Sentenza 12 giugno 2003
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento dell'imputato, non è impugnabile il provvedimento con cui il giudice dichiari la contumacia anziché disporre il rinvio dell'udienza richiesto dal difensore, qualora questi non abbia fornito adeguata documentazione sulla situazione impeditiva del suo assistito, trovando applicazione, in tale ipotesi, il regime dettato dall'art. 420-ter comma 2 cod. proc. pen., secondo cui il giudice non è tenuto a svolgere gli opportuni ulteriori accertamenti, ma può semplicemente ritenere non attendibile la sussistenza del dedotto impedimento (nella specie l'imputato era in stato di detenzione disposto successivamente alla citazione per il giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2003, n. 32033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32033 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
1. Francesco MORELLI Presidente
2. Antonio MORGIGNI Consigliere
3. Antonio ESPOSITO Consigliere
4. Francesco DE CHIARA Consigliere
5. Alessandro CONZATTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da:
LE NC;
DE IS DR;
ON RO;
FF NC;
avverso la sentenza 24/06/2002 della corte d'appello di Brescia;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Morgigni. Svolgimento del processo
Il 5 gennaio 2000 il tribunale di Mantova ha ritenuto CE EL e AN De CU responsabili di avere perpetrato otto rapine (e connessi reati di porto d'armi abusivo e ricettazione), di cui quattro presso istituti di credito, a1: agenzia Cariplo di Mantova il 28 giugno 83; c1: agenzia Banca Popolare MI di Garbagnate il 22 luglio 83; e1: agenzia Cassa Risp. VE di Portogruaro il 7 ottobre 83; h1: agenzia Cassa Risp. VR VI e BL di Vicenza il 26 gennaio 84, una (capo c2) presso l'ufficio postale di Garbagnate (nella stessa data in cui era avvenuto l'episodio sub c1), e tre presso ditte di privati (b1: Supermercato Galli il 9 luglio 83; f1:
Dinamicfur s.r.l. di Segrate il 6 dicembre 83; g1: Riflessi s.r.l. di Milano il 13 dicembre 83).
RA colpevole di tre reati: la tentata rapina in danno della Dinamicfur s.r., la rapina in danno della Cassa di Risp. VE ag. di Portogruaro e la rapina in danno della Cassa di Risparmio di VR, VI e BL ag. di Vicenza.
FA responsabile della rapina in danno dell'agenzia Cariplo di MN e di altre tre rapine: in danno della Cassa di Risp. di Gorizia il 22 luglio 83, della Banca d'America e d'Italia, agenzia di Mestre, l'11 luglio 84 e in danno di tale TO OR (al quale nel corso dell'ultimo episodio citato era stata sottratta l'auto, utilizzata dai malviventi per darsi alla fuga).
La corte d'appello di Brescia il 24 giugno 2002, in parziale riforma della menzionata sentenza:
- ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen. in relazione ai capi di imputazione B1) e C1);
- ha riconosciuto a EL le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alle contestate aggravanti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati di porto abusivo di armi e di ricettazione nonché di tentata rapina di cui al capo F1) perché estinti per prescrizione e, conseguentemente, ha rideterminato la pena inflitta a EL in ordine alle residue imputazioni a lui ascritte in anni quattro e sei mesi di reclusione e ad euro 1549,00 di multa;
ha sostituito nei suoi confronti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea;
- ha ridotto la pena inflitta a De CU a sei anni di reclusione ed euro 2066,00 di multa;
- ha rideterminato la pena inflitta a FA in cinque anni e tre mesi di reclusione ed euro 1963,00 di multa;
- ha confermato la condanna inflitta a RA ad un anno ed un mese di reclusione e lire 2.200.000 di multa quale aumento per la ritenuta continuazione con la precedente condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione e lire 2.500.000 di multa irrogatagli con sentenza della corte d'appello dì Venezia in data 6 luglio 1987. Ricorrono i difensori, esponendo i seguenti motivi. LE.
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 157 COD. PEN.. Con il primo motivo ricorda innanzi tutto che i fatti delittuosi furono commessi e si esaurirono tra il 28 giugno 1983 ed il 26 gennaio 1984; nei confronti dei prevenuti, il pubblico ministero depositò richiesta di decreto a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. in data 11.5.1999 e cioè 15 anni dopo la consumazione dei reati. Afferma che, non potendosi applicare la norma di cui all'art.160 c.p. d essendo stata eliminata per tutti i fatti di rapina la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., la pena da considerare (nel calcolo indicato dal secondo comma dell'art. 157 citato) non supera dieci anni di reclusione ed il reato era prescritto prima che venisse disposto il rinvio a giudizio con la conseguenza che il giudice dell'appello avrebbe dovuto, con la sentenza che eliminava, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., l'aggravante comune originariamente contestata, dichiarare che i reati erano estinti per prescrizione.
2) VIZIO DI MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO AL MANCATO RECUPERO DELLA DIMINUENTE DI CUI AGLI ARTT. 438 E SEGG. COD. PROC. PEN.. Assume che i giudici territoriali hanno negato la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., considerando tardiva la richiesta, in quanto non presentata prima che fosse iniziata l'istruzione dibattimentale in violazione della disposizione indicata dall'art. 4 ter della legge 5 giugno 2000, n. 144.
Rileva che la corte di Brescia ed in precedenza il tribunale avrebbero omesso di prendere in esame e di motivare sul punto dell'appello con cui si lamentava l'illegittima declaratoria di contumacia causata dalla mancata traduzione dell'imputato, che era stato posto in detenzione carceraria successivamente alla citazione per il giudizio e non era stato in grado di presenziare alla prima udienza, utile per proporre l'istanza di rito alternativo. Precisa che all'udienza del 5 giugno 2000 il difensore aveva rappresentato lo stato di detenzione ed aveva chiesto di disporre accertamenti presso l'amministrazione penitenziaria. Assume che il tribunale aveva ugualmente dichiarato la contumacia. Aggiunge che nei motivi d'appello aveva rappresentato l'illegittimità della dichiarata contumacia ed aveva invocato l'applicazione della diminuente.
Evidenzia che la corte territoriale in sentenza nella parte relativa allo svolgimento del processo scrive a pagina 18: "L'appellante instava per la concessione al EL della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., poiché il predetto ne aveva fatto a suo tempo richiesta e la ""presunta tardività"" della domanda era da imputarsi alla mancata traduzione in aula del prevenuto, che ne aveva fatto richiesta e ne aveva diritto".
Rappresenta che su questo motivo, però, la corte ha omesso di fornire qualsiasi risposta e, quindi, di argomentare. Esibisce la copia del verbale dell'udienza del 5 giugno 2000. ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 81 Cod. pen.. Osserva che i giudici territoriali negano l'applicazione dell'istituto affermando di non ravvisare l'univocità del disegno criminoso solo in considerazione del tempo decorso tra il fatto già giudicato dal Tribunale di Milano e i fatti di cui al presente processo (due anni e otto mesi).
La decisione sarebbe errata in quanto il tempo intercorso non è in sé elemento ostativo. Nella specie, poi, avrebbero trascurato di considerare che EL fu tratto in arresto il 27 Aprile 1981 e rimase detenuto fino a novembre del 1982 (pag. 41 della sentenza del Tribunale di Mantova), con la conseguenza che la differenza temporale sarebbe dovuta ad un'inerzia obbligata, derivante dallo stato di detenzione. La corte locale avrebbe dovuto, invece, tenere presente che il delitto di Milano (17.10.80) in realtà aveva le stesse connotazioni soggettive ed oggettive dei fatti che hanno dato luogo al processo di Mantova.
DE IS.
Con il primo motivo ripete le osservazioni già svolte da EL in tema di prescrizione.
Con il secondo rileva la violazione dell'art. 81 cod. pen.. Osserva che il diniego dell'applicazione dell'istituto della continuazione rispetto ai fatti di rapina di cui alla sentenza irrevocabile resa dal tribunale di Milano il 12 febbraio 1982 è stato basato sulla distanza di tempo di circa due anni tra la condanna e gli episodi in esame.
Precisa che tempi inerti, nella specie, si sono verificati soltanto perché De CU è stato tratto in arresto per il primo fatto i1 17 ottobre 1980 e la detenzione si è protratta fino all'aprile 1982. Con il terzo motivo si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici territoriali avrebbero valutato soltanto la "carriera criminale", omettendo di considerare i seguenti elementi:
- l'assenza di conseguenze estranee, quali lesioni fisiche o altri danni alle persone, agli episodi di rapina;
- la resipiscenza e l'attività dedita al lavoro ed allo studio all'interno del carcere;
- l'irrilevanza della tardività nell'ammettere i fatti, in quanto tali circostanze sono state comunque applicate ad altri soggetti con precedenti penali più gravi.
FF.
Deduce la nullità assoluta ed insanabile del decreto di irreperibilità emesso nei suoi confronti il decreto di irreperibilità emesso il 4 novembre 1998 dal pubblico ministero. Afferma che questa nullità travolge tutti i successivi atti processuali.
Ricorda che la notificazione col rito degli irreperibili può essere eseguita allorché si verifichino i seguenti presupposti:
1) impossibilità delle notificazioni ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.;
2) esito negativo delle nuove ricerche disposte presso: luogo di nascita;
dell'ultima residenza anagrafica;
dell'ultima dimora;
in quello ove l'imputato abitualmente esercita la sua attività lavorativa;
amministrazione carceraria centrale. Assume che nel caso in questione, la notifica dell'invito (del 22 maggio 1998) a presentarsi per rendere l'interrogatorio il giorno 17 giugno 1998 non era andato a buon fine, in quanto nel medesimo era erroneamente indicato l'indirizzo di Piazzale Lugano n. 3 anziché n. 31; successivamente emergeva da accertamenti presso l'anagrafe del Comune di Milano che RA era residente a [...].
Assume che:
- gli adempimenti per la notificazione di cui all'art. 157 cod. proc. pen. dovevano ritenersi rispettati solamente alla data del 23
settembre 1998 (cfr. raccomandata dei CC della stazione di Milano Porta Sempione del 23 settembre 1998, pervenuta il 9/10/1998 alla Procura di Mantova), cioè quando si relazionava che personale dell'ufficio si era recato presso il domicilio di Piazzale Lugano 31 ed avendo conferito col custode del suddetto stabile accertava che l'imputato risultava trasferito da circa due anni in località sconosciuta;
il 26 ottobre 1998, in risposta alle nuove ricerche disposte dalla Procura, i Carabinieri della stazione di Apricena comunicavano che "RA CE risulta emigrato per Milano il 16 dicembre 1975. Anche i suoi congiunti, padre, madre e fratelli ... risultano emigrati per Milano. Stante la presenza anagrafica di diversi RA, la ricerca su eventuali ulteriori congiunti non è stato possibile approfondirla". Sicché tale indagine non veniva effettuata non per carenza di ulteriori congiunti, ma per abbondanza degli stessi;
- l'esito di tale ricerca non sarebbe negativo, ma l'approfondimento si prospettava come faticoso ma non impossibile;
- il 7 ottobre 1998 l'Ufficio Anagrafe di Milano comunicava che l'imputato era abitante in Piazzale Lugano 31. Pertanto l'unico accertamento utile effettuato dalle Autorità, dopo la mancata notifica ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., erano le superficiali ricerche effettuate dai Carabinieri di Apricena;
- in violazione dell'art. 159 cod. proc. pen., l'Autorità Giudiziaria ometteva di procedere a ricerche "particolari" (come prescritto dal citato art. 159) e non superficiali come quelle esperite presso il luogo di nascita dai Carabinieri e comunque presso gli ulteriori luoghi indicati dalla stessa disposizione del codice. A dimostrazione della superficialità delle nuove ricerche svolte, precisa che in altro e distinto procedimento, la Questura di Milano - Commissariato "Cenisio" - incaricata della notifica a CE RA della citazione per l'udienza del 6 maggio 1998 avanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, comunicava, in data 14 aprile 1998 che "da interrogazione al terminale ACI lo stesso risulta risiedere in via Pascarella n. 33"; tanto che il 26 aprile 1998 la Questura di Milano Commissariato "Musocco" notificava l'avviso di fissazione della summenzionata udienza del 6 maggio 1998.
Conclude che una diligente ricerca da parte della stazione dei Carabinieri di zona con una semplice consultazione del terminale ACI o con una semplice comunicazione al Commissariato di P.S. di zona avrebbe potuto facilmente consentire l'individuazione del luogo in cui era all'epoca domiciliato RA.
Aggiunge che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria era a conoscenza del luogo di residenza di lui ricorrente e cioè Milano, via Pascarella 33. Assume che, sebbene nel decreto di irreperibilità si menzioni una ricerca effettuata presso l'amministrazione centrale carceraria, questa non sarebbe documentata agli atti. Ricorda che le nuove ricerche previste dall'art. 159 non vanno esperite alternativamente fra i luoghi indicati, ma cumulativamente, con conseguente nullità insanabile ai sensi degli artt. 178 letto c) e 179 comma 1 cod. proc. pen.. Precisa, inoltre, che il 26 novembre 1999 il decreto di fissazione dell'udienza preliminare presso il domicilio veniva notificato al difensore d'ufficio, senza considerare che fra l'emissione del decreto di irreperibilità del 4 novembre 1998 e la data dell'udienza preliminare il 23 febbraio 1999 l'imputato era arrestato per altra vicenda giudiziaria. Aggiunge che tale situazione riverberava i suoi effetti sul decreto di irreperibilità ed impediva la partecipazione all'udienza preliminare da parte dell'imputato.
Rappresenta in conclusione le seguenti nullità:
1) del decreto che dispone il giudizio;
2) dell'udienza preliminare del 26 novembre 1999;
3) dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare dell'otto ottobre 1999;
4) dell'invito ex art. 375 cod. proc. pen. per la presentazione di persona sottoposta alle indagini del 22 maggio 1998;
5) del successivo invito del 4 novembre 1998 e quindi nullità del verbale di interrogatorio del 12 aprile 1998.
Tutti questi atti sarebbero travolti dalla nullità del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ex citato art. 159 in data 4 novembre 1998.
Sarebbe nulla anche la sentenza impugnata, per mancanza di motivazione sulla specifica censura mossa dalla difesa sul punto. Al fine di dimostrare nullità del decreto di irreperibilità, ricorda, poi, su quali basi è stato emesso il decreto di irreperibilità:
- il primo invito a presentarsi, ovvero quello del 22 maggio 1998, non è andato a buon fine stante che come indirizzo non era stato indicato Piazzale Lugano 31, ma n.
3. I carabinieri, infatti, il 27 maggio, comunicano al pubblico ministero che il civico Piazzale Lugano n. 3 non esiste (cfr. atto Regione Carabinieri Lombardia);
nuove ricerche fatte dai carabinieri, seppur questa volta fatte al n. civico corretto n. 31, sono state insufficienti e per nulla esaurienti.
Insufficienti e non esaurienti poiché: CE RA in quel periodo era in affidamento in prova al Servizio Sociale, come da ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 6 maggio 1998 e doveva attenersi ad una serie di diverse prescrizioni;
lo stesso era costantemente controllato dalla Polizia;
nell'atto si legge:
"RA CE, residente in [...] Milano;
la questura di Milano, su domanda del Tribunale di Sorveglianza di Milano, specificava che RA da Piazzale Lugano n. 31 si era trasferito in via Pascarella n. 33; tanto è che gli atti relativi alla fissazione dell'udienza avanti al Tribunale di Sorveglianza gli era correttamente notificata in data 24 aprile 1998; ed inoltre il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria conosceva il luogo di abitazione dello RA, come risulta dalla relazione del 30/4/1998, inviata al tribunale di sorveglianza Insiste nella richiesta di declaratoria di nullità del decreto di irreperibilità, avanzata nel corso di tutto il procedimento (con idonea documentazione allegata, cui si fa integrale rimando), richiesta respinta con ordinanza dibattimentale del 5 giugno 2000, impugnata unitamente alla sentenza di primo grado.
ON RO.
Deduce carenza di motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Osserva quanto alla sussistenza dell'aggravante, la motivazione è stata de tutto omessa, perché la corte si è limitata ad osservare. (pag. 23) "quest'ultima ricorre invece in tutti gli altri casi nei quali è stata contestata, trattandosi di episodi nei quali vi era stata la sottrazione di somme che vanno da un minimo di oltre lire 48 milioni ad un massimo di circa lire 118.000.000". Non è chi non veda come questo periodo, che vorrebbe costituire la motivazione, non è altro che un enunciato, che a sua volta avrebbe dovuto essere motivato. La Corte, infatti, non ha neanche tentato di spiegare in base a quali criteri ha ritenuto che un danno, sia pure quello più grave di lire 118.000.000, dovesse ritenersi di tale considerevole entità da non poter essere sanzionato con la pena prevista per l'ipotesi non aggravata. La corte avrebbe omesso di considerare che la parte danneggiata era un istituto bancario e che, quindi, il danno non avrebbe il carattere della gravità.
In ordine alle circostanze attenuanti rileva che la corte si è limitata "a richiamare la condotta di vita antecedente e susseguente ai reati, senza precisare se si riferiva ai precedenti penali o ad altri elementi: la motivazione sarebbe, quindi, insufficiente, poiché non sarebbe possibile ricostruire l'iter logico prodromico alla decisione. Aggiunge che all'epoca dei fatti aveva un solo precedente penale di rilievo. Con riferimento alla condotta processuale, la corte avrebbe superficialmente sminuito la piena confessione da lui resa, considerandola necessitata a seguito della confessione di EL. Sottovalutando, quindi, il fatto che per la mentalità diffusa in certi ambienti, la confessione è carica di significato psicologico, oltre che processuale.
Motivi della decisione
RICORSO FF.
Il ricorso va rigettato.
L'avvenuto adempimento da parte dei Carabinieri di Milano Porta Sempione in data 23 settembre 1998 ha confermato l'impossibilità di eseguire la notifica in Milano Piazzale Lugano n. 31 (erroneamente tentato al n. 3 in precedenza). Poiché la risposta dei Carabinieri di Apricena è del 26 ottobre 1998 alla medesima può assegnarsi valore di informativa conforme a legge in ordine al trasferimento di CE RA per Milano unitamente a tutta la sua famiglia. La critica svolta dal ricorrente sul mancato approfondimento della ricerca non coglie nel segno, in quanto attiene alle concrete modalità di espletamento dei compiti d'istituto da parte della polizia giudiziaria non censurabili qualora non siano palesemente illegali. Nella specie le conclusioni dei Carabinieri sono correttamente argomentate con riferimento all'elevato numero di omonimi e non di parenti, come erroneamente asserito dal ricorrente, ed all'allontanamento dell'intera famiglia. Ne deriva che l'indagine espletata è idonea a ritenere compiuto l'accertamento. L'assunto difensivo secondo cui queste ricerche non rispetterebbero l'art. 159 cod. proc. pen. (mentre dal testo delle sentenze di merito risulta che gli accertamenti sono stati compiuti in tutti i luoghi stabiliti dalla disposizione de qua), perché non "particolari" come previsto dalla norma, è erroneo. La statuizione in esame stabilisce che "se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'art. 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale...". Si desume che le ricerche non devono essere "particolari", nel senso voluto dal ricorrente come "eccezionali", ma che esse vanno eseguite "in particolare" nei luoghi suddetti, nel senso che possono essere svolte in qualsiasi località ma devono comunque essere effettuate sempre nei menzionati luoghi.
Né contrasta con la soluzione accolta la circostanza secondo cui in un distinto procedimento il commissariato di P.S. di zona è riuscito a stabilire che l'imputato abitava in via Pascarella 33 attraverso l'interpello del terminale A.C.I., poiché tale metodo non è imposto da una specifica statuizione e la scelta del medesimo rientra nell'ambito della discrezionalità della polizia giudiziaria, ove logicamente applicata.
Risulta dall'attestazione dell'ufficio del p.m. che RA all'epoca non era detenuto presso alcun istituto di pena e tale affermazione non è contrastata in concreto con diversa indicazione dal ricorrente. Inoltre non corrisponde alla realtà processuale l'assunto dell'inesistenza in atti della documentazione, poiché v'è il certificato del D.A.P. in data 27 aprile 1998 con riferimento al 415/98NR ed al fax n. 0907354.
Né altri dati in ordine al luogo di lavoro (dalla dichiarazione della ditta Adrian emergeva - come indicato in sentenza - che il lavoro di RA presso la medesima era saltuario e non abituale, requisito richiesto dall'art. 159 cod. proc. pen.) risultano dagli accertamenti della polizia giudiziaria.
L'arresto di RA, sopravvenuto all'emissione del decreto d'irreperibilità, non rifluisce i suoi effetti retroattivamente su quest'ultimo e non ha, quindi, rilevanza ai fini dell'udienza preliminare. La decisione menzionata dal ricorrente è condivisibile nei limiti in cui lo stato di detenzione sia antecedente all'emissione del decreto in esame.
RICORSO LE.
La corte territoriale ha eliminato la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. soltanto con riferimento ai reati per i quali ha successivamente dichiarato gli stessi prescritti. Tale rilievo è, però, assorbito dalla considerazione secondo cui le circostanze attenuanti generiche sono state dichiarate equivalenti alle aggravanti. Ne deriva che per le rapine ascritte la pena astrattamente prevista è quella della reclusione da tre a dieci anni.
Consegue che è applicabile l'art. 157 comma 1 n. 2 cod. pen.: la prescrizione ordinaria è di quindici anni (con l'interruzione è di 22 anni e sei mesi).
Nei confronti degli imputati (ed in particolare di EL) è stato emesso invito a comparire da parte del pubblico ministero il 22 maggio 1998.
Tale atto ai sensi dell'art. 160 comma 2 cod. pen. interrompe la prescrizione e questa interruzione, in virtù dell'art. 161 cod. pen., ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Poiché l'ultimo reato, per il qual è stata applicata la continuazione, è stato commesso (per RA, EL e De CU) il 26 gennaio 1984 e per FA in data 11 luglio 1984 la prescrizione ordinaria maturava il 26 gennaio 1999 ed in data 11 gennaio 1999; poiché l'atto interruttivo risale al 22 maggio 1998 la prescrizione non è decorsa neppure alla data odierna. Il secondo motivo non è fondato.
La censura in ordine alla contumacia strumentale rispetto all'impugnazione del rigetto della richiesta di applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.. Come è noto, la legge 5 giugno 2000, n. 1444 ha previsto per l'imputato la possibilità di richiedere di essere giudicato con il rito abbreviato, qualora alla data d'entrata in vigore della legge medesima e cioè l'otto giugno 2000 non fosse già iniziata l'istruzione dibattimentale. Nella specie quest'ultima era iniziata il 5 giugno 2000, dopo la declaratoria di contumacia dell'imputato. Ove tale declaratoria fosse invalida, per essere stata dichiarata nonostante l'avvenuta comunicazione da parte del difensore dello stato di detenzione del suo assistito, il giudizio sarebbe nullo, dovrebbe essere annullata la sentenza di primo grado e quella d'appello e, conseguentemente, l'imputato potrebbe beneficiare della diminuente (o quanto meno, secondo la difesa, dovrebbe essere applicata la diminuente da parte di questa Corte).
La dedotta nullità, però, non esiste.
Il collegio non ignora che sul tema v'è un contrasto di giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento:
In tema di presupposti, per la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa, solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione, con la conseguente impossibilità di disporre la traduzione, può legittimare il giudizio contumaciale. Quando, invece, il difensore abbia reso in udienza dichiarazione circa lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, il giudice è tenuto a disporre accertamenti al riguardo e, in caso di riscontro positivo, disporre la traduzione dell'imputato. Provvedendovi il difensore, l'imputato non ha infatti l'onere di comunicare previamente il suo stato di detenzione onde consentire 'la tempestiva sua traduzione per l'udienza fissata, in quanto ciò non è previsto da alcuna norma. Ne consegue che ove il giudice disponga procedersi in contumacia dell'imputato, pur essendo stato avvertito del suo stato di detenzione, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen.. (conf. mass. 216861, 209449).
Secondo il contrario indirizzo:
In tema di giudizio contumaciale, la detenzione per altra causa dell'imputato, già citato in giudizio in stato di libertà e successivamente arrestato, preclude lo svolgimento del giudizio contumaciale solo nel caso in cui lo stato di detenzione sia stato tempestivamente portato a conoscenza del giudice, così da consentirgli di disporre la traduzione dell'imputato (sez. 6 sent. 0 5689 del 17/05/2000 ud. 04/04/2000 rv. 220565 imp. Fichera conf. mass. 216582 210205 210177).
Il collegio reputa di dovere prospettare una diversa più aggiornata interpretazione alla luce del testo dell'art. 420 ter cod. proc. pen., il quale dispone al comma 1 che: "quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento" il giudice rinvia ad una nuova udienza.
Lo stesso articolo al comma 2 stabilisce, invece, che "se appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore" il giudice parimenti rinvia l'udienza.
La differenza tra le due ipotesi è rilevante sia in ordine ai presupposti sia alle conseguenze.
Nell'ipotesi in cui il difensore denunzi in udienza lo stato di detenzione del suo assistito e fornisca adeguata documentazione di tale posizione con la precisa indicazione del luogo di detenzione e dell'attualità della medesima, il giudice, poiché a lui "risulta" in modo preciso tale situazione, deve svolgere gli opportuni ulteriori accertamenti e rinviare il giudizio, disponendo la traduzione dell'imputato. Nell'eventualità in cui il difensore, non depositi alcun atto dal quale si desuma la detenzione del suo assistito, la fattispecie processuale applicabile è quella del secondo comma dell'art. 420 ter, poiché l'impedimento non "risulta" (come nella previsione del primo comma) con certezza ma appare soltanto probabile. In questo caso il giudice deve liberamente valutare tale "probabilità" e, qualora ritenga non sufficientemente attendibile la sua configurabilità, può rigettare la richiesta di rinvio. La decisione assunta, poi, in virtù del dettato dell'ultima parte dell'art. 420 ter cod. proc. pen., non "può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione". Nella vicenda in esame risulta dall'esame del verbale di udienza che il difensore ha posto in dubbio finanche lo stato di detenzione ("nel caso questi, se detenuto, dichiarasse di voler presenziare"). Ne deriva che la valutazione compiuta dal giudice non può essere motivo d'impugnazione, in quanto lo stato di detenzione era meramente possibile in base alle stesse dichiarazioni del difensore. La critica mossa con il terzo motivo non può essere accolta, poiché la valutazione e stata compiuta con riferimento non al solo dato cronologico ma con il sostanziale apprezzamento dell'intera vicenda. Né in contrario è condivisibile argomentazione quella prospettata dalla difesa in ordine alla circostanza secondo cui l'imputato era stato impossibilitato a commettere il delitto prima del momento in cui è stato posto in essere, perché detenuto nel periodo innanzi indicato. Al contrario la detenzione medesima è elemento valutabile in senso sfavorevole al ricorrente, incidendo sul mantenimento in vita del medesimo disegno criminoso, che non va confuso con un generico programma di vita. La motivazione della sentenza è, pertanto, complessivamente sufficiente.
DE IS.
Sui due primi motivi valgono le considerazioni già svolte con riferimento al ricorso di EL.
Il motivo relativo al diniego delle circostanza attenuanti generiche è inammissibile, perché attiene ad apprezzamenti di merito compiuti in modo motivato dai giudici territoriali e, quindi, incensurabili in sede di legittimità.
ON RO.
Reputa il collegio che la motivazione adottata dalla corte territoriale in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 sia stringata ma non mancante, così come prescrive l'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.. Va, infatti, osservato che in tema di rilevante entità del danno la nozione di rilevanza non può essere espressa in termini aritmetici, poiché essa e affidata all'apprezzamento di merito compiuto dai magistrati territoriali i quali si devono fondare su parametri tratti dalla comune esperienza.
Qualora il danno sia d'importo consistente in valore assoluto, esso non perde tale carattere per la sola circostanza della notevole capacità economica del soggetto passivo. Quest'ultima va considerata soltanto nelle ipotesi in cui il dato oggettivo sia in sé equivoco. Nella specie le somme indicate nei capi d'imputazione sono ancora oggi da ritenere come inseribili nell'alveo della citata aggravante. Né il richiamo alla qualità d'istituto bancario del soggetto passivo esclude la configurabilità della circostanza, poiché le somme indicate nei capi d'imputazione già in astratto presentano carattere di rilevante entità.
Il motivo relativo al presunto difetto di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. La corte ha ritenuto di dovere assegnare importanza decisiva alla condotta di vita antecedente.
Tale motivazione è congrua, poiché non occorre esaminare tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente indicare il motivo prevalente.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento e di De CU e FA anche al versamento di euro seicento/00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di De CU AN e di FA TO e rigetta quelli di EL CE e RA CE;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il De CU ed il FA ciascuno anche della somma di euro seicento/00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 LUGLIO 2003.