Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
E C.C. 60541 N 6 8 O I 9 1 Z / A A 4 I / R . 6 T R 2 S N I A . - .R G T EPUBBLICA ITALIANA B E P U . ORT01 329 /02 R . D B L I L L A E R A D D . T I B E S A T N T E A N S 1 I E Oggetto 3 I S R 1 E A E . T SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria N A Risarciments Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: denni DELLI PRISCOLI - Presidente Dott. Mario R.G.N. 13169/98 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI 15929/98 Consigliere Cron.3628 Dott. Massimo ODDO CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Consigliere Ud.19/06/01 Dott. Vittorio Glauco EBNER ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 60541 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro : domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
VITA NUOVA SPA;
- intimato ·- e sul 2° ricorso n° 15929/98 proposto da: BASILESE VITA NUOVA SPA, in persona del procuratore generale pro tempore, elettivamente domiciliato in 2001 ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato 1541 -1- SPADAFORA GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato LAVIZZARI MANFREDO, giusta procura in calce;
- ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente al ricorso incidentale avvers0 la sentenza n. 2026/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ABBRITTI che ha concluso per Generale Dott. Pietro l'inammissibilità del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale. -2- M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 20 giugno 1997, n.2026 con cui la Corte d'Appello di Milano accoglieva la impugnazione della stessa e rigettava la domanda Amministrazione proposta dalla TA OV SP (ora Basilea TA OV SP) che aveva chiesto (ed ottenuto in primo grado) il risarcimento del danno in lire 5.000.000 per responsabilità dell'Ufficio del Registro di Milano che aveva inflitto alla società una pesante sanzione pecuniaria con provvedimento in corso di causa riconosciuto erroneo dalla Amministrazione stessa (e annullato dalla competente Commissione Tributaria con sentenza passata in giudicato). La Amministrazione lamenta che la Corte territoriale non abbia esplicitamente riformato il grado che lacapo della sentenza di primo condannava alle spese di giudizio. La Basilea TA OV SP resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi, di cui il primo contesta la ammissibilità del motivo di ricorso della sua volta la AmministrazioneAmministrazione. A resiste con controricorso al ricorso incidentale. 3 দে MOTIVI DELLA DECISIONE motivo di ricorso principale laCon l'unico Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 91 c.p.c. (art. 360 n.3 c.p.c.). Osserva la Amministrazione che il ribaltamento della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda della società attrice avrebbero dovuto per necessaria conseguenza - determinare il venir convenutaanche della condanna della meno Amministrazione alle spese, pronunciata in primo grado. Il ricorso è fondato: la sentenza d'appello cancella e sostituisce la condanna della convenuta pronunciata dal Tribunale e quindi travolge necessariamente la possibilità che la Amministrazione sia condannata alle spese, anche solo di primo grado, laddove la C.A. ha riformato solo parzialmente la sentenza di primo grado, senza provvedere sulle spese. Né appaiono rilevanti le argomentazioni addotte società resistente con quello che viene dalla impropriamente indicato come primo motivo di ricorso incidentale (ed in realtà è solo una " esposizione di controricorso). laSostiene M resistente che la condanna delle Finanze alle spese sarebbe passata in giudicato poiché sul punto non E'fu formulato uno specifico motivo di appello. per altro evidente come un appello che coinvolga in ogni suo profilo la pronuncia di accoglimento della domanda attorea si estenda anche alla condanna alle spese che è conseguenziale e collegata alla pronuncia di merito;
infatti ove non vi sia soccombenza, non può darsi condanna alle spese. E' possibile decidere il punto della controversia nel merito ex art. 384 c.p.c. e la Corte ritiene opportuno procedere a compensazione delle spese. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale la Basilea TA OV SP deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043- 2697-2730 del codice civile e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sostiene la ricorrente con il terzo motivo che la pronuncia d'appello è errata in quanto ha ritenuto necessaria per la condanna della amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo atto di applicazione di una sanzione, la prova del dolo o della colpa del funzionario che ha emanato il provvedimento;
ed ha 5 M comunque quindi immotivatamente escluso che sussistessero simili requisiti soggettivi, in particolare la colpa (secondo motivo). Il terzo motivo è infondato perchè per affermare la responsabilità civile della p.a. per avere illegittimamente adottato ed eseguito un provvedimento con sacrificio di una situazione di interesse protetto del privato, occorre che la p.a. abbia tenuto un comportamento doloso о colposo (Cass. 28 marzo 2000, n. 3726). Per quanto attiene al motivo occorre considerare che la sentenza impugnata contiene un insieme di argomentazioni coerenti e logiche, del resto non contraddette nel ricorso. Afferma cioè la sentenza impugnata, che l'errore della Amministrazione "ha avuto origine da un comportamento illegittimo della contribuente"; che questa, modificata la propria ragione sociale da Norditalia TA SP in TA OV SP, ha atteso circa un anno per comunicare all'Ufficio del Registro competente la variazione, pur avendo l'obbligo di legge di effettuare la comunicazione entro trenta giorni (art. 20 l.n.1216/1961); e che manca la prova della "circostanza che la variazione sia stata comunicata prima della presentazione 6 della denuncia dei premi incassati nel 1999". Ciò ha indotto l'Ufficio a considerare omessa la prescritta denuncia trimestrale ai fini I.V.A. con conseguente irrogazione della relativa sanzione. Con queste proposizioni la sentenza impugnata dimostra, in primo luogo, la natura non colposa dell'errore della amministrazione, in quanto indotto da un illegittimo comportamento della contribuente. In secondo luogo il giudice di merito identifica nel fatto della contribuente la sorgente stessa del pregiudizio che essa lamenta. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa nei limiti del motivo accolto la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di primo grado, rigetta il ricorso incidentale e condanna la resistente ricorrente incidentale alle spese che liquida in lire 2.700.000 (di cui 2.500.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. 7 m Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 19 giugno 2001. Il Presidente CORTE Il Relato Maristelli Sund¬ : Mano AL IL CANCELLIERE C1 фи Amaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1 FEB. 2002 IL/CANCELLIERE C1 Amolate RN Casano E N IO Z 86 A R 19 T / IS 5 /4 . G 6 N E 2 - R . B .R IA . A .P L D R D L A A L E E . T T B D N U A I E S B T S I N E 1 E A R 3 S I 1 T I R A . E M T A 8