Sentenza 13 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di tutela degli alimenti, integra il reato di cui all'art. 5, comma primo, lett. d), della legge 30 aprile 1962, n. 283, la vendita, la detenzione per la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari che contengono microrganismi estranei alla loro composizione naturale anche se non ricomprese tra quelle per le quali il regolamento di esecuzione della stessa legge prevede limiti di accettabilità, non potendo desumersi da tale mancata previsione l'irrilevanza della contaminazione ai fini penali. (Fattispecie di accertata presenza, in una partita di salsiccia in vendita in una macelleria, di batteri della "salmonella cd. minore" del tipo Spp).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2019, n. 11246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11246 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2019 |
Testo completo
1 1246-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.3083 Fausto Izzo Presidente - Giovanni Liberati UP 13/12/2019 R.G.N. 34799/2019 Stefano Corbetta Relatore - Alessio Scarcella Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UB EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2019 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cagliari condannava EN UB alla pena di 10.000 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, perché ritenuto responsabile del reato punito dall'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 5 lett. d) I. n. 283 del 1962, per avere detenuto per la vendita, nella macelleria di cui era titolare, una partita di salsiccia fresca di suino alterata dalla presenza di batteri del genere salmonella. Fatto accertato il 24/02/2014. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 5 lett. d) I. n. 283 del 1962. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 5 lett. d) I. n. 283 del 1962 né in relazione all'invasione di parassiti, stante il quantitativo minimo di salmonella accertata (solo 10 gr. su un'aliquota di 500 gr.), né con riferimento all'ipotesi dell'insudiciamento o alterazione, condizioni in cui non si presentava la salsiccia, né con riguardo alla nocività dell'alimento, considerando il minimo quantitativo di salmonella, rientrante tra quelle "minori", e la circostanza che il prodotto è edibile previa cottura. Il Tribunale, peraltro, avrebbe errato nel ritenere superfluo l'accertamento relativo alla nocività del prodotto, ravvisando il pericolo in re ipsa, senza considerare che si tratta di salmonella "non rilevante". In ogni caso, il fatto sarebbe, al più, inquadrabile nell'ipotesi di cui alla lett. c), per la cui rilevanza penale occorre il superamento dei limiti stabiliti dal Reg. CE 2073/2005, ciò che, tuttavia, non è stato accertato.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 1 d.m. 16/12/1993, 1 e 2 d.P.R. n. 327 del 1980, 6 d.lgs. n. 123 del 1993, 223 disp. att. cod. proc. pen. e al Reg. UE n. 2073/05. Assume il ricorrente che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato la disciplina prevista per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili desumibile dal d.lgs. n. 123 del 1993, dal d.lgs. d.m. 16/12/1993, nonché dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. - in quanto il prelievo del campione è avvenuto mediante un'unica aliquota di 100 gr. e il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il solo avvertimento preliminare all'interessato alle prime analisi abbia rispettato il diritto di difesa;
per contro, il mancato rispetto delle modalità di campionamento - sotto il profilo del prelevamento di un'unica aliquota e dalla conseguente mancata consegna di un campione all'esercente, nonché nell'omessa procedura di rintracciabilità - ha creato un vulnus dei diritti difensivi, con ogni conseguenza sotto il profilo dell'inutilizzabilità e dell'attendibilità degli 2 esami, e considerando, infine, che solo una piccola dose di prodotto prelevata della stesso contenitore era risultata infetta, mentre la restante parte non lo era.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 40 e 43 cod. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale sarebbe giunto all'affermazione di penale responsabilità nonostante l'assenza di prova circa il nesso causale e la colpevolezza;
non è infatti emerso, ad avviso del ricorrente, che la presenza di salmonella nella salsiccia sia riconducibile a una condotta colposa del UB, non avendo gli accertatori riscontrato alcuna carenza alle strutture e alle attrezzature presenti nel negozio;
deve perciò escludersi che la contaminazione sia avvenuta durante i processi di lavorazione della salsiccia, anche considerando: che la carne era stata acquistata quello stesso giorno, come documentato dalla fattura in atti;
che era stata appena lavorata con sostanze (aceto e spezie), le quali non costituiscono il veicolo della salmonella;
che non è stata individuata l'origine di detta contaminazione. Aggiunge, infine, il ricorrente che non sarebbe comunque ravvisabile alcun profilo di colpa a suo carico, in quanto il fornitore della carne non aveva mai dato problemi, né la carne era visibilmente alterata, ed avendo il Tribunale escluso in maniera apodittica che la contaminazione provenisse dall'allevamento di maiali. In ogni caso, sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Secondo quanto accertato dal Tribunale e non oggetto di - contestazione d parte del ricorrente nel campione 10 gr. di salsiccia fresca - suina prelevati nel corso di un'ispezione di routine presso la macelleria del ricorrente dove erano presenti quel giorno circa 20 kg. di quel prodotto - fu - riscontrata la presenza di salmonella "minore" del tipo Spp.
2.2. Orbene, il ricorrente, laddove prospetta l'insussistenza degli estremi oggettivi del reato ascritto, essendo il batterio individuato da una salmonella cd "minore", per il quale la legge non prevede limiti di accettabilità e la cui presenza nelle carni non le avrebbe rese nocive o pericolose per la salute dei consumatori, 3 ん omette di confrontarsi con il principio, affermato da questa Corte di legittimità proprio in riferimento alla presenza nella carne di batteri individuati quali "salmonella cd. minore", secondo il quale configura il reato di cui all'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962 n. 283, relativamente alla vendita, detenzione per la vendita o somministrazione di sostanze alimentari alterate, la presenza nell'alimento di microrganismi estranei alla sua composizione naturale anche se non ricompresi tra quelli per i quali il regolamento di esecuzione della citata legge n. 283 prevede limiti di accettabilità, atteso che tale mancata previsione non comporta l'irrilevanza della contaminazione ai fini penali (Sez. 3, n. 33203 del 08/06/2004 - dep. 02/08/2004, Martelli, Rv. 229132; in senso conforme Sez. 3, n. 15998 del 12/02/2003 - dep. 07/04/2003, Scovenna, Rv. 224248; Sez. 3, n. 20426 del 12/04/2002 - dep. 24/05/2002, PG in proc. Franchini ed altro, Rv. 221850). Invero, la mancata previsione di limiti di tollerabilità di siffatti batteri non comporta l'irrilevanza, agli effetti della norma penale, della rilevata contaminazione, significando invece e semplicemente che la presenza delle "salmonelle", quale che ne sia la specie, non mai tollerata, così comportando l'alterazione della sostanza alimentare nella quale le stesse siano contenute.
2.3. A tale principio si è attenuto il giudice di merito, il quale ha correttamente ravvisato la fattispecie contravvenzionale di cui alla lett. d) dell'art. 5 I. n. 283 del 1962 e non l'ipotesi di cui alla lett. c), la quale presuppone il superamento di limiti di tollerabilità in considerazione del - riscontrato stato di contaminazione della carne, dovuto alla presenza nella stessa di microrganismi estranei alla sua composizione naturale, quale la salmonella del tipo Spp, batterio in grado di provocare danni alla salute umana nella forma di infezioni gastro-intestinali, batteriemie, e simili, non potendosi contare sulla successiva cottura per escludere il pericolo di infezioni e danni alla salute 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Va osservato che il prelievo è stato eseguito in sede amministrativa, in occasione di un controllo preventivo effettuato ai sensi del d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123. Orbene, l'art. 4 di tale d.lgs. prevede che "per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili indicati con decreto del Ministero della sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un'aliquota del campione e, in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all'interessato specificando il parametro difforme e la metodica delle analisi comunicando il luogo il giorno e l'ora in cui le analisi vanno ripetute". Siccome non tutti i prodotti alimentari sono suscettibili di frazionamento e di ripetizione di indagine, l'art. 2 d.m. Sanità 16 dicembre 1993, n. 303, prevede 4 che per i prodotti alimentari elencati nell'art. 1 del citato decreto, per i quali l'accertamento della deteriorabilità viene effettuata in laboratorio e per i quali, in caso di conferma del carattere di deteriorabilità, non sarebbe possibile effettuare l'analisi di revisione secondo le modalità di cui all'art. 1 I. n. 30 aprile 1962, n. 283, il campione prelevato viene ripartito dalla persona incaricata del prelievo in cinque aliquote per le successive analisi di revisione. Le norme appena indicate, peraltro, non prevedono espressamente il caso di campione prelevato che non consenta per sua natura, come quello in oggetto avente rapidissima deteriorabilità, la ripetizione delle analisi. In proposito, questa Corte (v. Cass. civ. sez. 1, 6 aprile 2004, n. 6769) ha precisato, pur con riferimento alla procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative, che "nel caso in cui il campione prelevato non consenta, per sua natura, la ripetizione delle analisi e non sia frazionabile secondo la metodica di cui all'art. 4 d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123, e dell'art 2 D.M. 16 dicembre 1993, l'unico sistema che consente il rispetto delle garanzie è quello stabilito dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., sicché il laboratorio incaricato degli accertamenti dovrà dare avviso delle operazioni alle persone interessate affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse". Il richiamato art. 223 disp. att. cod. proc. pen., prevede infatti che, qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione a cura dell'organo procedente è dato anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati;
premesso che, come riferito dagli operanti, fu prelevata un'aliquota di 500 gr., poi suddivisa in cinque unità campionarie da 100 gr. l'una, non essendo possibile prelevare cinque aliquote (da 500 gr.) in quanto la quantità del prodotto era di poco superiore a due kg., è dirimente osservare che il ricorrente è stato ritualmente avvisato dell'esecuzione delle analisi ai sensi dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., sicché è stata pienamente garantita all'interessato la possibilità di intervenire in quella sede al fine di controllare ed eventualmente - i risultati delle analisi, ciò che non è avvenuto, di talché il ricorrente contestare- non può dolersene in questa sede.
4. Il terzo motivo è fondato. 5 4.1. Va premesso che non appaiono pertinenti le censure in tema di mancato accertamento del nesso causale, essendo contestato un reato di mera condotta, ad oggetto la detenzione per la vendita di carni alterate dalla presenza di batteri del genere salmonella, per la cui sussistenza non è richiesto anche il verificarsi di un evento dannoso o pericoloso.
4.2. Ciò posto, il Tribunale ha individuato la causa della contaminazione proprio nella fase della lavorazione della carne suina, avendo il UB ammesso che, quella mattina, aveva manipolato la carne, essendo inverosimile, in considerazione della quantità di prodotto alterato, una contaminazione antecedente al trattamento del prodotto ad opera dell'imputato. Si tratta però di un'affermazione per un verso tratta dalla scienza privata del giudice, che non trova riscontro nei dati probatori, non essendo stata accertata la causa della contaminazione e tenendo conto che il personale ispettivo non riscontrò alcuna carenza igienica in relazione alle attrezzature presenti nel negozio;
per altro verso illogica, non essendo dato comprendere perché il quantitativo di prodotto sia unicamente indicativo del fatto che la contaminazione non possa che essere avvenuta nella fase della lavorazione della carne.
4.3. E' perciò evidente che, ai fini della responsabilità per colpa, sarebbe necessario accertare l'origine della contaminazione;
sennonché, essendo nel frattempo maturata la prescrizione del reato, deve essere richiamata l'uniforme giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata possa essere, in questi casi, rilevato dal giudice di legittimità, il quale deve perciò limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato perché, in caso di annullamento con rinvio, esito al quale ordinariamente conduce il vizio di motivazione, il giudice della fase rescissoria si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, senza possibilità alcuna di porre riparo al vizio rilevato. Deve pertanto essere ribadito il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
5. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/12/2019. Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore Stefano Corbetta Fausto Izzo ми CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11 Sezione Pepale DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2020 IL CANCELLIERE. IL CANCELLERE ESPERTO DR RE 7