Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 1885
CASS
Sentenza 17 dicembre 1999

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In tema di demolizione ordinata dal giudice a seguito di condanna per abusi edilizi, è il pubblico ministero che deve stabilire le modalità più opportune per l'esecuzione della demolizione, fra le quali può comprendere non solo il ricorso al Genio Militare o ad altri organi indicati nelle circolari ministeriali emanate al riguardo, ma anche il preavviso all'esecutato e ad altri eventuali interessati (per esempio terzi occupanti dell'immobile abusivo ) al fine di informarli della concreta esecuzione della demolizione, e di metterli in grado di collaborare alla stessa, ovvero di ricorrere al giudice della esecuzione nell'ipotesi in cui ritenessero di contestare le modalità stabilite dallo stesso pubblico ministero. Solo in caso di controversia sul titolo o le modalità esecutive si attiva la competenza del giudice dell'esecuzione.

Allorché i parametri superati da uno scarico di acque reflue industriali attengono al C.O.D., ai tensioattivi ed ai solidi sedimentali, sostante tutte non ricomprese nella tabella 5, non si configura un fatto penalmente rilevante. Ciò in quanto i valori limite devono essere quelli fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sole sostanze indicate nella tabella 5.

Per i fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1995 n. 172 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 1995 n. 79, non può trovare applicazione il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo, sancito dalla legge 24 novembre 1981 n. 689; va pertanto disposta in questi casi la trasmissione degli atti alla P.A. per perseguire l'illecito amministrativo. Infatti la necessità di tale trasmissione discende dalla disciplina transitoria stabilita dall'art. 56 della legge 172 , ed in particolare dal comma terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 1885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1885
    Data del deposito : 17 dicembre 1999

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