Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 1
In tema di disciplina igienica degli alimenti, l'accertata presenza di salmonella in carni fresche suine rende configurabile il reato di cui all'art.5, comma primo, lett.d), della legge 30 aprile 1962 n.283, indipendentemente dalla circostanza che l'analisi che ha portato al suddetto accertamento sia stata effettuata, conformemente ai metodi ufficiali di campionamento già in uso, su un campione di 25 grammi e non di un solo grammo di prodotto (come previsto dalla direttiva europea 94/65/CE, recepita in Italia con D.P.R. 3 agosto 1998 n.309), atteso che, per un verso, non è preclusa l'adozione, in materia, nel sistema interno nazionale, di criteri più rigidi di quelli previsti dalle direttive comunitarie e, per altro verso, non esiste alcun codificato limite di tolleranza per la presenza di salmonella nella carni fresche suine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2002, n. 20426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20426 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 12/04/2002
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 881
3. Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 34170/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano C/o
CH AR n. Como, 30.3.1970
ON LO n. Lissone, 29.6.1960
avverso la sentenza del Tribunale di Como, Sezione Distaccata di Cantù, del 4.10.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Udito il difensore Avv. Andrea Corte del Foro di Milano. Fatto e Diritto
CH AR e ON LO sono stati assolti perché il fatto non sussiste dal Tribunale di Como Sezione distaccata di Cantù, con sentenza in data 4.10.2000, dall'imputazione qualificata dal primo giudice ex art. 5 lettera d L. 283/62 (anziché lettera b) che consisteva, in qualità rispettivamente di amministratore unico e presidente della Si.Ge.Srl, nel porre in vendita sui banchi di un supermercato Kg. 4 circa di salsiccia suina risultata contaminata dal bacillo della salmonella a seguito di accertamenti sanitari compiuti dall'ASL, n. 6.
Il primo giudice ha assolto entrambi gli imputati, rispettivi responsabili delle due produttrice e distributrice, perché la presenza di salmonella nella salsiccia, prodotta dalla Soc. ON e distribuita nell'esercizio commerciale della Si.ge Srl non poteva, all'esito degli accertamenti dell'ASL, preposta ai controlli, ritenersi contaminata dal batterio secondo i parametri, meno restrittivi dei pregressi, introdotti dalla Direttiva dell'Unione Europea 94/65/CE del 1994, recepita nell'ordinamento nazionale con il DPR 309/98. Invero i parametri introdotti indicano che la presenza della salmonella deve essere accertata sussistente in grammi 1 del prodotto alimentare specifico, modificando la pregressa statuizione di grammi 25.
Ai fini della sussistenza del reato ex art. 5 lettera d L. 283/62, e dall'applicazione della relativa sanzione, il primo giudice "riteneva che - non risultando la presenza del batterio nella misura rideterminata dalla nuova normativa introdotta dalla direttiva - doveva essere enunciata l'assenza di reato ed assolveva, i due imputati, prescindendo anche dall'accertamento in ordine alla relativa posizione (produzione ovvero distribuzione dell'alimento) in quanto il prodotto esaminato doveva ritenersi immune da contaminazione nella misura classificata nociva e vietata. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale, ritenendo sussistente il reato in quanto l'alimento è risultato contaminato e non è dato comprendere in base a quale criterio logico o scientifico la salmonella presente comunque in un campione di 25 grammi possa considerarsi assente in un grammo di prodotto e soprattutto nell'intera partita posta in vendita.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, la normativa comunitaria recepita nel nostro ordinamento (Dpr 3.8.98 n. 309 di recepimento della direttiva europea 94/65/CE) non ha abrogato la legge 30/4/62 n. 283, donde la sussistenza dell'illecito penalmente rilevante in capo ad entrambi gli imputati.
I difensori degli imputati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale in quanto la sentenza ai sensi dell'art. 593 c.p.p. è inappellabile giacché il reato in questione - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 del D.lgs 507/99 - è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 14.5.2001 ha ritenuto l'eccezione fondata, stante la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento da reati che prevedono a seguito dell'introduzione normativa del 1999 (come nel caso di specie) la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
Il ricorso è fondato.
Il fatto accertato riguarda la messa in vendita di salsiccia suina contaminata da salmonella e la configurabilità o meno del reato di cui all'art. 5 lettera d della legge 283/62. La salmonella è costituita da un batterio che può provocare un'infezione intestinale sia sugli uomini sia negli animali: ogni infezione del genere salmonella può, dunque, provocare danni alla salute umana nella forma di infezioni gastro-intestinali, batteriemie, febbre tifoide e simili. In via generale si osserva che la normativa comunitaria non ha abrogato la legge fondamentale italiana 30 aprile 1962 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sicché per le sanzioni penali e per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi occorre fare riferimento agli artt. 5 e 21 della stessa legge.
Nel settore specifico del mercato delle carni macinate e della loro preparazione sono tuttavia intervenute varie Direttive Comunitarie ( 64/4 33/CEE; 71/11 8/CEE; 72/46 2/CEE; 77/99/CEE): il settore è stato regolato più recentemente dalla Direttiva 94/65/CE, recepita in Italia con il D.P.R. 3 agosto 1998 n. 309. La normativa di recepimento della Direttiva Comunitaria non sembra innovare in ordine ai metodi ufficiali di analisi (D.P.R. 309/98). L'autorità competente è individuata ai vari livellì (Ministero della Sanità, Regione, Province Autonome, Azienda Unità Sanitaria locale (e nell'ambito di questa il veterinario ufficiale), mentre per i controlli viene spostata a monte - sul piano amministrativo e tecnico - l'attività di prevenzione, attraverso la responsabilizzazione dei soggetti economici coinvoltì (autocontrollo, art. 7, sulle materie prime ed anche su esami microbiologici).
La normativa nazionale introduce una "procedura di riconoscimento" (art. 8) ai fini della idoneità dei laboratori di produzione, ma distingue i "controlli interni" di responsabilità privata (vedi art. 7, punto 5 lettera D), dai "controlli esterni", cioè i controlli veterinari (ex art. 9), di responsabilità pubblica. Circa i metodi di controllo microbiologico, nella Direttiva 94/65/CEE (art. 7, comma 3, 3 cpv) si rinvia ai "metodi scientifici riconosciuti e che abbiano dato buoni risultati nella pratica, segnatamente quelli definiti in direttive comunitarie o in altre norme internazionali" ma non si enuncia l'obbligo di un accertamento su un campione di 1 grammo di prodotto invece di 25 grammi. Allo stesso modo - e solo per i controlli interni nei laboratori di produzione - il D.P.R. 3 agosto 1998 n. 309, art. 7, punto 5 lettera D - enuncia un principio analogo: "i controlli microbiologici devono essere effettuati secondo metodi scientifici riconosciuti quali quelli definiti nelle direttive comunitarie o in altre norme internazionali", senza ulteriori specificazioni. Ritiene la Corte che per i "controlli esterni" ad opera dei veterinari ufficiali (negli stabilimenti di origine e nei luoghi di vendita) non sia stata ripetuta una analoga disposizione, sicché non è precluso al sistema interno nazionale seguire criteri più rigidi nel campionamento (nel senso di ricercare eventuali parassiti e batteri su una porzione maggiore di prodotto), essendo ciò conforme a principi comunitari (art. 95, ex art. 100 A del Trattato), che consentono di adottare disposizioni nazionali più severe di quelle comunitarie.
Nella legislazione comunitaria e nazionale non esiste un limite di tolleranza codificato per le salmonelle nelle carni fresche suine, non potendosi contare sulla successiva cottura per escludere il pericolo di infezioni e danni alla salute.
Come la stessa sentenza impugnata riconosce il reato di cui all'art.5 lettera d legge 283/62 è reato di pericolo, essendo sufficiente la condotta di chi produce o pone in vendita alimenti contaminati o invasi da parassiti o in stato di alterazione o comunque nocivi (Cass. Sez. 3^, 6/9/2000, n. 9449, Campitiello;
197000238; 114399;
197603241; 132570). Di conseguenza, quale che sia il metodo di controllo microbiologico adottato, non bisogna trovare negli alimenti parassiti, batteri, alterazioni chimiche potenzialmente pericolosi. Il principio di precauzione impone una strategia seria per gli alimenti basata su tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio, evitando di far ricadere sul consumare il grado possibile di incertezza scientifica.
Questo spiega perché il veterinario sia tenuto a controlli penetranti giornalieri sulle materie prime, sulle norme igieniche, sulle temperature, sul personale, sulle strutture, onde assicurare ala prodotto venduto la copertura verso qualsiasi rischio alla salute dei cittadini.
In questa prospettiva il ricorso del P.M. merita accoglimento, perché il reato ex art. 5 lett. d l. 283/62 sussiste, in quanto la salmonella riscontrata dalla ASL, competente in 25 grammi di prodotto esaminato è comunque indicativa di una forma significativa di contaminazione ed alterazione e può essere nociva alla salute. Poiché il fatto risale al 29.8.1996 deve essere dichiarata la prescrizione del reato.
P.Q.M.
La Corte;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria