CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17413 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO MA nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di Cassazione;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Francesca Costantini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 5 luglio 2022, la Corte di Cassazione, IV sezione, adita avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bologna aveva rigettato una richiesta di riparazione di ingiusta detenzione ricollegata alla esecuzione di una pena definitiva sofferta da MO MA, dal 15 agosto 2000 al 17 marzo 2006, rigettava il ricorso proposto dal predetto MO MA 2. Avverso tale sentenza, MO MA ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., mediante il proprio difensore, con un unico motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17413 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 30/03/2023 3. Rappresenta che la Corte di Cassazione, a pagina 10 della impugnata sentenza, ha sostenuto che il procedimento instaurato a carico del ricorrente e da cui è scaturita la detenzione per la quale è stata avanzata domanda di riparazione, "non si è concluso con il superamento del primo giudicato", mentre invece il primo giudicato, si osserva, è stato superato dalla sentenza 983/2009 che ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado del tribunale di Rimini. Con la conseguenza per cui la decisione di rigetto, di cui alla sentenza impugnata in questa sede, sarebbe scaturita da una tale errore di fatto, non avendo la Suprema Corte colto il senso del ricorso presentato dinnanzi alla corte di appello di Bologna. Si chiede, quindi, che si proceda all'annullamento della già citata ordinanza della Corte di appello di Bologna del 23 luglio 2021, con condanna dello Stato Italiano al risarcimento del danno secondo le modalità illustrate in ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata ha mostrato di avere correttamente ricostruito la vicenda processuale del ricorrente e, in particolare, ha mostrato, alla luce della lettura complessiva della sentenza, in alcun punto invero equivoca ovvero deviata nel senso prospettato dal MO, di avere avuto ben presente la circostanza per cui il primo giudicato era stato superato a fronte della intervenuta restituzione in termini, a seguito della quale il ricorrente aveva proposto appello;
con successivo prosieguio del procedimento, sempre inteso nella sua articolata unitarietà, in ragione dell'accoglimento dell'appello stesso, con declaratoria di nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi, per omessa regolare notifica, conseguente rinnovazione del processo di primo grado, conclusione dello stesso con una condanna alla pena di anni otto di reclusione, e dichiarazione di estinzione del reato in sede di successivo gravame, per intervenuta prescrizione ( cfr. a partire dalla pagina 2 della sentenza impugnata). Consegue l'assenza di errore e del carattere percettivo dello stesso, che come noto può giustificare il ricorso proposto, posto che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo 2 Il Pr te difforme da quello effettivo, (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Cc. (dep. 25/06/2018 ) Rv. 273193 - 01). La doglianza proposta, quindi, muove da una personale critica alle scelte motivazionali della Suprema Corte, inammissibile in questa sede. 5.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, Roma, 30 marzo 2023 l Consigliere
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Francesca Costantini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 5 luglio 2022, la Corte di Cassazione, IV sezione, adita avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Bologna aveva rigettato una richiesta di riparazione di ingiusta detenzione ricollegata alla esecuzione di una pena definitiva sofferta da MO MA, dal 15 agosto 2000 al 17 marzo 2006, rigettava il ricorso proposto dal predetto MO MA 2. Avverso tale sentenza, MO MA ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., mediante il proprio difensore, con un unico motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17413 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 30/03/2023 3. Rappresenta che la Corte di Cassazione, a pagina 10 della impugnata sentenza, ha sostenuto che il procedimento instaurato a carico del ricorrente e da cui è scaturita la detenzione per la quale è stata avanzata domanda di riparazione, "non si è concluso con il superamento del primo giudicato", mentre invece il primo giudicato, si osserva, è stato superato dalla sentenza 983/2009 che ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado del tribunale di Rimini. Con la conseguenza per cui la decisione di rigetto, di cui alla sentenza impugnata in questa sede, sarebbe scaturita da una tale errore di fatto, non avendo la Suprema Corte colto il senso del ricorso presentato dinnanzi alla corte di appello di Bologna. Si chiede, quindi, che si proceda all'annullamento della già citata ordinanza della Corte di appello di Bologna del 23 luglio 2021, con condanna dello Stato Italiano al risarcimento del danno secondo le modalità illustrate in ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata ha mostrato di avere correttamente ricostruito la vicenda processuale del ricorrente e, in particolare, ha mostrato, alla luce della lettura complessiva della sentenza, in alcun punto invero equivoca ovvero deviata nel senso prospettato dal MO, di avere avuto ben presente la circostanza per cui il primo giudicato era stato superato a fronte della intervenuta restituzione in termini, a seguito della quale il ricorrente aveva proposto appello;
con successivo prosieguio del procedimento, sempre inteso nella sua articolata unitarietà, in ragione dell'accoglimento dell'appello stesso, con declaratoria di nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi, per omessa regolare notifica, conseguente rinnovazione del processo di primo grado, conclusione dello stesso con una condanna alla pena di anni otto di reclusione, e dichiarazione di estinzione del reato in sede di successivo gravame, per intervenuta prescrizione ( cfr. a partire dalla pagina 2 della sentenza impugnata). Consegue l'assenza di errore e del carattere percettivo dello stesso, che come noto può giustificare il ricorso proposto, posto che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo 2 Il Pr te difforme da quello effettivo, (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Cc. (dep. 25/06/2018 ) Rv. 273193 - 01). La doglianza proposta, quindi, muove da una personale critica alle scelte motivazionali della Suprema Corte, inammissibile in questa sede. 5.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, Roma, 30 marzo 2023 l Consigliere