Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 1 della legge regionale siciliana n. 35 del 1978, nello stabilire che l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, esplicitamente richiede che, nell'atto cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità siano fissati i termini entro i quali debbano essere iniziati ed ultimati i lavori, nonché le relative espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865. Da ciò consegue che l'approvazione di un progetto per la costruzione di un'opera pubblica che non contenga la fissazione di detti termini è inidoneo ad affievolire ad interesse legittimo il diritto di proprietà del privato, nonché che la cognizione della domanda con cui quest'ultimo chieda dichiararsi la caducazione del potere ablativo della P.A. e, per l'effetto, la disapplicazione dell'ordinanza con la quale sia stata disposta l'occupazione di urgenza dell'area di sua proprietà sulla quale l'opera avrebbe dovuto insistere spetti alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Rel. Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CINISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato MARCO PALONI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARSALA FANARA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IA PA, NOVO IU, NOVO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, rappresentati e difesi dall'avvocato CALOGERO DI STEFANO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
per regolamento preventivo di giurisdizione in ordine alla controversia pendente tra le parti davanti al Tribunale di PALERMO, depositata il 20/2/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanni OLLA;
uditi gli Avvocati Giuseppe MARSALA FANARA, per il ricorrente, Calogero DI STEFANO, per i controricorsi;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O. e per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera n. 530 del 5 novembre 1995, la Giunta Municipale di Cinisi approvò il progetto esecutivo dell'opera pubblica avente ad oggetto il "prolungamento della Via Imbriani", da realizzarsi anche su un'area di proprietà di US AN, PI OV e RE OV.
Detta delibera, dopo aver dato atto che l'approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indefferibilità ed urgenza dell'opera come previsto dall'art. 1 L. Reg. Sicilia 10 agosto 1978 n. 35, fissò in tre e cinque anni dalla data di immissione in possesso il termine per l'inizio e la definizione della procedura di espropriazione.
Con ordinanza 21 ottobre 1996 n. 55/E il Sindaco di Cinisi ordinò l'occupazione di urgenza dell'area AN - OV occorrente per la realizzazione dell'opera.
Con provvedimento in data 29 novembre 1996 lo stesso Sindaco significò ai proprietari dell'area che l'immissione in possesso ai fini dell'attuazione dell'ordinanza di occupazione sarebbe avvenuta il giorno 13 gennaio 1997.
Con ricorso, proposto ai sensi degli artt. 700 e 699 ter Cod. proc. civ. e depositato il 30 dicembre 1996, i proprietari dell'area in questione chiesero al Tribunale di Palermo di "inibire al Sindaco di Cinisi l'esecuzione della deliberazione n. 530 adottata il 15 novembre 1996, di occupazione d'urgenza, nonché dell'ordinanza da lui emessa il 21 ottobre 1996 e dell'avviso di fissazione della data di immissione in possesso". A fondamento dell'istanza dedussero che l'ordinanza di occupazione d'urgenza era inidonea ad affievolire il loro diritto soggettivo ed a consentire al Comune il godimento dell'area in quanto "adottata in base ad una dichiarazione di pubblica utilità illegittima per la mancata indicazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359. Con ordinanza 10 gennaio 1997, il Giudice designato accolse l'istanza e dispose la sospensione della efficacia del provvedimento di occupazione d'urgenza del 21 ottobre 1996 e degli atti conseguenti.
La pronuncia fu confermata dal Tribunale di Palermo - al quale il Comune di Cinisi aveva proposto reclamo col quale, tra l'altro, aveva eccepito il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria ordinaria - con ordinanza depositata il 20 febbraio 1997. Nel frattempo, con atto notificato il 7 febbraio 1997 US AN, PI OV e RE OV hanno convenuto il Comune di Cinisi davanti al Tribunale di Palermo, ed hanno chiesto al giudice adito: a) di dichiarare che la deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 15 novembre 1995, l'ordinanza del Sindaco di Cinisi n. 55/E del 21 ottobre 1996 e la nota dello stesso Sindaco del 26 novembre 1996, sono state adottate in carenza di potere;
b) di disapplicare, conseguentemente, detti provvedimenti;
c) di condannare il Comune di Cinisi alla restituzione dell'area occupata. L'ente locale convenuto, costituitosi in giudizio, mentre ha contestato la sussistenza del vizio di legittimità denunciato dagli attori, ha eccepito, pregiudizialmente il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Pendente il giudizio, il Comune di Cinisi ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione col quale ha chiesto a questa Corte Suprema di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla controversia avanti precisata. US AN, PI OV e RE OV resistono con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il Comune di Cinisi ha proposto il regolamento preventivo di giurisdizione in esame con riferimento, non già al procedimento cautelare definito dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza del 20 febbraio 1997 sibbene, ed esclusivamente, al successivo procedimento di cognizione ordinaria introdotto da US AN, PI OV e RE OV con l'atto di citazione notificato il 7 dicembre 1997 ed iscritto al n. 1007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per il 1997 dello stesso Tribunale. Il regolamento, pertanto, è ammissibile.
2. - La vicenda ablativa per cui è controversia è assoggettata (come in realtà è incontestato) dalla disciplina dettata dall'art 1 L. Reg. Sicilia 10 agosto 1978 n. 35 per la quale: "per tutte le opere pubbliche di competenza ... dei comuni .. l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti" (comma 1);
"nell'atto cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità sono fissati i termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori ed i termini in cui devono essere iniziate ed ultimate le relative espropriazioni ai sensi dell'art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359" (comma 4).
Ora, col giudizio da essi introdotto davanti al Tribunale di Palermo, US AN, PI OV e RE OV - deducendo che il provvedimento con cui il Comune di Cinisi ha approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica avente per oggetto il "prolungamento della Via Imbriani" (la delibera della sua Giunta Comunale n. 530 del 15 novembre 1995) è carente della fissazione dei termini entro i quali devono essere iniziati e completati i lavori - ha chiesto al giudice adito di dichiarare che tale carenza determina la caducazione del suo potere ablativo strumentale alla realizzazione dell'opera e, per l'effetto, la disapplicazione dell'ordinanza 21 ottobre 1996 con la quale è stata disposta l'occupazione di urgenza dell'area di loro proprietà sulla quale l'opera stessa dovrebbe insistere.
In effetti, la ricostruzione del fatto sulla quale gli attori fondano la loro pretesa è contestata dal Comune di Cinisi sulla base del rilievo che la circostanza che la delibera n. 530 del 15 novembre 1995 non enunciava in modo diretto ed immediato i termini di inizio e di completamento dei lavori è priva di qualsiasi rilevanza, posto che la stessa delibera fissata quei termini in via indiretta: infatti, aveva approvato anche il bando di gara dell'appalto per l'esecuzione dell'opera ed il relativo capitolato, ed in questo era previsto l'obbligo dell'appaltatore di completare l'opera entro cinque mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'argomentazione del Comune è infondata.
In via assorbente, in quanto a mente del richiamato art. 1 comma 4 L. Reg. Sicilia n. 35/1978 i termini in questione devono essere contenuti nell'atto cui è connessa la dichiarazione di pubblica utilità (in concreto l'atto di approvazione del progetto) e non in atti diversi e distinti (v. Cass. 17 marzo 1997 n. 2324). In ogni caso, sia perché la clausola invocata dal Comune di Cinisi non contiene un preciso termine di inizio dei lavori (e quindi, del loro completamento) in quanto si limita a fissare il periodo di esecuzione dei lavori con riferimento ad un evento iniziale (la consegna dei lavori) del tutto indeterminato;
e sia perché la clausola attiene al rapporto tra l'Amministrazione committente e l'appaltatore e - anche per il specifico regime giuridico in tema di consegna dei lavori appaltati e della loro durata - non può riverberare alcun effetto sul rapporto tra Amministrazione e proprietari dei terreni sui quali l'opera deve essere realizzata. Ne discende che la giurisdizione in ordine alla detta controversia rimane devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Infatti, la fissazione dei termini iniziali e finali dell'esecuzione dei lavori è imposta per evidente finalità di garanzia al precipuo scopo di non lasciare il bene del privato indefinitamente esposto alla vicenda ablativa, sicché la sua mancanza: priva la dichiarazione di pubblica utilità (sia essa espressa o connessa, per legge, alla approvazione dell'opera) della sua idoneità ad affievolire la pienezza del suo diritto soggettivo;
rende l'Amministrazione carente del potere di disporre sia l'espropriazione dell'area occorrente per la realizzazione dell'opera che la sua occupazione d'urgenza; comporta, infine, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie con le quali - come nella specie - il privato, deducendo siffatta carenza, chieda la declaratoria della carenza del potere ablatorio della amministrazione, la disapplicazione dei provvedimenti pronunciati, la restituzione del bene e il risarcimento del danno.
In tale senso è il costante e consolidato orientamento di questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, la sentenza delle S.U. 4 marzo 1997 n. 1907 e, con specifico riferimento alla disciplina di cui all'art.1 L. Reg. Sicilia n. 35/1978, quella della 1^ sezione civile, 17
marzo 1997 n. 2324). Ed è appena il caso di sottolineare che lo stesso orientamento non è affatto resistito dalle sentenze di questa Sezioni Unite richiamate dal ricorrente, posto che esse attengono alla diversa ipotesi del mancato rispetto dei termini prefissati nel provvedimento che ha dichiarato l'opera di pubblica utilità e non anche a quella che, qui rileva, della mancata fissazione dei termini.
3. - Pertanto, occorre disattendere il contrario assunto del ricorrente Comune di Cinisi e dichiarare la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Sul ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di regolamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- condanna il Comune di Cinisi a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di regolamento che liquida in L. 129.000, oltre a L.
5.000.000 per onorari d'avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, il 10 dicembre 1998.