Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
L'errore di fatto previsto dall'art. dall'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., idoneo a costituire, ai sensi dell'art. 391 dello stesso codice, motivo di revocazione anche della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve presentare il requisito della decisività, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione con cui si lamentava l'erronea affermazione del difetto di prova, relativa all'entrata in vigore di un nuovo piano regolatore comunale, in una sentenza della stessa corte che, però, si fondava anche, autonomamente, sulla ritenuta inammissibilità del corrispondente motivo di impugnazione, inteso ad introdurre una nuova indagine di merito - concernente la destinazione urbanistica della zona interessata - preclusa in sede di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO ZO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO LEFEVRE, difeso dall'avvocato FRANCESCO LUPO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO DD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 3, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO MORMINO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5134/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 19/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/11/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
Fatto
Con ricorso affidato ad un unico motivo PO NC ha chiesto che venisse revocata, a norma degli articoli 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., la sentenza n. 5134 del 2000 emessa da questa Corte
confermativa della decisione n. 819/96 della corte di appello di Palermo con la quale era stato rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale di Termini Imerese contenente la condanna di essa PO ad arretrare il suo fabbricato sino alla distanza di metri 5 dal confine con l'immobile di CO MA. La CO ha resistito con controricorso.
Il procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. Diritto
In via preliminare va rilevata l'infondatezza della tesi del Procuratore Generale relativa all'asserita inammissibilità del ricorso per essere stato proposto tardivamente in quanto notificato in data 10/5/2001, ossia oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 16/10/2000. Occorre in proposito osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'articolo 330 c.p.c. (secondo il quale l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito) si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di Cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (sentenze 6/10/2000 n. 13342;
21/9/1995 n. 10005
Nella specie, come risulta dalla relata di notifica, la sentenza oggetto della richiesta di revocazione è stata notificata al PO personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di legittimità per cui nel caso in esame non è applicabile il termine per impugnare di sessanta giorni, di cui all'articolo 391 bis c.p.c., bensì il termine annuale previsto dall'articolo 327 c.p.c., termine ampiamente rispettato dal PO.
Con il solo motivo di ricorso il PO sostiene che questa Corte, con la sentenza n. 5134 del 2000, nel rigettare la tesi di esso ricorrente - relativa alla dedotta sopravvenienza di una disciplina urbanistica meno restrittiva alla stregua della quale la costruzione in questione non si troverebbe più a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo della CO - sarebbe incorsa nell'errore di cui al n. 4 dell'articolo 395 c.p.c. per aver affermato che esso PO aveva solo allegato l'adozione di un nuovo piano regolatore e "non anche la sua approvazione ed entrata in vigore" non risultando ciò "nè dalla produzione effettuata, ne' dalle norme regionali invocate". Tale affermazione, ad avviso del ricorrente, è frutto di una vera e propria svista materiale in quanto esso PO, sia nella parte narrativa che in quella motiva del ricorso avverso la sentenza di secondo grado, aveva sottolineato l'adozione e l'approvazione del nuovo piano particolareggiato di recupero del comune di Trabia, producendo i relativi atti. Il motivo è inammissibile perché, come rilevato dal
Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, "non cade su un punto decisivo della motivazione, quanto invece su un aspetto incidentale e marginale rispetto alle ragioni della decisione". Ciò emerge chiaramente dalla parte della sentenza impugnata con la quale si precisa che - a parte il rilievo della mancata allegazione dell'approvazione e della entrata in vigore del nuovo piano regolatore - con i motivi di ricorso "in buona sostanza si richiede un nuovo accertamento in fatto in ordine alla destinazione urbanistica della zona, come tale non ammissibile in questa sede". Pertanto l'errore in cui sarebbe incorsa questa Corte con la sentenza oggetto della domanda di revocazione non può ritenersi che rivesta il requisito indispensabile della decisività in quanto non riguarda e non è idoneo a travolgere la ragione giuridica (inammissibilità della censura in quanto risolventesi nella richiesta di un nuovo accertamento in fatto) sulla quale la sentenza impugnata si regge indipendentemente da quella concernente la mancata produzione degli atti relativi all'approvazione ed all'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico del comune di Trabia. Di conseguenza, anche l'eventuale fondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente in ordine all'errore in cui sarebbe incorsa questa Corte non varrebbe a scalfire la sentenza impugnata sorretta da altra ragione giuridica autonoma rispetto a quella investita dal ricorso per revocazione.
Il ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessive lire 176300 euro 91,05, oltre lire 5.000.000 euro 2582,28 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002