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Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2023, n. 45495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45495 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CANAL GRANDE JE RL avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 5 Num. 45495 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 aprile - 18 aprile 2023 il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame proposta nell'interesse della Canal Grande Jet s.r.I., ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 24 - 27 marzo 2023 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli, avente ad oggetto i natanti acquistati dalla società appena indicata. Secondo la prospettazione accusatoria i mezzi sarebbe l'oggetto di operazioni distrattive poste in essere in danno dei creditori della Canal Grande s.r.I., dichiarata fallita in data 28 giugno 2022. 2. Nell'interesse della Canal Grande Jet s.r.l. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, si lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di Roma omesso di esaminare in modo completo le argomentazioni con le quali, nella richiesta di riesame, era stata contestata la ricostruzione accusatoria delle vicende negoziali, che, nel quadro di ordinari rapporti imprenditoriali che non avevano rivelato, nelle stesse analisi del curatore, profili di criticità, si erano tradotti nella cessione di beni verso il pagamento di corrispettivi che erano stati regolarmente versati. Il Tribunale, inoltre, quanto al periculum in mora, non aveva considerato la sostanziale impossibilità di disperdere i beni, invece soggetti, per la prolungata e forzata inerzia, ad inevitabile deterioramento, al punto che, in via subordinata, era stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dei natanti. Quest'ultima domanda non era stata oggetto di adeguata motivazione da parte del Tribunale. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Ora, il ricorso, pur mostrando di condividere siffatta premessa, non ne trae le coerenti conseguenze, in quanto si traduce nell'assertiva reiterazione della prospettazione difensiva che l'ordinanza impugnata ha argomentatamente disatteso e valorizza circostanze irrilevanti (quali, a puro titolo esemplificativo, considerata la alluvionalità delle deduzioni, l'assenza di pagamenti preferenziali o di anomalia dei movimenti sui conti, quando si discute della distrazione di beni mobili specifici;
o la dedotta assenza di iniziative per il recupero di somme da parte della curatela, che si collocano al di là del limite tranciante della dichiarazione di fallimento). Invece, come detto, non rientra nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Nel caso di specie, non può ritenersi affatto che la motivazione sia assente o che assuma i caratteri della mera apparenza: del resto, perché ricorra un'ipotesi del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). D'altra parte, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Corte di cassazione, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; cfr., successivamente, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). 2. Identici vizi caratterizzando le doglianze riservate alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, tenuto conto del fatto che il rischio di cessione dei beni è appunto fronteggiato con un vincolo la cui assenza legittimerebbe il pieno esercizio del potere dispositivo da parte della società proprietaria, con il conseguente aggravamento del rischio di dispersione dei beni. E ciò senza dire del tema, pure affrontato nell'ordinanza impugnata, della sottrazione degli utili ritratti dall'utilizzo dei natanti da parte della società acquirente. :infine, è fondato 2 il rilievo dell'ordinanza impugnata secondo la quale la richiesta avente ad oggetto diverse modalità di utilizzo dei beni, in quanto attiene alla concreta esecuzione della misura, va sottoposta al giudice che procede, essendo correlata ad accertamenti incompatibili con le caratteristiche dello specifico procedimento di impugnazione del quale si tratta. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/10/2023
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 5 Num. 45495 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 aprile - 18 aprile 2023 il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame proposta nell'interesse della Canal Grande Jet s.r.I., ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 24 - 27 marzo 2023 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli, avente ad oggetto i natanti acquistati dalla società appena indicata. Secondo la prospettazione accusatoria i mezzi sarebbe l'oggetto di operazioni distrattive poste in essere in danno dei creditori della Canal Grande s.r.I., dichiarata fallita in data 28 giugno 2022. 2. Nell'interesse della Canal Grande Jet s.r.l. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, si lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di Roma omesso di esaminare in modo completo le argomentazioni con le quali, nella richiesta di riesame, era stata contestata la ricostruzione accusatoria delle vicende negoziali, che, nel quadro di ordinari rapporti imprenditoriali che non avevano rivelato, nelle stesse analisi del curatore, profili di criticità, si erano tradotti nella cessione di beni verso il pagamento di corrispettivi che erano stati regolarmente versati. Il Tribunale, inoltre, quanto al periculum in mora, non aveva considerato la sostanziale impossibilità di disperdere i beni, invece soggetti, per la prolungata e forzata inerzia, ad inevitabile deterioramento, al punto che, in via subordinata, era stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dei natanti. Quest'ultima domanda non era stata oggetto di adeguata motivazione da parte del Tribunale. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Ora, il ricorso, pur mostrando di condividere siffatta premessa, non ne trae le coerenti conseguenze, in quanto si traduce nell'assertiva reiterazione della prospettazione difensiva che l'ordinanza impugnata ha argomentatamente disatteso e valorizza circostanze irrilevanti (quali, a puro titolo esemplificativo, considerata la alluvionalità delle deduzioni, l'assenza di pagamenti preferenziali o di anomalia dei movimenti sui conti, quando si discute della distrazione di beni mobili specifici;
o la dedotta assenza di iniziative per il recupero di somme da parte della curatela, che si collocano al di là del limite tranciante della dichiarazione di fallimento). Invece, come detto, non rientra nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916). Nel caso di specie, non può ritenersi affatto che la motivazione sia assente o che assuma i caratteri della mera apparenza: del resto, perché ricorra un'ipotesi del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). D'altra parte, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Corte di cassazione, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; cfr., successivamente, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). 2. Identici vizi caratterizzando le doglianze riservate alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, tenuto conto del fatto che il rischio di cessione dei beni è appunto fronteggiato con un vincolo la cui assenza legittimerebbe il pieno esercizio del potere dispositivo da parte della società proprietaria, con il conseguente aggravamento del rischio di dispersione dei beni. E ciò senza dire del tema, pure affrontato nell'ordinanza impugnata, della sottrazione degli utili ritratti dall'utilizzo dei natanti da parte della società acquirente. :infine, è fondato 2 il rilievo dell'ordinanza impugnata secondo la quale la richiesta avente ad oggetto diverse modalità di utilizzo dei beni, in quanto attiene alla concreta esecuzione della misura, va sottoposta al giudice che procede, essendo correlata ad accertamenti incompatibili con le caratteristiche dello specifico procedimento di impugnazione del quale si tratta. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/10/2023