti sulla base del reddito catastale di cui all'epigrafato D.P.R. n. 131/86..". Il motivo non ha pregio. Ed invero, esso motivo, oltre che generico, per quanto neppure indica quale fosse il reddito catastale degli immobili in oggetto, postula, contrariamente a quanto accertato dalla sentenza impugnata, in parte qua non censurata, che le parti non avessero ancora concluso il contratto di compravendita di quegli immobili, quando invece tale contratto era stato concluso, in forma di scrittura privata, con definizione dello stesso prezzo vendita, e non restava che ripeterlo in forma di atto pubblico, a fini di trascrizione, riproducendone gli elementi costituivi, quali il prezzo già stabilito e non altro inferiore. Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1206 e segg. e dell'art. i ricorrenti si dolgono che la Corte di 1460 c.C., merito abbia loro ascritto, quale colpevole inadem- pienza, il mancato pagamento o la mancata offerta di pagamento della somma di lire 44.000.000, quale residuo prezzo di vendita degli immobili in ogget- to. Al riguardo, precisano: che la scrittura privata del 5 luglio 1986 prevedeva quel pagamento al tempo di sottoscrizione dell'atto pubblico di compraven- dita;
che essi ricorrenti avevano provveduto ad offerta reale del residuo prezzo di vendita subito dopo la sentenza di primo grado, previa detrazione in compensazione delle somme loro accreditate dalla sentenza;
che avevano dimostrato di averestessa approntato assegni circolari per lire 44.000.000 sia per il 30 ottobre 1986 che per il 18 novembre 1986; che alla data del 30 ottobre 1986, di convo- 8 cazione delle parti innanzi al notaio per la era comparsastipula dell'atto pubblico, non nemmeno EL LO, che non era ammalata, né altrimenti impedita, e, quindi, in grado di procedere a quella stipula per la parte di sua spettanza. Il motivo non ha pregio. Esso motivo, infatti, al di là della formale prospettazione come violazione o falsa applicazione di legge, sostanzialmente tende ad un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, con riguardo particolare alla valutazione dei comporta- menti tenuti dalle parti rispetto agli obblighi contrattuali assunti, che la Corte di merito risulta avere correttamente operato, a mente della disciplina prevista in materia di risoluzione contrattuale ed in forza dei materiali probatori acquisiti. In effetti, la Corte di merito ha segnatamente rilevato: a) che il termine del 30 ottobre 1986, previsto nella scrittura privata per la stipula dell'atto pubblico, innanzi al notaio, non era essenziale, giusta la stessa sua proroga al succes- sivo 18 novembre, concordata dalle parti, b) che la mancata presenza della parte IO LO १ innanzi al notaio, nelle date del 30 ottobre e del successivo 18 novembre, era tutt'affatto giustifi- cata dall'essere a quel tempo degente il LO in ospedale;
c) che lo stesso IO LO, così manifestando l'intenzione di adempiere i propri obblighi contrattuali, il 21 novembre, uscito dall'ospedale, conferì a suo figlio mandato speciale per l'atto pubblico e inviò tale mandato al notaio, che avverti le controparti e fissò la data di stipula dell'atto, innanzi a sé, per il successivo 3 dicembre;
d) che le controparti, odierni ricorrenti, illecitamente condizionarono quella stipula alla indicazione nell'atto pubblico di un prezzo di vendita degli immobili, inferiore a quello stabilito nella scrittura privata, nonché al pagamento da parte dei LO della penale pattuita nella stessa scrittura;
e) che i ricorren- ti non aderirono neppure al successivo invito a presentarsi il 13 gennaio 1997 per la stipula dell'atto, innanzi al notaio;
f) che i ricorrenti, poi, oltre alla mancata stipula dell'atto pubblico, loro imputabile, avevano mancato di pagare il prezzo residuo di vendita degli immobili ovvero di offrirne il pagamento, con offerta reale o banco judicis, per tutto il tempo successivo al 18 10 novembre 1986, cui risalivano i nove assegni circolari per complessive lire 44.000.000, prodotti in fotocopia. Con il quarto motivo, infine, denunciando violazio- applicazione dell'art. 1457 C.C. ne о falsa e dell'art. 116 C.C., nonché vizio di motivazione contraddittoria, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto non essenziale il termine del 30 ottobre 1996, pattuito per la dell'atto pubblico, e abbia consideratostipula invece essenziale quello successivamente e unilate- ralmente fissato dalle controparti;
e ciò, inopina- tamente assecondando la linea difensiva di queste ultime, senza tenere conto del fatto che essi ricorrenti avevano convocato le controparti innanzi al notaio, per il 30 ottobre 1996 e, poi, per il successivo 18 novembre, a causa della asserita malattia del LO, e che avevano approntato assegni circolari per lire 44.000.000, pari al residuo prezzo di vendita degli immobili. Il motivo non ha pregio, per ragioni tutt'affatto analoghe a quelle esposte nell'esame del terzo motivo, ove si è peraltro indicato, nei punti salienti, l'iter argomentativo della sentenza impugnata, che, all'evidenza, non risulta affatto 11 contraddittorio in sé, né espositivo di una essen- zialità del termine fissato successivamente al 18 novembre per la stipula dell'atto pubblico, né carente poi nell'esame dei fatti di causa, compresi quelli innanzi indicati dai ricorrenti. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti, liquidate in euro 196,98, oltre euro 1.000,00 per onorari. Così deciso il 9 gennaio 2002, in Roma, nel camera di consiglio della seconda sezione civile. for fost Il presidente Francese mark the врокоми IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri TRA 109T 129.11 Roma.DEPOSITATORI CANCELLEDA 04 MAR 2002 E L IL CANCELLIERE C1 L E 45ST 30,99 C -160, 10 12