Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3339
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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L'errore di fatto previsto dall'art. dall'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., idoneo a costituire, ai sensi dell'art. 391 dello stesso codice, motivo di revocazione anche della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve presentare il requisito della decisività, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione con cui si lamentava l'erronea affermazione del difetto di prova, relativa all'entrata in vigore di un nuovo piano regolatore comunale, in una sentenza della stessa corte che, però, si fondava anche, autonomamente, sulla ritenuta inammissibilità del corrispondente motivo di impugnazione, inteso ad introdurre una nuova indagine di merito - concernente la destinazione urbanistica della zona interessata - preclusa in sede di legittimità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3339
    Data del deposito : 7 marzo 2002

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