Sentenza 17 giugno 2009
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa è causa di nullità anche dell'eventuale sentenza di non luogo a procedere, perché detta nullità, a differenza dell'ordinario regime delle nullità relative delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, non è sanata se non eccepita prima della conclusione dell'udienza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2009, n. 30524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30524 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 17/06/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 01035
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 010124/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG GE N. IL 07/03/1923;
2) UC OL N. IL 16/03/1947
contro
:
3) RA EP N. IL 07/07/1959;
4) AL MI N. IL 13/02/1929;
avverso SENTENZA del 04/10/2 007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al LI EM.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 ottobre 2007, il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Rimini, all'esito dell'udienza preliminare, pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti di LI AL e LI EM in ordine ai reati di cui ai capi G ed H (usure in danno di D'VI OL) perché estinti per prescrizione, e di cui ai capi L, M, N (usure in danno di AR LE), O (usura in danno di NE DO), P (appropriazioni indebite di cambiali in danno di NO EL, Di AN TO e NE DO), Q (uso di sette effetti cambiari a firma apocrifa di NO EL e NE DO) perché il fatto non sussiste.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso le persone offese NO EL e NE DO, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 419 c.p.p. commi 1 e 7) per omesso avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della procedura, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., commi 1 e 7, e, per l'effetto, della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito della medesima udienza (Cass. Sez. 5^, 14. 3- 27. 8, 2002 n. 30075; conf. Cass. Sez. 3^, 17. 2- 2000 n. 5196: la decisione ha comportato l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al medesimo tribunale, dopo aver ritenuto che la p.o. fosse legittimata ad impugnare la sentenza, una volta che ne era venuta a conoscenza).
È noto il diverso approdo interpretativo, secondo il quale l'"omissione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non integra nullità assoluta o a regime intermedio, ma solamente nullità relativa, che può essere dichiarata su eccezione di parte e deve essere eccepita prima dell'atto conclusivo della fase (Cass. Sez. 4^, 7.2-14.3.2006 n. 11350; Cass. Sez. 1992 n. 493; Cass. Sez. 1995 n. 2769: i ricorsi delle persone offese sono stati dichiarati inammissibili al rilievo che trattandosi di nullità relativa - l'art. 178, lett. c) contempla solo l'omessa citazione della persona offesa per il giudizio - essa poteva essere eccepita solo prima di uno degli atti conclusivi previsti dall'art. 424 c.p.p.). Tale ultimo orientamento giurisprudenziale non è tuttavia condiviso dal Collegio, in quanto trascura l'espressa previsione dell'art. 428 c.p.p., comma 2, che legittima la persona offesa a proporre ricorso per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 419 c.p.p., comma 7 e che in tal modo deroga alla regola generale dettata dall'art. 181 c.p.p.. Accertato (a seguita del controllo degli atti, doveroso anche in questa sede, vertendosi in ipotesi di vizio in procedendo) che non si è proceduto alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare agli odierni ricorrenti, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai capi nei quali essi risultano essere persone offese, per come indicati in dispositivo con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini, al fine di consentire alle persone offese NO EL e NE DO di esercitare i loro diritti nell'udienza preliminare, che dovrà essere nuovamente fissata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine ai capi O), P), Q) nei riguardi di NO e NE e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2009