Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 3
In tema di demolizione ordinata dal giudice a seguito di condanna per abusi edilizi, è il pubblico ministero che deve stabilire le modalità più opportune per l'esecuzione della demolizione, fra le quali può comprendere non solo il ricorso al Genio Militare o ad altri organi indicati nelle circolari ministeriali emanate al riguardo, ma anche il preavviso all'esecutato e ad altri eventuali interessati (per esempio terzi occupanti dell'immobile abusivo ) al fine di informarli della concreta esecuzione della demolizione, e di metterli in grado di collaborare alla stessa, ovvero di ricorrere al giudice della esecuzione nell'ipotesi in cui ritenessero di contestare le modalità stabilite dallo stesso pubblico ministero. Solo in caso di controversia sul titolo o le modalità esecutive si attiva la competenza del giudice dell'esecuzione.
Allorché i parametri superati da uno scarico di acque reflue industriali attengono al C.O.D., ai tensioattivi ed ai solidi sedimentali, sostante tutte non ricomprese nella tabella 5, non si configura un fatto penalmente rilevante. Ciò in quanto i valori limite devono essere quelli fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sole sostanze indicate nella tabella 5.
Per i fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1995 n. 172 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 1995 n. 79, non può trovare applicazione il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo, sancito dalla legge 24 novembre 1981 n. 689; va pertanto disposta in questi casi la trasmissione degli atti alla P.A. per perseguire l'illecito amministrativo. Infatti la necessità di tale trasmissione discende dalla disciplina transitoria stabilita dall'art. 56 della legge 172 , ed in particolare dal comma terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 17/12/1999
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " NO IE " N.4309
3. " NO SA EL " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N.24596/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA MA n. Cartagena (Spagna) il 18 novembre 1947
ON DO n. a Sinalunga il 26 novembre 1941
avverso la sentenza del Pretore di Lucca sezione distaccata di Viareggio del 27 novembre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. De Nunzio che ha concluso per A. con rinvio.
Svolgimento del processo
GA IA e RO AL hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Lucca sezione distaccata di Viareggio, emessa il 27 novembre 1998, con la quale venivano condannati per il reato di superamento dei limiti tabellari di uno scarico di insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura, deducendo quali motivi l'inosservanza ed erronea applicazione della legge regionale n.5 del 1986, la violazione ed errata applicazione dell'art. 5 c.p. e l'avvenuto rilascio di un'autorizzazione per scaricare in pubblica fognatura secondo le tabelle ed i dettami della normativa regionale.
Motivi della decisione
Il primo articolato motivo trae spunto da alcune errate contenute nella sentenza del giudice di merito, che non considera come la normativa regionale richiamata (l. n. 5 del 1986) faccia riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili, mentre lo stesso Pretore, in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte, qualifica come produttivo lo scarico proveniente dall'attività di lavaggio di autovetture (Cass. sez. III 2 febbraio 1998 n. 2148, Peli rv. 210277 e Cass. sez. III 2 luglio 1997 n. 3647, Tanzi ed altro cui adde di recente Cass. sez. III ud. 26 marzo 1999 dep. 29 aprile 1999, P.M: in proc. Cicuto alle cui motivazioni si rinvia per non ripetere argomentazioni già svolte). Peraltro, ove si volessero ritenere vincolanti per l'interprete in sede penale l'elencazione e le distinzioni contenute all'art. 22 della legge n. 5 del 1986, del quale, alla classe B, potrebbe ritenersi ricompreso l'impianto di autolavaggio, la necessità di un'esegesi adeguatrice, nel vigore della legge n. 319 del 1976, nella sua formulazione prima delle modificazioni intervenute ex lege n. 172 del 1995, impone di escludere dall'ambito della disciplina regionale gli insediamenti produttivi al fine di eliminare ogni dubbio di costituzionalità (vedi ord. Pret. Pistoia del 18 ottobre 1993 in G.U. 8 febbraio 1995 n. 6 serie speciale ed ord. Corte Cost. n. 398 del 1995 con la quale la Consulta ha restituito gli atti al giudice a quo in seguito alla su riferita modifica per rivalutare la rilevanza della questione), sicché pure sotto questo profilo la normazione regionale era irrilevante nel presente procedimento prima dell'intervenuta modificazione con la legge n. 172 del 1995, sicché non può neppure in alcun modo invocarsi la nota decisione della Corte Costituzionale (n. 364 del 1988) sull'errore scusabile su legge penale, in quanto la normativa regionale si riferisce agli scarichi civili e non a quelli provenienti da insediamenti produttivi. La prevalente giurisprudenza dei questa Corte (cfr. Cass. sez. III 16 aprile 1996 n. 3692, Galeano rv. 205847), poi, ha ritenuto che la modifica del terzo comma dell'art. 21 l. cit., intervenuta nel 1995, con la quale si fanno "salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma" e la previsione dell'avverbio "sempre" nel quarto comma determinavano una differente lettura di tutte le disposizioni, peraltro, incise nel complessivo quadro sanzionatorio pure dal quinto comma.
Pertanto per gli scarichi produttivi preesistenti si applicava la normativa di cui al secondo comma dell'art. 21 l. cit. qualora vengano superati i limiti di accettabilità non inderogabili, mentre il superamento di quelli inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile comportava l'applicazione della sanzione stabilita dal comma quarto dell'art. 21 in virtù del termine "sempre" con il quale il legislatore voleva uniformare la disciplina sanzionatoria per la rilevante importanza assunta dall'omesso rispetto di detti limiti, mentre per quelli nuovi, una volta entrato in funzione l'impianto centralizzati di depurazione, occorreva adeguarsi ai limiti stabiliti dall'ente gestore ed a quelli regionali, anche se più permissivi (cfr. Cass. sez. III 14 novembre 1996 n. 3482, Balistreri rv. 206712 contra Cass. sez. III 11 luglio 1995 n. 7706, Battilana rv. 202739). Alla luce di questa disciplina poteva recuperarsi il dettato della legge regionale e, soprattutto, le eventuali differenti prescrizioni dell'ente gestore del depuratore, ove un tale sistema di purificazione delle acque fognarie fosse in funzione. Tuttavia, in assenza di alcuna prospettazione difensiva, il Pretore d'ufficio non si è posta la problematica dell'incidenza della normativa del 1995 nella fattispecie in esame, nonostante giudicasse di fatti accaduti dopo la sua entrata in vigore e decidesse essendo operante la stessa, sicché, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2 c.p., sarebbe necessario rinviare al giudice di merito per effettuare i necessari accertamenti circa la sua applicabilità, ove il decreto-legislativo n. 152 del 1999 non avesse di nuovo mutato il quadro normativo in senso favorevole per il ricorrente, onde, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la trasmissione degli atti alla Regione Toscana per perseguire l'illecito amministrativo di cui all'art. 54 primo comma l. ult. cit..
La necessità di detta trasmissione discende dalla disciplina transitoria stabilita dall'art. 56 l. cit. ed in particolare dal dettato del terzo comma e non può essere esclusa dall'eventuale possibilità che in seguito agli accertamenti da svolgere possa essere rilevata l'insussistenza di un illecito penale e, forse, neppure amministrativo anche alla luce della pregressa normativa del 1995.
Infatti, con valore assorbente, il fatto è stato commesso in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1995 n. 172 di conversazione con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 1995 n.79, sicché non può trovare applicazione il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo, sancito dalla legge n.689 del 1981, mentre l'art. 129 c.p.p. impone l'immediata declaratoria di una causa di estinzione, di non punibilità o di proscioglimento dal reato.
Del resto rimangono sempre ingiudicate tutte le valutazioni dell'autorità amministrativa competente in relazione alla configurabilità dell'illecito depenalizzato.
Orbene il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, alla cui disciplina occorre far riferimento qualora sia più favorevole, prevede all'art. 59 comma quinto il reato di superamento dei limiti tabellari ove si tratti di uno scarico di acque reflue industriali, stabilendo, però, che i valori limite devono essere quelli fissati 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o delle Province autonome.
Pertanto, poiché è certo che non sono stati fissati limiti più restrittivi dalle autorità territoriali competenti, bisogna rilevare che i parametri superati attengono al C.O.D., ai tensioattivi ed a solidi sedimentali, sostanze tutte non ricomprese nella tabella 5. Pertanto, il fatto commesso integra l'illecito amministrativo di cui al primo comma dell'art. 54 del decreto legislativo in parola, sicché, a norma del terzo comma dell'art. 56, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Regione Toscana per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi gli atti alla Regione Toscana. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000