Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2002, n. 34622
CASS
Sentenza 8 ottobre 2002

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La fattispecie di bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 223 della legge fallimentare, come sostituita dall'art. 4 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, si pone in rapporto di specialità rispetto alla precedente, in quanto introduce, come elemento nuovo ed ulteriore rispetto alla precedente formulazione, il rapporto di causalità tra il delitto di false comunicazioni sociali, od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma, ed il dissesto della società fallita. Trattandosi, tuttavia, di specialità per aggiunta, deve ritenersi che essa comporti una totale abolizione della fattispecie abrogata, in quanto l'elemento aggiuntivo è tale da attribuire alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso da quello della precedente fattispecie. In questa, infatti, assumeva rilievo la sola idoneità della condotta a rappresentare falsamente le condizioni economiche della società, nella nuova configurazione, invece, assume rilievo soprattutto la sua idoneità a contribuire al dissesto dell'impresa. L'abolizione del più grave delitto di cui all'art. 223 legge fallimentare non esclude, nondimeno, la configurabilità, in concreto, dell'ipotesi residuale del falso in bilancio, in quanto fattispecie generale rispetto a quella della bancarotta impropria. (Conforme a sentenza sez. 5, 8 maggio 2002 n. 21535, Kunz; difforme a sentenza sez. 5, 25 settembre 2002, n. 34621, Battacchi, entrambe in corso di massimazione).

La nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali, introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, e quella precedente configurano fattispecie omogenee sia per la struttura portante, consistente nella falsa rappresentazione delle condizioni economiche della società, sia per il significato lesivo della condotta. Le stesse si differenziano, invece, solo per l'introduzione, nella nuova formula, di limiti quantitativi di rilevanza penale in relazione all'entità dei dati economici falsamente rappresentati. Pertanto, stante il rapporto di specialità per specificazione, sussiste continuità e non abrogazione rispetto alla precedente norma, tranne che per la mancata previsione, tra i soggetti attivi qualificati, dei soci fondatori e dei promotori, rispetto ai quali si è avuta abolizione secca del reato. Passando dall'analisi astratta delle due formulazioni normative all'esame della fattispecie concreta risultante dal capo d'imputazione, potrà aversi, in applicazione della norma di cui all'art. 2, comma terzo, c.p., che per i fatti rientranti in entrambe le fattispecie, quella precedente e quella speciale, risulterà applicabile la norma più favorevole tra le due; per i fatti rientranti solo nella norma generale si avrà invece abolitio criminis, con la revoca anche delle sentenze definitive (Nel caso di specie, la Suprema Corte, dopo aver affermato che il reato di false comunicazioni sociali può residuare all'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta impropria, ha ritenuto che, avuto riguardo alla contestazione, sarebbe stata applicabile la contravvenzione prevista dal nuovo testo dell'art. 2621 cod.civ., rispetto alla quale, nondimeno, risultava ormai maturato il più breve termine prescrizionale, sicché, qualificato l'originario reato di bancarotta fraudolenta impropria come contravvenzione di cui al nuovo art. 2621 cod.civ., ha annullato l'impugnata sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2002, n. 34622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34622
    Data del deposito : 8 ottobre 2002

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